Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25635 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22062/2009 proposto da:

Q.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MOBILIA Fabrizio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

48flO avverso la sentenza n. 75/26/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 9.5.08,

depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 75/26/08, la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto da Q.A. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’amministrazione, a titolo di IRPEF, nella liquidazione dell’indennità di fine rapporto. Il giudice di appello riteneva, invero, di dover rilevare d’ufficio l’intervenuta decadenza del contribuente dall’istanza di rimborso, poichè proposta oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Avverso la sentenza n. 75/26/08 ha proposto ricorso per cassazione il Q. affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione del giudicato interno formatosi sul rigetto dell’eccezione di decadenza, già formulata dall’amministrazione in prime cure e non riproposta in appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Ed invero, dall’esame della stessa impugnata sentenza si evince che l’Agenzia delle Entrate – dopo avere proposto in prime cure l’eccezione di decadenza del contribuente dal rimborso dell’imposta non dovuta, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 – non ha, poi, riproposto tale eccezione – sotto forma di gravame incidentale – nel giudizio di appello, nel quale si è limitata, invero, a dedurre solo la non spettanza della rivalutazione monetaria sulla sorta capitale riconosciuta al contribuente, ed a chiedere la compensazione delle spese di lite. Per il che, è di tutta evidenza che sulla questione di decadenza – disattesa dal primo giudice, che si è pronunciato nel merito dell’istanza di rimborso – si è formato il giudicato interno per omessa impugnazione sul punto.

Orbene, è bensì vero che la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione”, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame. E tuttavia, tale principio – più volte affermato da questa Corte – va armonizzato con l’altro, avente valore poziore, della salvezza del giudicato interno che si sia, in ipotesi, formato sul punto, e che costituisce un limite invalicabile al potere del giudice di appello di rilevare d’ufficio la decadenza nella quale sia incorso il contribuente (cfr. Cass. 791/11, 1605/08).

Per tali ragioni, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’ art. 375 c.p.c., comma 1;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre il ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, tenuto conto anche della memoria sostanzialmente adesiva del ricorrente.

Per tali ragioni, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve i essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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