Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25636 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27910-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI N. 9, presso lo studio dell’avvocato NATALE CAPUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FAMULARO;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

CHELLINI 9, presso lo studio dell’avvocato NATALE CAPUTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO FAMULARO;

– controricorrente –

avverso il decreto cronol. n. 5219/2019 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Catanzaro, con il decreto impugnato, ha confermato la decisione di primo grado che, in sede di procedimento per la modifica della condizioni della separazione giudiziale promosso in data 12/4/2018 da C.G. nei confronti di M.I., aveva accolto la domanda del primo di revoca dell’assegno di mantenimento con effetto a far data dalla domanda ed aveva rigettato la domanda, sempre proposta da C. di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di Euro 250,00= posto a carico della M..

C. ha proposto reclamo, chiedendo che la decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento fosse collocata al giugno 2016, momento in cui erano intervenuti i mutamenti nelle rispettive condizioni economiche delle parti e la previsione dell’assegno di mantenimento in suo favore; entrambe le richieste sono state disattese dalla Corte di appello.

C. propone ricorso per cassazione con due motivi, corroborato da memoria. M. è rimasta intimata.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 156 c.c., in ordine alla determinazione della decorrenza degli effetti del provvedimento di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione a far data dalla domanda.

Il ricorrente sostiene che il miglioramento delle condizioni economiche di M. risaliva al giugno 2014, ma non aveva potuto farlo valere tempestivamente perché gli era ignoto; ritiene, tuttavia, che una volta accertato il miglioramento, l’epoca di proposizione della domanda non sia di ostacolo ad una pronuncia che faccia decorrere i suoi effetti dal momento in cui sono sorte le condizioni per l’accoglimento, invoca a sostegno il principio di vicinanza della prova e quello secondo cui un diritto non deve restare pregiudicato per il tempo necessario per farlo valere.

1.2. Il primo motivo è infondato perché la Corte di appello ha rettamente applicato il consolidato principio secondo il quale “In materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente ‘imitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” (Cass. n. 28 del 07/01/2008; Cass. n. 11913 del 22/05/2009; Cass. n. 3922 del 12/03/2012; Cass. n. 16173 del 30/07/2015; Cass. n. 15186 del 20/07/2015; Cass. n. 25166 del 24/10/2017).

2.1. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., in ordine ai presupposti legittimanti il mantenimento del coniuge economicamente più debole, in ragione dei quali il ricorrente ha chiesto in proprio favore il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al diniego di assegno di mantenimento in suo favore.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché sub specie del vizio di violazione di legge (art. 156 c.c.), sottende una richiesta di riesame del merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017).

La Corte di appello di Catanzaro ha riscontrato il miglioramento economico della moglie, sulla scorta del quale ha revocato l’assegno di mantenimento posto a carico del marito, ma ha ritenuto che il decremento reddituale del richiedente l’assegno non risultava avere compromesso le sue capacità economiche e produttive e le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro ed ha così escluso che, nel giudizio di relazione tra le raffrontate condizioni patrimoniali/reddituali, si fosse determinata un’alterazione idonea a giustificare, oltre che la eliminazione dell’assegno di mantenimento posto a carico del marito, anche la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore, con giudizio logico e giuridicamente motivato.

La censura, inammissibilmente volta a sollecitare un rinnovato sindacato di fatto da parte di questa Corte, non è conforme al vizio denunciato neanche ove prospetta un omesso esame di fatti decisivi, perché – contrariamente a quanto assume il ricorrente – la Corte di appello ha esaminato i fatti dedotti, mentre per quanto riguarda la questione della locazione del 2014 non emerge quando ed in che termini le sia stata sottoposta.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Spese alla soccombenza.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, cave dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso; spese liquidate in Euro 2.100,00 oltre accessori.

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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