Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25630 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21393/2009 proposto da:

FALERI CERAMICA SANITARI SPA (OMISSIS) in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio degli avvocati COZZOLINO Fabio Massimo e SALONIA ROSARIO,

che la rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) – UFFICIO di VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/27/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 15.5.08, depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 85/27/08 la CTR del Lazio rigettava il gravame proposto dalla Faleri Ceramica Sanitari s.p.a. avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IVA, IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 2001, con il quale erano stati recuperati a tassazione presunti elementi di reddito non contabilizzati.

Il giudice di appello riteneva, invero, che l’Ufficio avesse correttamente determinato l’imposta evasa dalla società contribuente, tenuto conto della documentazione versata in atti ed alla stregua delle opposte argomentazioni delle parti.

Avverso la sentenza n. 85/27/08 ha proposto ricorso per cassazione la Faleri Ceramica Sanitari s.p.a. articolando due motivi, con i quali deduce – rispettivamente l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo di ricorso, ad avviso del relatore, si palesa del tutto inammissibile.

La ricorrente ha, invero, del tutto omesso di formulare unrindicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

La contribuente si è limitata, per contro, ad esporre una serie di ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal denunciato vizio motivazionale, talune delle quali, tra l’altro, palesemente attinenti a questioni di merito, indeducibili in questa sede.

Del pari inammissibile, a parere del relatore, si palesa, poi, il secondo motivo di ricorso, con il quale la Faleri Ceramica Sanitari s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 113 c.p.c., assumendo che la CTR avrebbe determinato la pretesa impositiva in via equitativa, riducendola al 50% della somma determinata dall’Ufficio. A tal riguardo, va – per contro – rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la valutazione del giudice, in quanto frutto di un giudizio estimativo (nella specie espressamente condotto in base alla documentazione versata in atti), non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo – non dedotto nel caso di specie – della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (cfr. Cass. 24520/05, 4442/10).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre la ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi l’esigenza che il “momento di sintesi” costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo di ricorso, nonchè la non ipotizzabilità della violazione del disposto dell’art. 113 c.p.c., nel giudizio tributario;

– che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso della Faleri Ceramica Sanitari s.p.a. deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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