Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25637 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 7083-2008 proposto da:
BAZZANI SIMONE ARTURO BZZSNR72M25D1501, BAZZANI MARIA
BZZMRA44T47G536X, BAZZAN1 FRANCESCO BZZFNC47M30G301W,
RUGGERI ADRIANA RGGDRN49D50B320R, BAZZANI CHRISTIAN
BZZCRS71P11D150D, elettivamente domiciliati in ROMA,
V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati
e difesi dall’avvocato GHIRALDI FRANCESCO giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 14/11/2013

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL HOLDING S.P.A. (gia’ ETHICON
S.P.A.), in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante Dott. SALVATORE CUNSOLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato

unitamente all’avvocato BOCCIA IOLANDA giusta delega
in atti;
– controricorrente nonchè contro

AZD OSPEDALIERA IST OSPITALIERI CREMONA , ASS. COMUNI
SERVIZI ZONA CREMONESE , GESTIONE LIQUIDATORIA USSL/23
CREMONA , ASL CREMONA ;
– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 23/02/2007 R.G.N. 583/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato IOLANDA BOCCIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

QUATTROCCHI PAOLO, che la rappresenta e difende

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bazzani Francesco, Ruggeri Adriana, Bazzani Christian, Bazzani
Simone Arturo e Bazzani Maria propongono ricorso per cassazione ex art.
111 Cost., affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria,
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia che ha dichiarato
inammissibile una loro istanza di correzione di errore materiale.
Resiste con controricorso la Johnson & Johnson Medical Holding
S.p.A., già Ethicon S.p.A.

1.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione, i ricorrenti censurano, in sostanza, la motivazione di
rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale da essi proposta,
evidenziando che essi avevano chiesto la correzione di un errore di
calcolo.
1.1.- Il mezzo è inammissibile, considerato che i ricorrenti non
producono l’istanza né indicano dove, tra gli atti di causa, si possa
rinvenire.
2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e
del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di
Appello, nell’ordinanza, abbia provveduto soltanto in favore della Johnson
& Johnson, deducendo il vizio di omessa pronuncia.

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2.1.- Il mezzo è infondato. Non vi è il vizio di omessa pronuncia in
quanto, nell’ordinanza, l’istanza di correzione degli odierni ricorrenti è
espressamente dichiarata inammissibile mentre d’altro canto viene
accolta quella della Johnson & Johnson, che, secondo gli stessi ricorrenti
(pag. 22 del ricorso), l’aveva realmente proposta.
3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della
nullità dell’ordinanza, i ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia sulle
spese, assumendo che essa sarebbe ricorribile per cassazione ex art. 111
Cost.
3.1.- Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Considerato, infatti, che l’istanza dei ricorrenti è stata dichiarata
inammissibile, si configura la loro soccombenza e dunque, secondo il
principio di cui all’art. 91, primo comma, cod. civ., essi dovrebbero essere
condannati alle spese.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti alle
spese, liquidate in C 7.200, di cui C 7.000 per compenso, oltre accessori
di legge.

PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate
in C 7.200, di cui C 7.000 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

civile, il 18 ottobre 2013.

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