Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25629 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 11/06/2021, dep. 22/09/2021), n.25629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27973/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Toscana, Firenze, n. 696/24/15, pronunciata il 13 marzo 2015 e

depositata il 17 aprile 2015, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 giugno

2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente, residente all’estero sino al 31.12.2004, era attinto da un avviso di accertamento con cui venivano ripresi a tassazione sia Euro 385.472,00 a titolo di redditi di lavoro dipendente, di cui Euro 321.666,67 percepiti da Blu Sea Service Llc e riferibili agli anni 2003 e 2004, ed il resto percepito da Liquigas per l’anno d’imposta 2005, sia Euro 357.115,00 quali proventi da lavoro autonomo. Un tanto sulla base di alcuni rilievi contenuti in un p.v.c. notificato in data (OMISSIS) e di quanto concordato in sede di accertamento per adesione, poi rimasto inattuato per mancato pagamento.

2. Con separato avviso l’Ufficio recuperava a tassazione altresì Euro 372.803,00 quali redditi di lavoro autonomo percepiti dal contribuente dalla società B. Entertainment s.p.a., sempre sulla scorta dei rilievi contenuto nel p.v.c. citato per l’anno d’imposta 2006. Segnatamente, trattavasi di somme fatturate ma liquidate in parte nel 2005 ed in parte nel 2006.

3. Il contribuente impugnava entrambi gli avvisi di accertamento, ivi svolgendo plurime censure accolte dalla Commissione tributaria provinciale previa reiezione delle difese dell’Ufficio, medio tempore costituitosi.

4. Anche i successivi gravami, promossi separatamente dall’Amministrazione finanziaria ma poi riuniti dalla CTR, esitavano in senso favorevole al contribuente.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di censura. Rimane intimato il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale denunzia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare protesta l’illegittimità della sentenza per aver la CTR erroneamente inteso l’anno in cui i redditi sarebbero stati percepiti dal contribuente.

1.1. Afferma, in buona sostanza, che sarebbe pacifica e incontroversa la percezione, da parte del contribuente, dei redditi di lavoro dipendente per la somma di Euro 321.666,67 nel corso dell’anno 2005. La prova della suddetta percezione sarebbe invero fornita da un fax del (OMISSIS), allegato al p.v.c., in cui era previsto il pagamento nel corso di tale anno. La CTR avrebbe dunque errato nel negare la ripresa a tassazione di tale somma, avendo essa confuso il momento di effettiva percezione dei suddetti redditi da parte del contribuente, avvenuta per l’appunto nel 2005, con la data in cui il datore di lavoro Blue service si sarebbe spogliato di tale somma. A tale ultimo riguardo, in particolare, da disattendere sarebbe l’assunto della CTR secondo cui dal suddetto fax non potrebbe trarsi la prova che il pagamento provenisse dal datore di lavoro quanto, e unicamente, che la suddetta somma era stata corrisposta al contribuente dall’Unione internazionale ciclisti, chiamata a curare gli interessi dei ciclisti, salvo poi essere probabilmente rifusa dalla Blu service. Tenuto anche conto che sino al 31.12.2004 il contribuente era residente all’estero, le somme in parola non potevano essere assoggettate ad Irpef.

Il motivo è fondato.

2. Il fulcro nodale della decisione impugnata è il momento di percezione, pacificamente nel 2005, ed il titolo per cui queste somme vengono percepite, se come compenso erogato dalla società, ovvero a titolo di transazione giudiziaria con la società, esplicando cioè efficacia novativa. Ivi infatti si legge “Sul punto i primi giudici correttamente rilevano, senza che ci siano specifiche deduzione nell’appello “si deduce che il pagamento sia avvenuto in tempi precedenti alla detta Unione che cura gli interessi dei ciclisti e da questa – con mera operazione finanziaria – successivamente girata al ricorrente. Si ripete, nel p.v.c. si legge di somme pervenute attraverso un altro soggetto, senza precisare il tempo ed il modo di una siffatta operazione. Essendo il C. in tali anni residente all’estero i compensi relativi non possono essere assoggettati ad Irpef”.

2.1 Dalla lettura della decisione d’appello si evince come la CTR abbia negato la ripresa a tassazione non tanto in ragione del momento in cui il datore di lavoro si sarebbe privato di tale somma, successiva a quella di presunta percezione del reddito da parte del contribuente, quanto dal fatto che l’Agenzia non avrebbe fornito la prova dell’effettiva percezione di tali redditi nel corso dell’anno 2005, tenuto conto che era rimasta incontestata la residenza all’esterno del contribuente sino al (OMISSIS).

La stessa sentenza, non di meno, al settimo capoverso della motivazione, dà atto che quelle somme siano state erogate nel 2005, ancorché da soggetto diverso dall’originario obbligato, di cui -a questo punto- non interessa più la qualifica, se adiectus solutionis causa, ovvero anticipatore per l’inadempimento di quello, tenuto all’erogazione dei compensi professionali che al reddito da lavoro dipendente sono assimilati.

Pertanto trova cittadinanza il principio di cassa, ove le somme vengono tassate nell’anno in cui esse vengono effettivamente percepite, a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1 (cfr. Cass. V, n. 5575/2011 e n. 19325/2014), sicché a tale periodo di imposta dovevano essere assoggettate le somme indicate, ove si accerti la loro natura di compenso per prestazione lavorativa.

In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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