Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25629 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21388/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CON – PAK SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato LUCISANO Claudio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/31/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di TORINO del 10.6.08, depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 25/31/08 la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla CON- PACK s.p.a. nei confronti dell’avviso di accertamento, relativo all’IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2000, emesso da 1l’Agenzia delle Entrare di Pinerolo, con il quale veniva recuperato a tassazione – a seguito di processo verbale di constatazione – il maggior valore di un capannone alienato dalla contribuente a prezzo palesemente inferiore ai valori di mercato praticati per i beni della stessa specie.

La CTR riteneva, in primo luogo, pienamente utilizzabile la perizia di parte allegata al ricorso introduttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e reputava – nel merito – destituita di fondamento la valutazione del bene operata dall’Ufficio, poichè priva di riscontri probatori di sorta.

Avverso la sentenza n. 25/31/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. L’intimata ha replicato con controricorso.

Il motivo di ricorso, a parere del relatore, si palesa manifestamente fondato. La ricorrente si duole, infatti, del carattere del tutto apodittico dell’affermazione contenuta nella motivazione della sentenza di appello, circa la pretesa erroneità della determinazione del valore del bene ceduto, operata – a parere della CTR – senza tenere conto “del pessimo stato di conservazione dell’immobile (obsoleto e fatiscente)”. Deduce, invero, l’amministrazione che siffatta decisione non avrebbe tenuto in alcun conto le contrarie argomentazioni dell’Ufficio, fondate su elementi probatori documentali, che – ove presi in considerazione – avrebbero dovuto condurre la CTR ad una decisione diversa.

Orbene, osserva il relatore che la censura in esame appare – contrariamente a quanto asserito dall’intimata – del tutto coerente con il principio di autosufficienza, secondo cui allorquando il ricorrente denunci, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, la mancata o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (cfr. Cass. 15952/07, 6023/09), e si palesa – nel merito – palesemente fondata. Nel caso di specie, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha trascritto nel ricorso il verbale di constatazione, nella parte in cui i funzionar verbalizzanti rilevavano come nel mercato di Pinerolo gli immobili quasi fatiscenti fossero stimati sulla base di un valore di L. 600.000 al mq., laddove quello dichiarato nell’atto di vendita – notevolmente inferiore al prezzo di mercato – era di sole L. 190.000 al mq. E tale differenza di valore – ad avviso della ricorrente – non era superabile neppure sulla base della valutazione della perizia di parte, effettuata dalla CTR, posto che questa recava l’indicazione di un valore a mq. di L. 300.000, ossia la metà del prezzo corrente indicato nel processo verbale di constatazione.

Da tale ultimo documento – nella parte trascritta nel ricorso – si evince, poi, che il bene alienato era stato sottoposto a consistenti interventi migliorativi, risultanti dalla fattura n. (OMISSIS), tali da indurre l’Ufficio ad escludere che l’immobile potesse considerarsi in pessimo stato di conservazione.

E tuttavia, di tali risultanze documentali, di segno contrario alle allegazioni della contribuente, non vi è traccia alcuna nella motivazione dell’impugnata sentenza.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria del Piemonte, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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