Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25636 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25636 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 6329-2008 proposto da:
BANCA CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A. 00166050047, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,
presso lo studio dell’avvocato NOBILONI ALESSANDRO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LAUNO AUGUSTO, LAUNO PAOLA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CASSA RISPARMIO SAVONA S.P.A., in persona del Suo
Presidente rappresentante pro-tempore, Prof. FRANCO

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Data pubblicazione: 14/11/2013

BARTOLINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO, 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI
GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GERMANO GIULIANO giusta delega in atti;
– controricorrente

di GENOVA, depositata il 10/11/2007 R.G.N. 1706/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO NOBILONI;
udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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avverso la sentenza n. 1166/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca di Credito P. Azzoaglio S.p.A. propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Genova che ha dichiarato inammissibile il suo gravame contro
la sentenza di primo grado del Tribunale di Savona, che aveva respinto
l’opposizione alla distribuzione del ricavato proposta dalla ricorrente nella
esecuzione immobiliare contro Mossio Antonio.

Monte dei Paschi di Siena – MPS Leasing e Factoring S.p.A., Mossio
Antonio, la Sestri S.p.A. e Zucchino Sergio non si sono costituiti.
Sia la ricorrente che la Cassa di Risparmio dì Savona hanno
depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente si duole della disconosciuta efficacia probatoria del c.d.
saldaconto.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile, considerato che l’appello è
stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e che le
considerazioni sul merito sono da considerare prive di ogni giuridica
rilevanza (Cass. n. 18160 del 16/8/06, Cass., SSUU, n. 15122 del
17/6/13).
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la
ricorrente pone una questione relativa al termine finale per l’interynto

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tempestivo.

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2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile,(nUt 91 la sentenza

di appello giudica inammissibile il corrispondente motivo di appello, in
quanto non idoneo «ad efficacemente vulnerare l’argomentazione
motivazionale alla quale il primo giudice ha affidato il rigetto
dell’opposizione, che attiene (..) non già alla problematica relativa alla in se stessa non cointestata – tempestività del primo intervento, bensì
alla esigenza della certezza del credito del quale si pretende il
soddisfacimento in sede di esecuzione forzata».
3.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 7.700, di cui C
7.500 per compenso, oltre accessori di legge.

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3

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Savona mentre il

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in C 7.700, di cui C 7.500 per compenso, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

civile, il 18 ottobre 2013.

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