Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15254-2017 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14,

presso lo STUDIO LEGALE DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dagli avvocati ENRICO PAULETTI ROSAMARIA NICASTRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALDAONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato

ALESSIO FOLIGNO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del TRENTINO-ALTO ADIGE, depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Trentino Aldo Adige rigettava l’appello proposto da Enel Produzione S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro le sanzioni irrogate in relazione all’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006.

Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Valdaone.

Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, rappresentando che, vertendo la controversia esclusivamente sulle sanzioni, secondo il disposto della norma suddetta, comma 2, non era dovuto alcun importo.

Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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