Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25636 del 27/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.27/10/2017),  n. 25636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11050/2015 R.G. proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio n.

31, presso lo studio dell’Avv. Costantino Tonelli Conti,

rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Gabellone giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA:

– intimato –

avverso il decreto n. 74/2015 della Corte d’appello di Bologna

depositato il 02/04/2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2017

dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

udito I’Avv. Alessandro GABELLONE per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale CERONI, Francesca, che ha concluso per la inammissibilità

o in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame della sig.ra B.E., di nazionalità kosovara, avverso il diniego di rinnovo dell’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, pronunciato dal Tribunale per i minorenni.

Ha ritenuto in particolare, per quanto ancora rileva, che l’autorizzazione non potesse essere concessa in relazione alle condizioni di salute del maggiore dei tre figli della richiedente, B.R., nato il (OMISSIS), affetto da grave ritardo mentale con disturbi del comportamento ed impulsività, atteso il carattere di tendenziale stabilità della patologia, non superabile in un tempo preventivamente determinabile, e che la B. aveva anche rivelato inadeguate capacità genitoriali.

2. La sig.ra B. ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, illustrato anche con memoria.

L’autorità intimata non ha resistito.

3 Il ricorso, avviato alla camera di consiglio su relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato dal Collegio rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Va premesso che, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un. 21799/2010, richiamata anche dalla Corte d’appello), la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 21 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.

La Corte d’appello ha pertanto giustamente sottolineato il carattere di tendenziale stabilità della patologia di cui soffre il figlio della ricorrente, carattere che è da solo decisivo ai fini dell’esclusione del beneficio richiesto. La ricorrente, invece, non si dà alcun carico di tale ratio della decisione impugnata, se non lamentando – del tutto incongruamente, per quanto sopra riferito che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare le condizioni di salute di suo figlio.

2. L’inammissibilità dell’unico motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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