Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25631 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 22/09/2021), n.25631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3933/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

FM Macchine s.r.l. rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. prof. Lorenzo del Federico (con indirizzo PEC per

comunicazioni e notifiche l.delfderico.pec.delfedericoeassociati.it

dall’Avv. Piero Sanvitale e dall’avv. Laura Rosa (con indirizzo PEC

per comunicazioni e notifiche laura.rosa.pec.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli

Abruzzi, sez. staccata di Pescara n. 718/07/17 depositata il

10/08/2017 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/06/2021 dal Consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR in parziale riforma della pronuncia di primo grado accoglieva il motivo di appello dell’Ufficio riguardante l’anno 2006 nonché il motivo di appello della contribuente società con riguardo all’IRAP; nel resto rigettando le impugnazioni;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società FM MACCHINE s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, nonché del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento di cui alle disposizioni sopra richiamate non si applicasse ai termini previsti per il tributo IRAP;

– il motivo è infondato;

– è ormai pacifico in giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4742 del 24/02/2020; Sez. 5, ordinanza n. 20168 del 25/09/2020) che in tema di accertamento il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali”;

– il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto non costituire valida ragione di urgenza l’imminente scadenza del termine per la notifica dell’avviso di accertamento;

– il motivo in parola è strettamente connesso con il terzo motivo, con il quale l’Amministrazione Finanziaria si duole dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR preso in esame, ai fini di valutare la sussistenza delle ragioni di urgenza di cui si è detto, la circostanza relativa alla concessione da parte del PM solo in data 20.11.2012 dell’autorizzazione all’utilizzo a fini tributari delle risultanze delle indagini penali;

– i motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati;

– si evince infatti dall’avviso di accertamento debitamente trascritto sul punto in ricorso (pag. 13 dell’atto) nel rispetto del canone dell’autosufficienza dei motivi di impugnazione in cassazione, che la circostanza relativa alla brevità dell’intervallo temporale tra l’autorizzazione del PM ridetta (20.11.2012) e la scadenza del termine per la notifica dell’accertamento (31.12.2012) era stata dedotta, sia pur sinteticamente, nel provvedimento impositivo e nel PVC precedente;

– tali atti risultano poi debitamente prodotti in causa nei gradi del merito; nondimeno la CTR non ha dato conto in sentenza di averli esaminati; anzi il giudice dell’appello ha ritenuto che l’Ufficio non abbia “neanche spiegato le ragioni di tal ritardata consegna (del PVC, precisazione aggiunta) e dimostrato l’eccezionalità dell’evento”;

– in realtà, ritiene questa Corte che il pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie può essere, in astratto, una indubitabile e valida ragione d’urgenza atta a giustificare l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo in deroga al termine imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

– e ciò a maggior ragione nel quadro della situazione per cui è causa, come si rileva dalla lettura della sentenza impugnata, della supposta partecipazione della società contribuente ad una organizzata frode internazionale ai danni dell’Erario (“l’utilizzo da parte della medesima di fatture per operazioni inesistenti, emesse da società c.d. cartiere (nella specie la Cataprus Trading e Investimentos LDA, con sede a Madeira (Portogallo)”);

– il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto, piuttosto, alla luce della deduzione sul punto dell’Agenzia delle Entrate, verificare se tale ragione d’urgenza potesse essere specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione e se la stessa per la sua concreta connotazione, con riguardo alle condotte oggetto di indagine, dovesse necessitare dapprima di approfondimenti istruttori più complessi e dopo comportare tempi di reazione dell’Ufficio più rapidi proprio quanto a notifica degli atti impositivi;

– pertanto, la sentenza è sul punto cassata con rinvio alla CTR che dovrà esaminare la circostanza dedotta dall’Ufficio, parimenti accertando, naturalmente, anche quando tal autorizzazione all’utilizzo delle risultanze delle indagini penali è stata chiesta dall’Amministrazione Finanziaria per valutare anche sotto tal profilo, non meno rilevante, la effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza dedotte e poste alla base della notifica anticipata dell’atto impositivo;

– conclusivamente, il primo motivo è rigettato; il secondo e il terzo motivo sono accolti; la sentenza impugnata è cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio alla CTR per nuovo esame.

PQM

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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