Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2563 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2563
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
P.M.G.;
– intimata –
avverso la decisione n. 83/22/07 della Commissione tributaria
regionale di Bologna, sezione staccata di Parma, emessa il 17 aprile
2007, depositata il 6 giugno 2007, R.G. 1713/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7
ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che
qui si riporta:
Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rigetto emesso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta dalla contribuente P.M.G., esercente l’attività di commercialista, per gli anni dal 1998 al 2003;
2. La C.T.P. di Parma ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando l’assenza di un’autonoma organizzazione in base al riscontrato modesto valore dei beni strumentali e all’assenza di dipendenti o collaboratori esterni;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo l’insufficienza della motivazione sul punto della rilevanza dei beni strumentali e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, proponendo il seguente quesito di diritto: se costituisca indice della presenza di una autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità IRAP la sussistenza, desumibile dalla dichiarazione dei redditi, di ingenti spese per beni strumentali.
Diritto
RITIENE IN DIRITTO
1. il secondo motivo di impugnazione è inammissibile perchè sottopone in realtà una riedizione del gravame di merito mentre il primo motivo e fondato in quanto la formula motivazionale utilizzata dalla C.T.R. è meramente assertiva e non spiega minimamente le ragioni per le quali la C.T.R. ha ritenuto che la contribuente ha svolto la propria attività con beni strumentali di modesto valore;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla C.T.R. dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010