Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25634 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10779-2015 proposto da:

PHLOGAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARGHERITA ZEZZA, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE. FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO emessa il 14/04/2015,

r.g. n. 55/2015;

udito l’avvocato Gaetana NATALE per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale chiede alla Corte di dichiarare

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 14 aprile 2015 il collegio del tribunale di Campobasso ha respinto il reclamo proposto da Phlogas S.r.l. avverso l’ordinanza del g.d. che aveva rigettato la domanda cautelare proposta da detta società per ottenere, ex art. 700 c.p.c. la sospensione e/o la disapplicazione degli atti dell’amministrazione delle dogane laddove aveva disposto l’immediata escussione della polizza fideiussoria per l’accisa sul gas naturale ed era stato prescritto alla società di dotarsi di una nuova polizza fideiussoria. Tale decisione è impugnata per regolamento di giurisdizione (art. 362 c.p.c..).

La ricorrente, denunciando plurime violazioni di norme di diritto processuali (artt. 39 e 362 c.p.c.; art. 8 cod. proc. amm., e art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. B), censura l’ordinanza impugnata laddove afferma che “il giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR-Molise riguarda solo, tramite l’impugnativa di annullamento in autotutela, l’invito alla costituzione di nuova polizza in garanzia”, mentre “esso non riguarda l’escussione delle precedente polizza fideiussoria”, e che, consequenzialmente “tra le due cause c’è al più un fenomeno di continenza”, sicchè “non è certamente la presente (a.g.o.) quella che deve declinare la propria postestas iudicandi (…) visto che se è vero (…) che sia la causa amministrativa sia la presente causa civile sono state introdotte il 15.12.2014, è però altrettanto vero che la data delle prima udienza è stata fissata nelle presente causa civile per il 23.1.2014, mentre invece in sede di giudizio amministrativo per il 15.1.2015; dunque conclude nel senso che “si deve ritenere che il giudice amministrativo non sia competente per la mera questione di debito-credito”.

In primo luogo, la ricorrente invoca l’inscindibilità logica e giuridica del thema decidendum nelle due sedi avuto specifico riguardo alla perdurante sospensione tutti i provvedimenti impugnati, anche presupposti e conseguenti, già disposta dal giudice amministrativo con riferimento al diniego di autotutela, all’invito alla costituzione di una nuova polizza, alla minacciata revoca della licenza di esercizio e alla comunicazione d’incameramento della polizza e di prescrizione di ripristino della stessa (p. 1.1); il che comporterebbe il venir meno dei criteri di continenza, atteso che il tutto avrebbe già costituito oggetto di censura e positiva delibazione da parte del TAR (p. 1.2).

In secondo luogo, anche a volere far applicazione dei criteri di continenza, la ricorrente rileva che essi sarebbero, comunque, inapplicabili dovendo questi far riferimento al giudice preventivamente adito che, nella specie, sarebbe quello amministrativo in ragione della notificazione del ricorso al TAR, avvenuta il 15.1.2014, e dunque anteriormente alla notificazione del ricorso cautelare al Tribunale civile, avvenuta il 28 dicembre 2014 (p. 1.3).

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale civile non avrebbe potuto regolare i confini di giurisdizione con il TAR, avendo questo ampio potere di sindacato incidentale su questioni pregiudiziali e incidentali relative a diritti per di più in materia soggetta a giurisdizione esclusiva.

Mentre l’intimata società Unipol Gruppo Finanziario non spiega alcuna difesa, l’avvocatura erariale resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso stesso poichè il provvedimento impugnato, essendo stato emesso con cognizione cautelare, non ha carattere definitivo e non è idoneo a introdurre una impugnazione per regolamento.

Inoltre eccepisce anche l’infondatezza del regolamento sia per la parziale diversità dell’oggetto dei due ricorsi introduttivi (atteso che quello dinanzi al tribunale civile non riguardava l’escussione della precedente polizza), sia per la coincidenza temporale dei ricorsi al TAR e al Tribunale civile con antecedenza però dell’udienza fissata dinanzi a quest’ultimo.

Il Procuratore Generale conclude per la inammissibilità del ricorso di Phlogas sia perchè è impugnato un provvedimento reso in sede cautelare di per se stesso inidoneo alla formazione di qualsivoglia giudicato; sia perchè la contestata giurisdizione civile è stata affermata dalla stessa parte istante laddove si era rivolta proprio a quel giudice per la tutela dei suoi diritti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza con la quale il giudice della cautela abbia provveduto in sede di reclamo sulla richiesta di provvedimenti d’urgenza, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e ex art. 362 c.p.c., trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie di contenuto decisorio, idoneo cioè ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, mentre il suddetto provvedimento difetta di tali connotati, investendo una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia di merito (Cass., s.u., n. 5052 del 2004, n. 534 del 1993, n. 634 del 1988).

Vero è che in alcune pronunce si è aggiunto che l’impugnazione può convertirsi in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione tutte le volte che il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell’autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato.

Però, tale non è la situazione che si delinea nel presente caso, dal momento che le contestazioni mosse nel ricorso per cassazione di Phlogas S.r.l. attengono sì al tema della giurisdizione ma sono volte a farne accertare il difetto in capo al giudice civile, dinanzi al quale non pende alcuna causa di merito (Cass., s.u., n. 9151 del 2008), trattandosi di ordinanza emessa in procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dalla stessa Phlogas S.r.l. ante causam.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore delle sole parti pubbliche controricorrenti, perchè l’intimata società Unipol Gruppo Finanziario non spiega alcuna difesa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese che liquida, a favore delle parti pubbliche controricorrenti, in complessivi Euro 4000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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