Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25630 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24744-2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO NOVELLO giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto n. RG. 2337/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero di protezione sussidiaria, o in subordine di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta da CESSAY Buba, ritenendo – rispettivamente – la non credibilità del narrato, l’insussistenza in Gambia di un conflitto armato generalizzato e la mancanza di profili di vulnerabilità del richiedente, in custodia cautelare per spaccio di stupefacenti e successivamente denunciato per rissa, con conseguente giudizio negativo anche sulla possibilità di integrazione nel paese ospitante.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, per avere il tribunale “valutato il rischio di persecuzione esaminando minuziosamente nel merito la sussistenza dell’omosessualità posta a fondamento dei rischi dedotti dall’interessato, cioè la fondamento delle accuse rivoltegli nel suo Paese di origine”, laddove “oggetto di accertamento avrebbe dovuto essere l’esistenza delle accuse, non dell’omosessualità”.

5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per essersi il tribunale limitato ad affermare che “in Gambia la situazione sembra avviarsi verso una nuova iniziata con le elezioni politiche del dicembre 2016, grazie alle quali si è concluso dopo 22 anni il regime del Presidente Yahya Jamme ed è stato eletto Adama Barrow”, considerazione, questa, “non adeguatamente ponderata”.

6. Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 32, d. lgs. 25/08, per avere il tribunale dato rilievo, ai fini del diniego della protezione umanitaria, ai precedenti penali del richiedente, senza invece considerare che questi “ha abbandonato il suo Paese all’età di soli 15 anni, ripudiato dalla Miglia d’origine a causa delle sue inclinazioni sessuali, e tuttora considerato un criminale dal proprio ordinamento giuridico per il solo fatto di seguire la propria natura”.

7. I motivi sono inammissibili in quanto attengono al merito delle motivate valutazioni del tribunale sulla non credibilità del narrato, sulle condizioni del Gambia e sui profili di vulnerabilità del richiedente.

8. Al riguardo deve ricordarsi che: i) la materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015, 27336/2018, 3016/2019), anche con riguardo alla protezione umanitaria (Cass. 3681/2019); li) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019); la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (quì non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); iv) il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018; cfr. anche Cass. 4892/2019 e 16925/2018); v) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007 – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, E 1″gafaji; 30/01/2014, Diakitè) -implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018).

9. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 ottobre 2019

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