Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25630 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22312-2016 proposto da:

A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI ZEZZA;

– ricorrente –

contro

THE NIELSEN COMPANY ITALY S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, e

ANDREA MORDA’, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1040/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/08/2016 r.g.n. 326/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO MICELI, per delega verbale avvocato FRANCESCO

GIAMMARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4 agosto 2016, la Corte d’Appello di Milano” confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti di The Nielsen Company (Italy) S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole per ragioni indicate in via gradata stante il regime sanzionatorio via via attenuato applicabile e date dal carattere discriminatorio e ritorsivo del provvedimento, dalla manifesta insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante, dal difetto di giustificato motivo oggettivo, dall’assenza di motivazione.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il licenziamento qualificabile come motivato da giustificato motivo oggettivo, legittimo in ragione della sussistenza dell’invocata giustificazione stante il venir meno nell’ambito dell’organizzazione aziendale del team “analyst bases” dedicato al cliente Unilever ed intimato nel rispetto dell’obbligo di repechage, non incidendo in termini pregiudizievoli delle possibilità di reimpiego della A. all’interno dell’azienda le assunzioni effettuate antecedentemente al licenziamento stesso. Per la cassazione di tale decisione ricorre la A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui era da escludersi, dato l’anticipo di sei mesi sulla chiusura del team Unilever, causa del licenziamento della ricorrente, con cui la Società ha proceduto a nuove assunzioni, l’incidenza pregiudizievole delle assunzioni medesime ai fini del reimpiego della A. e la contrarietà di tale comportamento al principio di buona fede e correttezza.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3,artt. 1175,1375 c.c., L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, comma 1, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della mancata applicazione dei criteri legali per la selezione dei soggetti da licenziare in conseguenza della chiusura del team/reparto, c.d. Unilever, nell’ambito del Dipartimento c.d. Bases di assegnazione della Sig.ra A..

Relativamente agli esposti motivi è a dirsi come, sancita l’infondatezza del secondo motivo, posto che la motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità nella specie dei criteri legali di selezione dei licenziandi di cui alla L. n. 223 del 1991, data dall’essere quei criteri riferibili alla diversa ipotesi dei licenziamenti collettivi per esubero di personale, coincide con il principio di diritto a riguardo da tempo sul punto consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, debba rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo attinente al thema decidendum fondamentale della controversia in questione, dato dalla ricorrenza o meno dell’obbligo di repechage, non risultando adeguatamente censurate, se non in termini di mera confutazione tale da risolversi nella riproposizione delle originarie difese, le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha motivato la conclusione cui è pervenuta circa l’insussistenza della dedotta violazione. Tali argomentazioni attengono, innanzitutto, all’infungibilità delle posizioni lavorative, pur all’interno del Dipartimento “Bases”, stante l’articolazione in team riferiti a clienti distinti (è pacifico che la riorganizzazione ha riguardato il solo cliente Unilever), dato in sè decisivo che la Corte territoriale afferma non essere contestato, nulla avendo obiettato la ricorrente ai capitoli sul punto articolati dalla Società, come in effetti risulta anche in questa sede avendo la ricorrente qui replicato non nel senso di negare tale struttura organizzativa dell’azienda ma in termini per cui quella fungibilità deve ravvisarsi ogni qual volta il dipendente sia in grado di svolgere le stesse mansioni dei colleghi addetti a impieghi diversi, circostanza che la ricorrente non manca di affermare senza tuttavia dar conto di averla dimostrata con riferimento alle incombenze relative ad altri clienti cui erano addetti gli altri team del Dipartimento ed erano stati adibiti i nuovi assunti, in secondo luogo, al dato dell’irrilevanza delle nuove assunzioni effettuate prima del licenziamento della ricorrente, che la Corte territoriale ha giustificato al di là del riferimento, come detto di per sè sufficiente, all’infungibilità delle posizioni lavorative all’interno dell’organizzazione aziendale, avendo motivato nel senso che l’anticipo rispetto al licenziamento della ricorrente con cui quelle assunzioni sono state effettuate valeva ad escludere la contrarietà del provvedimento al principio di buona fede e correttezza, tanto più che, secondo l’ulteriore rilievo della Corte territoriale, qui neppure fatto oggetto di specifica censura, il protrarsi nel tempo della complessa riorganizzazione e l’essere la stessa definita in termini tali da prevedere anche la ricollocazione del personale del team Unilever nella diversa sede estera in cui sarebbe stata spostata, eventualità questa prospettata anche alla ricorrente e da questa rifiutata, fondava il convincimento per cui all’atto delle nuove assunzioni la Società non avesse certezza del futuro licenziamento della ricorrente, ed infine all’effettività della dichiarata impossibilità di reimpiego della ricorrente nei restanti team del Dipartimento dedicati ad altri clienti, per motivi che ancora una volta vanno al di là del rilievo, si ribadisce, di per sè sufficiente, dell’infungibilità delle posizioni lavorative all’interno dell’organizzazione aziendale, relativi alla diversa circostanza, parimenti non contestata, della disponibilità presso i predetti team di impieghi implicanti lo svolgimento di mansioni inferiori all’inquadramento posseduto dalla ricorrente. Il ricorso va, dunque, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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