Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2563 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento pendente tra:

R.C.;

EQUITALIA SUD S.P.A.;

AGENZIA DELLE ENTRATE;

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO;

COMUNE DI BATTIPAGLIA;

COMUNE BUCCINO;

REGIONE CAMPANIA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott.

S.G. che, visti gli artt. 45 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del conflitto di

competenza proposto con l’ordinanza indicata in premessa, dichiari

la competenza del Giudice di Pace di Eboli;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONITTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.C. riassunse dinanzi al Tribunale di Salerno la causa relativa all’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi da lei proposta avverso l’iscrizione del fermo amministrativo, nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e di altri Enti, dinanzi al Giudice di pace di Eboli, il quale aveva dichiarato la sua incompetenza per materia con sentenza n. 1706/14.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza parziale depositata il 30 giugno 2016, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione a tre cartelle cui si riferiva il fermo impugnato, ritenendo sussistente al riguardo la giurisdizione del G.T. e, con separata ordinanza, in ordine alle altre cartelle esattoriali di cui al provvedimento di fermo, inerenti a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, reputando sussistente la competenza per materia del Giudice di pace di Eboli e di Buccino, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha concluso perchè, in accoglimento del regolamento proposto, venga dichiarata la competenza del Giudice di pace di Eboli.

2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

3. Il conflitto sollevato è inammissibile perchè proposto dopo la precisazione delle conclusioni.

Ed invero in caso di declaratoria d’incompetenza del giudice per primo adito, il giudice davanti al quale il giudizio sia stato riassunto può, a sua volta, rilevare la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia e territorio inderogabile purchè non si sia già verificata, innanzi a lui, la consumazione della fase di trattazione, restando, altrimenti, preclusa la questione (Cass., ord., 17/05/2011, n. 10845; Cass., ord., 5 luglio 2013, n. 16888; Cass., ord., 17 aprile 2015, n. 7834; Cass., ord., 12 novembre 2015, n. 23106), precisandosi che non rileva che una delle parti abbia proposto l’eccezione all’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass., ord., 7/05/2008, n. 11185, Cass., ord. 17/01/2011, n. 1050).

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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