Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25630 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 31/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25630

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9455/2013 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Guglielmo

Marconi n. 618, presso l’avvocato Petti Giuseppe, rappresentata e

difesa dall’avvocato Spina Gianni, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giuseppe Ferrari n. 4, presso l’avvocato Palladino Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Palladino Tiziana,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Monte dei Paschi Asset ManagementSgr;

– intimato –

avverso la sentenza n. 363/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso in atti C.R. chiede la cassazione sulla base di quattro motivi – ai quali resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che ha depositato pure memoria ex art. 380-bis c.p.c., n. 1 – della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del contratto denominato “(OMISSIS)” a suo tempo stipulato dalla ricorrente con la banca convenuta ed aveva condannato quest’ultima alla restituzione delle somme incamerate e al risarcimento dei danni – ha ritenuto che il citato contratto, risolvendosi in un finanziamento destinato all’acquisto di strumenti finanziari, non costituisca una fattispecie illecita sotto il profilo funzionale, ma sia anzi previsto dall’art. 1, comma 6, lett. c), TUF e non evidenzi perciò nessun profilo di nullità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la contrarietà dell’impugnata decisione all’art. 1418 c.c. e alla L. 2 gennaio 1991, n. 1, ed un vizio di motivazione, poichè la violazione degli obblighi comportamentali imputati alla banca in relazione all’art. 21 TUF determina la nullità virtuale del contratto; con il secondo motivo di ricorso si censura, anche sotto il profilo motivazionale, l’affermazione operata dal giudice d’appello circa la liceità del contratto, sebbene esso realizzi un assetto degli interessi in gioco che, a cagione dell’evidente squilibrio tra le parti, non risulta perciò meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico a mente dell’art. 1322 c.c.; con il terzo motivo di ricorso ci si duole, anche dal punto di vista motivazionale, della nullità che inficia il regolamento negoziale in ordine alla clausola in punto di recesso e di estinzione del piano; con il quarto motivo la ricorrente fa valere il vizio del consenso da essa prestato all’atto della conclusione del contratto, stante il dolo della banca, essendosi assicurata la vocazione previdenziale dell’investimento ovvero l’essenzialità dell’errore, essendo convinta la ricorrente di concludere nell’occasione un normale piano di accumulo.

3. Reputa il collegio che rispetto agli altri motivi risulti assorbente l’esame del secondo motivo di ricorso che essendo fondato determina la cassazione dell’impugnata decisione, rendendo perciò ultronea la disamina delle ulteriori doglianze. Come infatti questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare, muovendo dalla premessa che il regolamento di interessi realizzato a mezzo del contratto “(OMISSIS)” configuri un contratto unitario di natura atipica, la fattispecie contrattuale atipica è interamente assoggettabile al TUF e alla normazione regolamentare della Consob – e, dunque, agli obblighi informativi previsti a carico dell’intermediario e alle speciali regole dettata dall’art. 30 TUF in materia di offerte fuori sede – ma la violazione di tali regole “può essere scrutinata soltanto di un contratto valido e produttivo di effetti vincolanti sulle parti, non nell’ipotesi in cui si debba escludere la stessa configurazione di un testo contrattuale per il giudizio negativo ex art. 1322 c.c., comma 2” e ciò perchè “il contratto atipico, all’esito del giudizio di immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo di regole che ne compongono la struttura” (Cass., Sez. 1, 15/02/2016, n. 2900). Sicchè, ove il regolamento di interessi in questione sfugga alla condizione della meritevolezza, che ne assicura il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico quantunque non integrante alcuna delle fattispecie nominate, la sua “irrilevanza giuridica” ne travolge ogni clausola ed ogni effetto, anche nell’ipotesi, in cui in astratto ne fosse argomentabile la contrarietà alla legge.

4. Quanto al motivo accolto, è convinzione che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare rispetto al contratto di cui si discute procedendo a scrutinarne la causa in concreto sul filo dell’assetto impresso agli interessi coinvolti, che evidenzia “uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni”, in quanto mentre la banca acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo – che “ai fini dell’art. 1322 c.c., comma 2, non integra un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 Costa sulla tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l’ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l’altro, nella concessione di un mutuo di durata ragguardevole, all’investitore, destinato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto d’interessi” (Cass., Sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19559; Cass., Sez. 1, 29/02/2016, n. 3949; Cass., Sez. 1, 3/01/2017, n. 37).

5. A detto orientamento, affermato anche in relazione al prodotto cd. (OMISSIS) (Cass., Sez. 1, 10/11/2015, n. 22950), questa Corte intende dare continuità in accoglimento appunto del detto motivo di ricorso ed atteso che le difese della banca non evidenziano profili di novità rispetto agli argomenti già esaminati e disattesi da questa Corte.

6. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio al Giudice del merito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Campobasso che, in diversa, composizione, provvederà pure alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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