Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25633 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25633 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 10153-2010 proposto da:
MARAVIGNA ANGELO MRVNGL79A05C3511,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo
studio dell’avvocato BORGIA FRANCESCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato BORGIA CARMELO giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1924

COMUNE ACI SANT’ANTONIO 00410340871;
– intimato –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 14/11/2013

COMUNE ACI SANT’ANTONIO 00410340871, in persona del
Sindaco pro tempore dott. GIUSEPPE CUTULI,
elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato PUGLISI MARIA in 95024

atti;
– ricorrente incidentale contro

MARAVIGNA ANGELO MRVNGL79A05C3511,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo
studio dell’avvocato BORGIA FRANCESCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato BORGIA CARMELO giusta delega
in atti;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 231/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 19/02/2009 R.G.N. 398/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato MARIA PUGLISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e del 3 °
motivo del ricorso incidentale.

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ACIREALE (CT), Via Lettighieri 17, giusta delega in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 27 novembre 2003 il Tribunale di
Catania – Sezione distaccata di Acireale – respinse la domanda
proposta da Angelo Maravigna, che aveva chiesto la condanna del
Comune di Aci S. Antonio al risarcimento dei danni subiti in un

stato cagionato dalla presenza sul manto stradale di una buca
profonda.
.2 – Con sentenza in data 25 luglio 2008 – 19 febbraio 2009 la
Corte d’Appello di Catania condannò il Comune convenuto a
pagare al Maravigna la somma di C. 5.000,00.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: sussisteva
la prova del nesso causale tra la condotta colposa del Comune
(buca profonda ed estesa) e l’evento lesivo; era configurabile
la responsabilità ex art. 2043 c.c. per superamento dei limiti
posti alla discrezionalità della pubblica amministrazione; la
micropermanente residuata al Maravigna doveva essere liquidata
equitativamente; sull’importo già attualizzato decorrevano gli
interessi legali dalla data del sinistro.
.3 – Avverso la suddetta sentenza il Maravigna ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Comune di Aci S. Antonio ha proposto ricorso incidentale
articolato in tre motivi, cui il Maravigna ha resistito con
controricorso.

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sinistro stradale (caduta dal ciclomotore) che asseriva essere

MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, sono
riuniti ex art. 335 c.p.c.
.A) Ricorso principale Maravigna
.2.1 – Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione

dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello ha completamente
omesso di riformare la sentenza di primo grado anche in ordine
alle relative spese, malgrado egli avesse specificamente
impugnato il capo della sentenza in questione, tra l’altro non
revocando la condanna da essa disposta nei confronti dello
stesso Maravigna.
.2.2 – Il secondo motivo prospetta, in via alternativa, il
vizio di motivazione e la violazione dell’art. 91 c.p.c. per
aver omesso di condannare il Comune appellato alla rifusione
anche delle spese di primo grado.
.2.3 – Il terzo motivo denuncia, in via gradata, la violazione
della tariffa forense ove la liquidazione fosse interpretata
come globalmente riferita ai due gradi di giudizio.
.3 – Le tre censure, che per la loro evidente connessione
possono essere esaminate congiuntamente, risultano rispettose
dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile alle specie ratione
temporis, e sono fondate.
Il Tribunale respinse la domanda del Maravigna e lo condannò a
rifondere al Comune convenuto le spese di lite.
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di norme di diritto ex art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione

La Corte d’Appello accolse il gravame del soccombente e
condannò il Comune di Aci S. Antonio a risarcirgli il danno.
Statuì in ordine alle spese nei seguenti termini testuali: “le
spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi
C. 3.800,00 di cui C. 2.000,00 per onorari di avvocato, C.

Questa

statuizione,

non

sorretta

dal

una

motivazione

chiarificatrice, è certamente erronea. Infatti le
interpretazioni possibili sono soltanto due: l) la Corte
territoriale ha inteso liquidare solo le spese del grado; in
questo caso ha omesso di statuire su quelle di primo grado,
contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, considerato
l’accoglimento della domanda di merito e lo specifico motivo di
gravame; 2) la sentenza impugnata ha inteso liquidare
globalmente le spese del doppio grado, ma in tal caso è venuta
meno all’onere di specificazione, necessario per consentire di
verificarne la correttezza.
.B) Ricorso incidentale Comune di Aci S. Antonio
.4.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2909 c.c. e 24 Cost.
Il ricorrente incidentale si duole per la mancata pronuncia
sull’eccezione di giudicato e di ne bis in idem sollevata con
riferimento alla sentenza del Giudice di Pace di Acireale,
passata in giudicato, nel separato giudizio proposto da
Giovanni Maravigna, proprietario del mezzo coinvolto nel
sinistro.
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1.600,00 per diritti di procuratore ed C. 200,00 per spese”.

.4.2 – Premesso che di tale eccezione non vi è traccia nel
testo della sentenza impugnata, la censura viola il disposto
dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le
recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. III n.

seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il
novellato art. 366, sesto comma c.p.c., oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti
prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove
sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione
dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., anche che esso sia
prodotto in sede di legittimità.
In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda
dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da
parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto
dall’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli
atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto
indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e
in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;
il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel
ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno
soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
6

22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a

Tali adempimenti non risultano rispettati con riferimento alla
sentenza del Giudice di Pace.
Inoltre il quesito finale, richiesto dal’art. 366-bis c.p.c.,
non è idoneo, poiché risulta assolutamente astratto e del tutto
svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto.

violazione e/o falsa applicazione di legge per omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia; violazione degli artt. 2043 c.c. e
115 e 116 c.p.c. per arbitraria ed erronea interpretazione
delle risultanze probatorie e valorizzazione di atti probatori
inesistenti.
I temi trattati sono la prova della responsabilità della
pubblica amministrazione e del nesso causale tra il
comportamento della medesima e l’evento.
.5.2 – La Corte territoriale ha inquadrato la fattispecie nella
previsione normativa dell’art. 2043 c.c. (e non in quella, più
favorevole al danneggiato dell’art. 2051 c.c., ormai ritenuta
applicabile dalla giurisprudenza di questa Corte ai casi come
quello di specie). Poi, in esito all’apprezzamento delle
risultanze processuali, ha ritenuto che lo stato di
manutenzione della strada integrasse una situazione di pericolo
della cosiddetta insidia o trabocchetto in quanto la estesa e
profonda buca situata al centro della carreggiata era
oggettivamente non visibile poiché coperta dall’abbondante

7

.5.1 – Il secondo motivo, articolato in due censure, prospetta

pioggia

e

soggettivamente

non

prevedibile

in

ragione

dell’affidamento dell’utente.
Trattasi di valutazioni di merito il cui contenuto può essere o
meno condiviso, ma che non può formare oggetto di sindacato di
legittimità, poggiando su congrua motivazione.

medesime caratteristiche negative evidenziate con riferimento
al primo motivo del ricorso incidentale e manca del tutto il
momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il
fatto controverso, ma anche per specificare in quali sue parti
e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti,
rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.
.6.1 – Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 345
c.p.c., 1223 e 1224 c.c. con riferimento alla liquidazione del
danno e dei relativi interessi.
.6.2 – La sentenza impugnata ha liquidato sia il danno
biologico, sia il danno morale con riferimento ai valori
dell’epoca della decisione (quindi li ha attualizzati). Poi ha
fissato la decorrenza degli interessi sull’importo liquidato
con riferimento alla data del sinistro.
Quest’ultima statuizione si pone in palese contrasto con
l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in virtù
del quale (confronta, per tutte, Cass. n. 18028 del 2010) in
tema di debiti di valore, il pregiudizio derivante dal
ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve essere
liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma
8

Il motivo si conclude con ben cinque quesiti che presentano le

originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma
rivalutata in base ad un indice medio.
.7 – In definitiva, in accoglimento del ricorso principale e
del terzo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata
viene annullata con rinvio alla stessa Corte territoriale che,

giudizio di cassazione, gli interessi dovuti al Maravígna sulla
somma liquidata e le spese dei due giudizi di merito alla
stregua dei principi sopra affermati.
P.Q.M.

Pronunciando

sui

ricorsi

riuniti,

accoglie

il

ricorso

principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, che
rigetta nel resto. Cassa in relazione la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte di Appello di Catania in diversa composizione.
Roma 16.10.2013.

in composizione diversa, regolerà, oltre alle spese del

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