Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25635 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23969-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE DI SIRACURA con ordinanza emessa il 16/07/2015 (r.g n.

1959/2014) nella causa tra:

G.R.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI NOTO;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte dichiarino, in accoglimento del proposto conflitto, la

giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.R. presentò ricorso al TAR-Sicilia, sez. Catania, contro il Comune di Noto e M.E. per l’annullamento della graduatoria definitiva, adottata con verbale cron. n 1220/2013 per l’individuazione di n. 2 assistenti sociali da utilizzare nel progetto “Sportello Unico/Potenziamento Centro di Cittadinanza distrettuale” dall’apposita Commissione di cui al 2^ piano di zona L. n. 328 del 2000, del Distretto Socio Sanitario n. (OMISSIS), Comune di Noto capofila, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato e conseguente, compreso l’eventuale provvedimento di nomina della contro-interessata e del relativo disciplinare di conferimento d’incarico.

Con sentenza n. 3002 del 2013 il TAR dichiarò inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo. Motivò tale decisione affermando che, come era dato evincere dalla lettura della determina n. 484/2011, nella fattispecie non si verteva in tema di procedure finalizzate all’assunzione di pubblici dipendenti, ma di una selezione volta alla scelta di professionisti qualificati per svolgere, come disposto dall’art. 2 del Disciplinare per il conferimento dell’incarico di cui in causa (allegato alla memoria difensiva del Comune), “la propria attività in maniera autonoma nel rispetto di direttive di natura organizzativa”. Quindi, la controversia esulava dalla giurisdizione del G.A. al quale erano devolute, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti nelle P.A., ma non le selezioni finalizzate ad individuare soggetti incaricati dello svolgimento di una attività lavorativa autonoma nell’interesse dell’ente pubblico.

La causa, tempestivamente e conformemente riassunta davanti al tribunale di Siracusa, fu riservata alla prima udienza e in esito a tale riserva, con ordinanza del 16 luglio 2015 debitamente comunicata alle parti, il giudice del lavoro ha contestato l’assunto del TAR e rimesso alle sezioni unite della Corte la regolazione della giurisdizione.

Premessa la natura tipicamente concorsuale della procedura bandita dall’amministrazione (valutazione comparativa per titoli; apertura al pubblico senza riserve; necessità di apposita domanda, curriculum formativo e professionale, autocertificazione dei titoli; commissione di valutazione; punteggi e graduatoria; termini per ricorsi), il rimettente rileva che la posizione soggettiva dei concorrenti è quella tipica dell’interesse legittimo atteso il peculiare ruolo rivestito dai titoli di studio e professionali e dalla loro valutazione comparativa. Osserva che solo con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell’amministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. da valutarsi alla stregua dei principi civilistici.

Ad analoghe conclusioni giunge il P.G. laddove sostiene che la giurisdizione amministrativa va affermata prescindendo dal tipo di contratto di lavoro al quale sia finalizzata la procedura selettiva, tutte le volte in cui la controversia non abbia ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro (subordinato o parasubordinato), ovvero un atto di conferimento d’incarico professionale, bensì l’eventuale illegittimità delle deliberazioni amministrative che attengano alla pubblica procedura concorsuale bandita per l’attribuzione di quel posto o incarico.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La tesi del giudice rimettente è fondata.

Infatti, le controversie relative al rapporto di lavoro autonomo con una P.A. sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo ove attengano alla fase che precede la stipula del contratto e si riferiscano all’esercizio di un potere discrezionale della P.A. rispetto al quale gli aspiranti vengano a trovarsi in una posizione d’interesse legittimo, come per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie, mentre le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione, allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto (di lavoro autonomo) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre nell’ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al soggetto veri e propri diritti soggettivi. (Cass., sez. un., n. 19550 del 2010).

Infatti, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, solo all’eventuale assenza di un formale procedimento amministrativo si riconnette una scelta del contraente permeata dei caratteri della vicenda privatistica, sì che l’interessato possa legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand’anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la P.A. soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere compiute da un privato committente (Cass., sez. un., n. 4 dei 2007).

Invece, s’intendono “concorsuali” le procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cass., sez. un., n. 8522 del 2012) e sono concorsuali anche i bandi per soli titoli (cfr. Cass., sez, un., n. 1517 del 2006), persino nel caso di eventuale predeterminazione dei criteri per la determinazione dei relativi punteggi da assegnare essendo necessaria quanto meno la valutazione dell’effettiva inerenza del titolo al tipo di esperienze valorizzate nel mando stesso. (Cass., sez. un., n. 529 del 2010).

Nella specie, la denunciata contraddittorietà di motivazione e il dedotto eccesso di potere, riguardo alla valutazione di pre-gresso titolo lavorativo di altra concorrente risultata vincitrice, non investono alcun rapporto giuridico costituito con l’ente pubblico ma solo il corretto esercizio del potere dell’amministrazione al quale corrisponde una situazione d’interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo (Cass., sez. un., n. 72 del 2014). Dunque la contestazione mossa dalla ricorrente all’operato del Comune investe l’esercizio del potere dell’amministrazione comunale e, quindi, quella che viene fatta valere è una posizione giuridica qualificabile come interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo (Cass., sez. un., n. 10404 del 2013).

Inoltre, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, stabilisce che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La giurisprudenza di legittimità si è andata evolvendo nel senso che il concetto di “assunzione” va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell’assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicchè appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi, assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte ad esigenze soddisfacibili con lavoratori subordinati (Cass., sez. un., n. 13531 del 2016).

PQM

La Corte, pronunziando sul regolamento sollevato d’ufficio dal Tribunale di Siracusa, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e, per l’effetto, cassa la sentenza n. 3002 del 2013 del TAR-Sicilia (sez. Catania) dinanzi alla quale rimette il giudizio per la riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA