Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25631 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17909-2015 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.
8785/2015 depositata l’1/07/2015 nella causa tra:
R.M., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
nonchè da:
D.G., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –
e contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO DELEGATO PER
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E
PERICOLOSI NELLE PROVINCE LAZIALI, in persona del Presidente pro
tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– resistenti –
udito l’avvocato Giampiero AMORELLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
PATRONE Ignazio, il quale chiede alla Corte di dichiarare la
giurisdizione dell’A.G.O.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
premesso che, con ordinanza n. 8715 del giorno 1.7.15, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha, in proc. n. 353/10 reg. ric., sollevato conflitto negativo di giurisdizione – ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3 – nel giudizio promosso da R.R. ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comm. delegato all’emergenza rifiuti nelle province laziali, del Ministero dell’interno, della Regione Lazio, della Ambiente Frosinone spa, della Relcas Recupero Ecologico Lazio Sud spa, della Fondiaria SAI spa, della società MAD a r.l. e del Comune di San Giovanni Incarico;
ricordato che la comunicazione dell’ordinanza alle parti ad opera del giudice che solleva il conflitto negativo costituisce un atto dovuto (Cass. Sez. Un., ord. 8 aprile 2011, n. 8036);
rilevato che, dall’esame degli atti trasmessi dalla Segreteria del TAR Lazio, non risulta che l’ordinanza suddetta sia stata comunicata alle parti o che comunque sia allegata a quegli stessi atti prova documentale certa della avvenuta comunicazione a tutte le parti costituite;
rilevato che nel presente procedimento non hanno svolto attività difensiva tutte le parti costituite, alcune di esse essendo rimaste in questa sede del tutto inerti: in tal modo non potendo desumersi dalla loro condotta processuale l’effettiva conoscenza da parte loro dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto negativo in questione;
considerata la necessità, prima di ogni decisione, di acquisire prova sull’avvenuta rituale comunicazione da parte del giudice rimettente e, beninteso, della rituale ricezione di essa dalle parti costituite.
PQM
la Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria affinchè inviti la segreteria del giudice che ha sollevato il conflitto a trasmettere la prova della rituale comunicazione dell’ordinanza indicata in motivazione a ciascuna delle parti ivi costituite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016