Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25634 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27827-2018 proposto da:

K.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato NOVELLO ANTONINO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2378/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato l’08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero di protezione sussidiaria, o in subordine di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta dal cittadino pakistano K.M.N., ritenendo – rispettivamente – la non credibilità del narrato, l’insussistenza nella regione di provenienza (Sindh) di un conflitto armato generalizzato e la mancata allegazione di specifici profili di vulnerabilità del richiedente, non svolgendo un ruolo decisivo a tal fine gli attestati di alfabetizzazione, frequenza scolastica e scuola guida.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il Giudice “sopravvalutato alcune piccole imprecisioni nel racconto del ricorrente”, ma soprattutto omesso di considerare che l’omosessualità è tuttora considerata come reato in Pakistan e non è accettata neppure socialmente dalla popolazione.

5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per essersi il tribunale limitato ad affermare che nel distretto di Karachi non ricorrerebbe alcuna ipotesi di conflitto armato interno, alla luce del rapporto EASO 2017, peraltro letto in modo non approfondito, nè integrato con “ulteriori fonti, tra cui le intà rmazioni fornite dal ALA.E. tramite il sito www.viaggiaresicuri.it”.

6. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto “tanto la storia personale del ricorrente quanto la situaione oggettiva del paese possono condurre, anche valutate singolarmente, al riconoscimento della protezione per motivi umanitari”.

7. Le censure sono inammissibili perchè attengono al merito delle motivate valutazioni espresse dal tribunale sulla non credibilità del narrato, sulle condizioni del Paese d’origine e sui presupposti di vulnerabilità del richiedente.

8. Al riguardo deve ricordarsi che: i) la materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015, 27336/2018, 3016/2019), anche con riguardo alla protezione umanitaria (Cass.

3681/2019); l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla

“cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019); iii) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (qui non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); iv) il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018; cfr. anche Cass. 4892/2019 e 16925/2018); v) anche l’accertamento della sussistenza di una “violen. za indiscriminata in situaioni di conflitto armato, interno o interna donale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30 l 01 /2014, Diakitè) -implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018);

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA