Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25629 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5563-2015 proposto da:
AZIENDA AGRARIA GREEN FARM DI G.L.D. E C. società
semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 76, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ORECCHIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA CALZOLAIO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
V.G., R.F., B.A., G.S.
in proprio e quale titolare del B&B Campo di Sole,
GI.MA.GR., P.T., N.C., C.F.,
PI.TI., I.G. in proprio e quale titolare del B&B
Hammam, S.I., SA.FR. in proprio e quale
titolare della Country House Airone, L.D.,
ME.FA., PE.DE., GE.MA., RI.MA.,
CA.FR., PO.MO., MA.GI., RE.LU., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CONCA D’ORO 194/190, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che li rappresenta e difende, per
deleghe a margine del controricorso;
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA D. MORICHINI 41, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE ROMANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PASQUALE DE BELLIS, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
contro
PROVINCIA Di ANCONA, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56,
presso lo studio nell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e
difeso dall’avvocato CLAUDIA DOMIZIO, per procura speciale del
notaio dott. O.L. di Ancona, rep. (OMISSIS), in atti;
MINISTERO PER I BENI E 1E ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistenti –
e contro
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA, CORPO FORESTALE
DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE DI ANCONA, COMUNE DI OSINO, ARPAM
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ANCONA, GSE – GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI S.P.A;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4729/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
uditi gli avvocati Andrea CALZOLAIO, Michele ROMANO, Paolo GRASSO per
l’Avvocatura Generale dello Stato, Claudia DOMIZIO, Diego PERUCCA
per delega dell’avvocato Maurizio Discepolo;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La controversia ha ad oggetto l’impugnativa – in relazione alla necessità o meno della valutazione di impatto ambientale – dei decreti della Regione Marche di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 2003, recanti i nn. 22/EFR del 20.4.12 e 104/EFR del 24.10.12, pronunciati a conclusione del procedimento seguito all’istanza del 15.10.09 della s.s. Azienda Agraria Green Farm di G.L.D. & C. per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da biomasse in Comune di Osimo (della potenza termica in ingresso di 2,46 MWt e della potenza nominale di 0,99 MWe).
2.- In particolare, nel corso del relativo procedimento il progetto originario era stato assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale con decreto n. 95 del 3.5.11 della Provincia di Ancona, modificato in conseguenza dei rilievi di questa ed infine definitivamente riformulato alla luce dell’entrata in vigore della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20, che, per quel che qui rileva, tra l’altro escludeva dalla V.I.A. appunto gli impianti tra cui rientrava quello in esame, tanto che il decreto finale era emesso senza il previo espletamento di tale procedura.
3.- L’Autorizzazione Unica era stata impugnata davanti al TAR Marche da parte di un gruppo di privati cittadini con ricorso che, non concessa alcuna sospensiva e pertanto realizzato ed entrato in funzione l’impianto, era stato respinto con sentenza n. 301 del 18.4.13; ma, a seguito della sentenza n. 93/13 della Corte costituzionale, di declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. n. 3 del 2012 in tema di procedimento di V.I.A. per la Regione Marche (e nella parte in cui non imponeva di tener conto comunque dei criteri indicati nell’allegato 3^ alla Direttiva 92/11/CE), tale sentenza era stata appellata ed il Consiglio di Stato l’aveva riformata, dopo averne sospeso l’esecutività, per il mancato espletamento del procedimento di V.I.A. alla luce della pur sopravvenuta sentenza della Consulta: e l’impianto fu spento.
4.- Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, resa il 22.9.14 con il n. 4729, ha proposto ricorso l’Azienda Agraria Green Farm, affidandosi ad un unico complesso motivo; hanno resistito con controricorso gli originari appellanti in Consiglio di Stato ( Ca.Fr., + ALTRI OMESSI
5.- E, per la pubblica udienza del 15.11.16, sia la ricorrente principale Azienda Agraria Green Farm che il Ca. e gli altri intimati che con lui hanno formulato l’unitario controricorso depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- La ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, di violazione dei limiti esterni della giurisdizione, con riferimento all’art. 267 TFUE ed all’art. 6, par. 1 CEDU, alla luce della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Dhabbi c. Italia del giorno 8 aprile 2014, per la totale pretermissione della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pure formulata dall’odierna ricorrente al Consiglio di Stato quale organo giurisdizionale di ultima istanza.
7.- In particolare, riproposto analiticamente in ricorso ogni passaggio del giudizio di merito in cui tale rinvio pregiudiziale era stato invano richiesto, la ricorrente prospetta quest’ultimo come un vero e proprio limite esterno alla giurisdizione, tanto che la oltretutto immotivata negazione del primo si risolve in un diniego del diritto al giudice ed il mancato rinvio in una violazione dei limiti esterni, denunciabile appunto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, a queste Sezioni Unite.
8.- Nella specie, la ricorrente ampiamente illustra la sua tesi della nuova normativa regionale come introduttiva di una disciplina nuova ed originale rispetto ai precedenti affrontati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, diffusamente illustrandone le ragioni e concludendo per la non evitabilità della rimessione appunto a quest’ultima della verifica di compatibilità con la normativa eurounitaria, tanto da chiedere a queste Sezioni Unite la cassazione della sentenza gravata ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo su quesito appositamente formulato, o, in subordine, il rinvio al Consiglio di Stato con vincolo a proporre il rinvio pregiudiziale medesimo.
9.- Nel suo controricorso la Regione Marche condivide, con argomenti in parte autonomi ma sostanzialmente convergenti, le conclusioni del ricorso principale: tanto da potersi qualificare come ricorrente adesiva, con ogni conseguenza anche poi in ordine al regime delle spese del presente giudizio di legittimità.
10.- Al contrario, gli originari appellanti Ca. ed altri deducono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, non potendo configurare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia una violazione dei limiti esterni della giurisdizione; e, sia pure solo nel corso della discussione orale, tanto la Provincia di Ancona – che aveva (imitato fino ad allora la sua difesa al deposito di una procura speciale notarile – che l’intimato Ministero concludono in senso analogo.
11.- Il ricorso è effettivamente inammissibile: queste Sezioni Unite sono ferme nel rilevare come il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia del Lussemburgo non configuri una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, visto che tale Corte, nell’esercizio del potere di interpretazione di cui all’art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (in tali esatti termini: Cass. Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16886; più di recente, ancora: Cass. Sez. Un., nn. 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16).
12.- Nè il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell’Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi (in tali espressi termini: Cass. Sez. Un., 8 luglio 2016, n. 14042).
13.- Sul punto, è sufficiente ad integrare i canoni del giusto processo di cui all’art. 6 della relativa Convenzione il richiamo di questa Corte ai propri limiti istituzionali nel controllo di legittimità ad essa devoluto, anche nel caso di non accoglimento di un’istanza di rinvio alla Corte di giustizia, oltretutto potendo le ragioni del mancato rinvio desumersi da una motivazione implicita.
14.- Va invero al riguardo premesso che, nell’attuale sistema dei rapporti tra l’ordinamento nazionale e quello della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, come disegnato dalla costante giurisprudenza costituzionale (bastando al riguardo un richiamo, tra le ultime, a Corte cost. n. 49 del 2015), non può dirsi che l’obbligo, per il giudice italiano, di interpretare ed applicare anche la norma processuale in senso “convenzionalmente” orientato, cioè conforme alla Convenzione europea come letta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possa reputarsi in grado di spingersi fino a consentire in via ermeneutica un ampliamento dell’ambito del sindacato delle sentenze del Consiglio di Stato consentito alle Sezioni Unite della Corte di cassazione dal tenore testuale di una norma di rango costituzionale.
15.- Fermo che al giudice amministrativo di appello bene poteva bastare una motivazione anche soltanto implicita a sostegno dell’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (per tutte, Corte eur. dir. Uomo, 4 sez., 21 luglio 2015, Schipani e aa. c/ Italia, punti 69 ss., ove ulteriori riferimenti), quale ritraibile dagli argomenti incompatibili con i presupposti della richiesta di rinvio (evidentemente, ai fini della prospettazione di un acte claire tale da escludere appunto la necessità di quest’ultimo; al cui riguardo potrebbe forse considerarsi la penultima pagina della qui gravata sentenza, con la verifica della tesi della persistente doverosità della valutazione di impatto ambientale proprio alla stregua dei principi di precauzione e dell’azione preventiva propri del diritto comunitario di cui all’art. 191 T.F.U.E.), basti qui rilevare come il richiamo ai limiti istituzionali della Corte di legittimità sia già stato ritenuto idoneo pure dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo a giustificare l’impossibilità di un più penetrante sindacato sulla sentenza del Consiglio di Stato, proprio nel caso di omesso rinvio alla Corte di giustizia della Unione Europea (Corte eur. dir. Uomo, 4^ sez., 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia, ric. n. 5159/14; Cass. Sez. Un. 14042 del 2016, cit.): ciò che consente di disattendere la specifica doglianza sul punto dell’odierna ricorrente.
16.- Ne consegue che non sono violati i limiti esterni della giurisdizione, nemmeno sotto il profilo della compressione o violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo: e che, pertanto, il ricorso – ai sensi del comma ottavo dell’art. 111 Cost. – è inammissibile.
17.- Le spese del presente giudizio di legittimità non possono che seguire la soccombenza della ricorrente principale, ma pure di quella adesiva Regione Marche, con solidale condanna dei rispettivi legali rappresentanti per l’identità dell’interesse alla decisione, in favore degli altri controricorrenti diversi dalla Provincia di Ancona e, per il Ca. e gli altri originari appellanti ( Ca.Fr., + ALTRI OMESSI
18.- Infine, trova applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente che lo ha versato all’atto dell’iscrizione a ruolo del proprio ricorso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, pronunciando a sezioni unite:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna l’Azienda Agraria Green Farm di G.L.D. & C. società semplice e la Regione Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in ogni caso e per ciascuna delle parti oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge:
– in favore di Ca.Fr., + ALTRI OMESSI
– in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in pers. del Ministro p.t.: in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
3) compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e quella adesiva, da un lato, e la Provincia di Ancona, dall’altro;
4) ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016