Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25632 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9190/2019 R.G. proposto da:

P.V. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

SARINA AMATA, elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Vincenzo,

9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 544/2019, depositata in data 5 febbraio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente P.V. ha impugnato un diniego di rimborso IRPEF relativo al periodo dell’anno di imposta 2010, inerente l’esecuzione di opere con certificazione energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia, motivato dall’Ufficio con l’intervenuta decadenza del contribuente dalla proposizione del ricorso a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.

La CTP di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 5 febbraio 2019, ha rigettato l’appello. Ha ritenuto la Commissione Regionale che il contribuente aveva presentato una prima istanza in data 17.07.2014, successivamente integrata, rigettata con provvedimento comunicato in data 31.05.2016, per cui il ricorso-reclamo proposto in data 17.11.2016, avente il medesimo oggetto della precedente istanza di rimborso rigettata, deve ritenersi tardivo.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza a termini degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere corredata da motivazione meramente apparente, nonchè per non essere aderente ai fatti e alle ragioni di causa.

1.1 – Il primo motivo (sul quale insiste il ricorrente anche in me ria) è infondato, posto che la sentenza ha chiaramente individuato la propria ratio decidendi nella inammissibilità della riproposizione di una domanda il cui esame nel merito deve ritenersi precluso, quale effetto del rigetto di una precedente identica domanda del contribuente (“il contribuente, rispetto alla stessa questione ha presentato in successione temporale due reclami aventi il medesimo oggetto, pretendendo di superare le preclusioni derivanti da una duplicazione di ricorsi, oltre che dalla tardività di quello oggetto del presente giudizio”). Diversamente, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977). Il che non ricorre.

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17-bis e 21, per avere il giudice di appello negato il diritto a proporre un nuovo ricorso, nonostante il secondo ricorso fosse differente per causa petendi e petitum dal primo. Deduce il ricorrente di avere riferito circostanze in fatto, precedentemente non rese note all’Ufficio, relative ai lavori per cui è causa, nonchè per avere diversamente qualificato la domanda di rimborso in relazione alla domanda di rimborso per certificazione energetica e non per mera ristrutturazione edilizia.

2.1 – Il secondo motivo è inammissibile in quanto tende a una diversa rivalutazione degli atti compiuta dal giudice del merito.

Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che entrambe le domande, sia quella amministrativa proposta con la originaria istanza di rimborso del 17.07.2014, successivamente integrata, che contemplava la richiesta di rimborso per lavori con certificazione energetica con detrazione del 55% e la domanda subordinata per ristrutturazione edilizia con detrazione del 36%, sia quella proposta con ricorso del 17.11.2016, fossero identiche; da questa identità la CTR ha tratto la decisione di tardività del ricorso, essendo l’istanza stata rigettata con provvedimento comunicato il 31.05.2016. Il giudizio di identità della domanda giudiziale proposta dal contribuente rispetto alla precedente istanza già rigettata è stato tratto sia con riferimento al petitum, avente “il medesimo oggetto”, rispetto alla quale la seconda domanda era priva della domanda subordinata (“sola detrazione nella misura del 55%”) e prevedeva una mera richiesta di rateazione, sia in relazione alla causa petendi, in quanto “arricchita da ulteriori (…) argomentazioni in punto di diritto”, che non comportano alcuna novità della domanda.

Si osserva come il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – come anche il vizio di falsa applicazione di legge che consiste nel sussumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addica, sul presupposto che la fattispecie astratta da essa prevista – implicano una questione interpretativa. Diversamente, l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la seconda domanda è identica alla prima domanda per la quale è maturata la decadenza – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

2.2 – Peraltro il contribuente che avesse inteso dimostrare che le la seconda domanda fosse diversa dalla prima, avrebbe dovuto censurare la sentenza sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, al fine di individuare gli elementi in fatto tali da differenziare la seconda domanda rispetto alla prima, peraltro nel rispetto dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che richiede in caso di “doppia conforme”, l’indicazione delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774), il che non è avvenuto.

3 – Il ricorso va, pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 510,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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