Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25631 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24749-2018 proposto da:

S.S.M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO, giusta

procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2249/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero di protezione sussidiaria, o in subordine di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta dal cittadino pakistano S.S.M.H., ritenendo – rispettivamente – la non credibilità del narrato, l’insussistenza nella regione di provenienza (Kashmir) di un conflitto armato generalizzato e la mancata allegazione di specifici profili di vulnerabilità del richiedente.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, a fronte di un racconto che andava considerato del tutto verosimile, soprattutto se rapportato alla situazione del Pakistan lungo il confine con l’India (zona cd.

5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per essersi il tribunale limitato ad affermare che nella regione del Kashmir non ricorrerebbe alcuna ipotesi di conflitto armato interno, alla luce del rapporto l’7,1S0 aggiornato ad agosto 2017 – trascurando però “di valutare ulteriori ed autorevoli fonti di documentazione”, come il “Rapporto 2018 di Refworld-UNFICR” – e che “tenendo conto che familiari del ricorrente tuttora vivono nel medesimo villaggio. Situato tuttavia ad una certa distanza dalla linea di controllo”, quando invece esso “si trova nel cuore della linea di controllo”.

6. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto “tanto la storia personale del ricorrente quanto la situazione oggettiva del paese possono condurre, anche valutate singolarmente, al riconoscimento della protezione per motivi umanitari”.

7. Le censure sono inammissibili perchè attengono al merito delle motivate valutazioni sulla non credibilità del narrato, sulle condizioni del Paese d’origine e sui presupposti di vulnerabilità del richiedente.

8. Al riguardo deve ricordarsi che: i) la materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015, 27336/2018, 3016/2019), anche con riguardo alla protezione umanitaria (Cass. 3681/2019); ii) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019); la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (sui non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); iv) il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018; cfr. anche Cass. 4892/2019 e 16925/2018); v) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenta indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CF e 2011/95/11E; Corte giust. 17/0/2009, Elgajtji; 30/01/2014, Diakitè) -implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018);

9. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 ottobre 2019

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