Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25634 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6677/2011 R.G. proposto da:

MA.CRI.LU. S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bisazza

Terracini Oreste e Lupis Mario, con domicilio eletto in Roma, via

Germanico 101, n. 22, presso lo studio dell’Avv. Lupis Mario;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv.to

D’Amico Giovanni, con domicilio eletto in Roma, via Germanico 109,

presso il suo studio;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

S.F., rappresentato e difeso dall’Avv.to Delianni Antonio,

con domicilio eletto in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso il

suo studio;

– controricorrente –

e

L.M. e Mondial Bowling Ciampino S.r.l.

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 29

novembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017

dal Consigliere Mauro Di Marzio;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Cardino Alberto, del seguente tenore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

“Con il motivo n. 1), il ricorrente principale MA.CRI.LU. S.r.l., lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che il prezzo di vendita dell’immobile doveva comprendere anche un importo pari all’accollo del mutuo che avvenne contestualmente, in allora interamente non pagato dalla parte venditrice (OMISSIS) S.r.l. Il che avrebbe escluso la sproporzione fra prezzo e valore posta a fondamento dell’azione revocatoria. Il Pubblico Ministero osserva che la Corte di appello ha espressamente motivato sul carattere di novità dell’elemento di fatto dell’accollo del mutuo, introdotto da MA.CRI.LU. acquirente (in allora L.P.A.) soltanto in grado di appello. Il fatto che il prezzo pattuito con l’acquirente L.P.A. ammontasse solo al corrispettivo pecuniario, fatto non contestato nel corso del giudizio di primo grado, è da considerarsi coperto dal giudicato. Con il motivo n. 2) da considerarsi preliminare rispetto al motivo n. 1) – MA.CRI.LU. osserva che la circostanza che il prezzo dell’immobile doveva comprendere anche il valore del mutuo, accollatosi con l’acquisto, non poteva essere considerato fatto nuovo, non deducibile ín grado di appello. Il Pubblico Ministero osserva che la circostanza suddetta integra certamente un elemento di fatto che andava sottoposto al vaglio del giudice di primo grado in tempo utile. Nel momento in cui la circostanza, relativa al prezzo pattuito rispetto al quale andava calcolato il requisito della sproporzione con il valore era stata affermata dal Fallimento attore nella misura stabilita espressamente nel rogito e rimasta senza contestazione da parte del convenuto, essa deve ritenersi pacifica fra le parti e non più contestabile in grado di appello. Con l’unico motivo di ricorso incidentate, il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. lamenta che la Corte di appello a qua, con la sentenza non definitiva n. 226 del 19.1.2009, abbia dichiarato inammissibile l’eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale e tralasciata, invece, all’udienza di precisazione delle conclusioni. Afferma il Fallimento ricorrente che l’eccezione di estinzione venne, invece, formulata da S.M. nella prima difesa successiva alla riassunzione, con comparsa depositata il 3.4.2008. Il contenuto di tale comparsa non depositata unitamente al ricorso incidentale – non viene riportato dal Fallimento ricorrente, nè viene indicato il luogo preciso di reperimento del suddetto atto processuale, con conseguente impossibilità per la Corte di apprenderne il contenuto. Il motivo di ricorso incidentate, pertanto, non è autosufficiente”.

2.- Considerato che non sono state depositate memorie.

3.- Ritenuto che il Collegio condivide le conclusioni formulate dal P.G. e le argomentazioni che le sorreggono.

4.- Ritenuto che le spese di lite meritano di essere compensate in considerazione dell’esito del giudizio.

PQM

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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