Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25629 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28138/2012 proposto da:

I.C.S. s.r.l., in liquidazione, in persona liquidatore T.L.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Andrea Pavanini giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Dolo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo

studio dell’avvocato Salvatore Di Mattia, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Riccardo Alba giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Axa Assicurazioni s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2276/2011 della Corte di appello di Venezia,

depositata il 21 ottobre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 maggio 2017 dal Cons. Dott. ROBERTO MUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Venezia rigettava il gravame proposto da I.C.S. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia che – previo espletamento di c.t.u. e successivo deposito di relazione integrativa all’esito delle osservazioni del c.t.p. – aveva respinto le domande formulate dalla medesima società nei confronti del Comune di Dolo in base al contratto di appalto dei lavori di urbanizzazione dell’area centrale dell’Isola Bassa risolto dal Comune ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 340, all. F, per inadempimenti e ritardi dell’appaltatrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, aveva condannato I.C.S. al risarcimento dei danni e dichiarato l’intervenuta Axa Assicurazioni s.p.a. tenuta alla garanzia nei confronti dell’appaltatrice.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione I.C.S. affidato a tre motivi, cui replica con controricorso il Comune di Dolo. Axa Assicurazioni non ha svolto difese. I.C.S. e il Comune hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Giova premettere che con contratto del 21 ottobre 1997 il Comune di Dolo aveva appaltato a I.C.S. lavori vari di pavimentazione e arredo della piazza Cantiere da ultimarsi entro il 31 dicembre 1998, per un importo complessivo di Lire 1.325.023.848. Il contratto veniva risolto dal Comune con nota del 22 dicembre 1998 ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 340, all. F, per inadempimenti e ritardi dell’appaltatrice, quali: la mancata produzione del programma dei lavori e la mancata prova dell’effettivo ordine dei materiali; la tardiva ed inesatta esecuzione della sospensione dei lavori disposta dalla direzione dei lavori per risolvere il problema dell’accordo sul prezzo del marmo, per il quale era stata erroneamente indicata nell’elenco prezzi l’unità di misura in decimetri cubi invece che in metri lineari; l’inesatto adempimento circa il completamento della pavimentazione; l’esecuzione della pavimentazione da parte di altra impresa, in violazione del capitolato speciale; l’esecuzione soltanto del 30 per cento del totale dei lavori a pochi giorni dalla scadenza del termine di completamento delle opere.

Ciò richiamato, con il primo, articolato motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in particolare della L. n. 2248 del 1865, art. 340, all. F, e vizio motivazionale poichè la Corte di appello non avrebbe operato una valutazione sinergica e comparativa delle condotte di entrambe le parti contrattuali. Secondo parte ricorrente, la Corte di appello, “in corretta applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 340, al fine di valutare la legittimità del provvedimento di rescissione contrattuale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti lo stesso, a prescindere da quelli adottati dalla P.A. a giustificazione, valutando l’incidenza delle contestazioni mosse dall’impresa circa l’inadempimento altrui e circa il fatto che l’equilibrio contrattuale fosse pregiudicato da comportamenti, omissioni, circostanze non addebitabili all’impresa” (pp. 15-16 del ricorso), circostanze suscettibili di giustificare il ritardo nell’esecuzione dei lavori e consistite, secondo parte ricorrente, nell’assenza di indagini geognostiche ed errori progettuali, nella mancanza nel progetto esecutivo di misure o riferimento a picchetti e capisaldi, nella contemporanea effettuazione di lavori di posa in opera di condotte ed allacciamenti elettrici, di telefonia e di acquedotto da parte delle aziende fornitrici dei relativi servizi, nonchè nella sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza, nell’imposizione dell’approvvigionamento dei mattoni prodotti da una determinata fornace, nell’incidenza della variante esecutiva dell’ottobre 1998 e della controversia insorta tra le parti circa le quantità di lastre di marmo necessarie al compimento dei lavori.

Il motivo non merita favorevole considerazione, essendo in parte infondato e in parte inammissibile.

La Corte di appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto – al pari del giudice di primo grado e muovendo dal fatto, pacifico, dell’avvenuta esecuzione di appena il 30 per cento dei lavori concordati a pochi giorni dal termine di ultimazione delle opere – l’infondatezza della pretesa dell’appaltatrice I.C.S. di sentir dichiarare l’illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune committente. La Corte di appello ha infatti vagliato analiticamente le summenzionate contestazioni mosse da I.C.S. con riferimento ai pretesi inadempimenti del Comune, motivando, con valutazione complessiva del comportamento delle parti, sulle cause assorbenti del ritenuto inadempimento dell’appaltatrice. Così, quanto alla mancanza di indagini geognostiche, la Corte ha evidenziato l’intempestività del compimento degli elaborati strutturali di pertinenza dell’impresa; quanto alle modalità di palificazione delle sponde, queste dovevano essere compatibili con le caratteristiche geognostiche dell’area; quanto ai ritardi connessi ai lavori per le condotte e gli allacciamenti e alla sospensione disposta dalla Soprintendenza, detti lavori riguardavano una limitata parte dell’area di cantiere, mentre l’intervento della Soprintendenza era dovuto alla peculiarità storica e monumentale del sito; quanto all’approvvigionamento dei mattoni per la pavimentazione dello Squero monumentale del Brenta, a termini di contratto i detti mattoni dovevano essere solo tipologicamente compatibili, per colore e qualità, con quelli prodotti da una determinata fornace, senza obbligo di approvvigionamento presso la medesima fornace; quanto infine all’errore sull’unità di misura per il conteggio delle lastre di marmo da porre a delimitazione delle sponde fluviali, l’errore era senz’altro riconoscibile in relazione all’evidente sbilanciamento dell’importo complessivo dei lavori che sarebbe derivato dal riferimento ad una, piuttosto che all’altra, unità di misura.

Tanto richiamato, deve soggiungersi che la censura mossa da parte ricorrente circa l’obbligatorietà della relazione geologica è infondata atteso che – come esattamente dedotto dal Comune controricorrente – l’appalto in questione non soggiaceva alla previsione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 18 (recante il regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), concernente appunto tale obbligo, previsione inapplicabile ratione temporis alla luce del disposto della citata L. n. 109 del 1994, art. 3, comma 4. In ogni caso, sempre sulla questione delle condizioni geologiche dell’area interessata dai lavori, risulta dirimente il principio – cui deve darsi continuità anche nel presente giudizio – secondo cui “L’appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che l’appaltatore, quand’anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nell’eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell’amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione” (Sez. 1, 17 ottobre 2014, n. 22036).

Per il resto, il motivo si palesa inammissibile, mirando esso, con tutta evidenza, ad un non consentito riesame nel merito, nella presente sede di legittimità, dell’apprezzamento e del convincimento del giudice risultato difforme da quello auspicato dalla ricorrente I.C.S. (tra le tante, Sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25332; Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7972).

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare sull’accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di risarcimento dei danni della L. n. 2248 del 1865, ex art. 340, comma 2, all. F, essendosi limitata a richiamare le risultanze della c.t.u. senza adeguatamente considerare le osservazioni del c.t.p. dell’appellante I.C.S. circa il conseguito risparmio di spesa da parte del Comune con l’affidamento dei lavori ad altra impresa.

Il motivo deve essere disatteso, essendo anch’esso in parte infondato e in parte inammissibile.

Non è dato infatti ravvisare vizi nella motivazione (peraltro riprodotta solo parzialmente nel motivo ora in esame) della Corte di appello che, nel confermare il capo di condanna risarcitoria in questione, lungi dall’operare un mero rinvio per relationem alle conclusioni del c.t.u. ha tenuto specifico conto delle osservazioni del c.t.p., del resto recepite nella relazione integrativa ai fini della redazione dei conteggi finali (cfr. pp. 10-11 della sentenza), comprensivi dei nuovi oneri conseguiti all’affidamento dell’appalto ad altra impresa. Deve pertanto qui ribadirsi il principio in forza del quale “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (tra le molte, Sez. 6-3, 2 febbraio 2015, n. 1815; si v. anche Sez. 1, 3 giugno 2016, n. 11482; Sez. 1, 17 luglio 2014, n. 16368). Per il resto, la censura tende con ogni evidenza a prospettare un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si deduce nuovamente vizio di motivazione, per avere la Corte di appello respinto le pretese di I.C.S., di cui alle numerose riserve, con mero rinvio ai rilievi già esposti in motivazione e alle conclusioni del c.t.u..

Anche tale mezzo deve essere disatteso. La censura alla pur sintetica motivazione offerta dalla Corte di appello riguardo alla reiezione delle riserve – per le quali la ricorrente richiede analitica motivazione sul rigetto ciascuna di esse – non è infatti destinata a miglior esito poichè, anche in questo caso, la ricorrente ripropone con il mezzo in esame (pp. 32-45) questioni strettamente attinenti al merito della causa, sollecitando una volta di più un non consentito riesame delle risultanze istruttorie.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese regolate secondo soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA