Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25633 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11223-2019 proposto da:

G.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1619/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. A seguito di procedura catastale Docfa, promossa da G.G.L. relativa a due unità immobiliari di sua proprietà ubicate in Comune di Gassino Torinese censite a foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), l’Amministrazione Finanziaria con l’avviso di accertamento, notificato in data 20.10.2015, attribuiva al complesso immobile la diversa categoria A/8 con determinazione della corrispondente rendita.

2. G.G.L. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l’avviso di accertamento catastale e la CTP rigettava il ricorso ritenendo sufficientemente motivato l’accertamento e congruo il classamento.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello osservando: a) che l’obbligo di motivazione dell’atto poteva ritenersi soddisfatto, b) che il procedimento di stima dell’immobile seguito dall’Ufficio era esente da vizi essendo stata effettuato tenendo conto delle caratteristiche degli immobili e della loro ubicazione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione G.G.L. affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, e degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare il contribuente lamenta che la CTR con la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto assolto l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento con il quale è stata rettificata la sua proposta di classamento.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte cfr. Cass.12497/2016, 12425/2018 e 31586/2019) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

2.2 Nella fattispecie, secondo quanto narrato e documentato dallo stesso G., a seguito della denuncia Docfa, l’Ufficio, effettuato il sopralluogo e constata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, ha richiesto al contribuente gli aggiornamenti planimetrici; quest’ultimo dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga ha depositato presso l’Agenzia la denuncia di variazione dell’unità immobiliare urbana.

2.3 Il classamento dell’immobile in categoria A/8 rispetto alla A/7 proposta dal contribuenti si fonda, quindi, su elementi di fatto forniti dal privato nell’ambito di una procedura già di per sè partecipata quale è quella prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 che ha avuto una fitta interlocuzione tra i soggetti sugli aspetti tecnici e catastali.

2.4 Se, quindi, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso, tali esigenze risultano pienamente soddisfatte nel caso di specie tenuto conto, da un lato, che il riclassamento è avvenuto a seguito di sopralluoghi da parte dell’Ufficio e, dall’altro, che elementi quali consistenza, anno di costruzione caratteristiche strutturali, superficie non risultano essere stati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, la cui doglianze si sono incentrate piuttosto sulla valutazione tecnica espresse dal proprio tecnico degli elementi di fatto oggetto della procedura DOCFA che hanno portato all’attribuzione della categoria A/8 rispetto alla A/7 proposta.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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