Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25629 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13001-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO FINA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 71/2011 del TRIBUNALE di LECCE, depositato

il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- In tempo successivo alla dichiarazione di fallimento della s.n.c. (OMISSIS) e suo, quale socio di questa, C.A. ha aperto un libretto di deposito postale, cointestato con la consorte Giuseppa Urso, per farvi confluire le somme mensilmente rivenienti dall’assegno di invalidità erogatogli dall’INPS.

Il giudice delegato ha ritenuto l’inefficacia sia dell’apertura del libretto, che degli atti di accredito ai sensi della L. Fall., art. 44, con acquisizione all’attivo fallimentare della metà del saldo del libretto e autorizzazione alla prosecuzione del rapporto “a nome esclusivo del coniuge Urso”.

Il Tribunale di Lecce, con provvedimento depositato il 9 febbraio 2018, ha respinto il ricorso presentato, ex art. 26 L. Fall., da C.A., osservando non essere “dubbio che l’ipotesi ricade nell’ambito previsionale non della L. Fall., art. 44, ma in quello della L. Fall., art. 42, comma 2.

2.- Avverso questo provvedimento ricorre C.A., presentando due motivi di cassazione.

Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

3.- Rammentata l’ammissibilità del ricorso presentato con riferimento al disposto dell’art. 111 Cost., il ricorso svolge, nel suo primo motivo, due ordini di censura: una sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c.: l’altra, per violazione della norma della L. Fall., art. 46.

Quella resa dal giudice – assume dunque il ricorrente – è una motivazione meramente apparente. In ogni caso, la pensione di invalidità, qual è quella di specie, ha funzione sostanzialmente alimentare, rientrando nell’ambito delle attribuzioni patrimoniali previste dalla L. Fall., 46, comma 1, n. 2.

Il secondo motivo assume, poi, “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”.

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “tra le pensioni alle quali fa riferimento la disposizione della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 2, nel prevedere i beni e i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati da giudice delegato entro quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, vanno annoverate anche quelle di invalidità, che assolvono una funzione reintegratrice della permanente capacità di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine”. Si veda così, in particolare, Cass., 7 febbraio 2008, n. 2939; nonchè, ancora prima, Cass., 2 settembre 1995, n. 9268.

In effetti, il tenore letterale dell’art. 46, comma 1, n. 2 fa espresso riferimento alla voce “pensioni”; nè si vede ragione per distinguere, al riguardo, tra pensioni di anzianità e pensione di invalidità, posto che quest’ultima – come ha appunto rilevato la richiamata Cass. n. 2939/2008 – possiede funzione di reintegra della diminuita capacità lavorativa, quale danno causato al soggetto dalla sopravvenuta invalidità: nel tempo presente, come pure destinato a continuare a svolgersi in quello futuro.

Nell’eventualità, provvederà poi il giudice delegato, su sollecitazione del curatore, a rilasciare L. Fall., ex art. 46, comma 2 il decreto occorrente per determinare quanto del reddito così prodotto sopravanza rispetto alle esigenze di mantenimento del fallito e della propria famiglia (decreto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene avere natura dichiarativa ed effetti retroattivi: Cass., 3 settembre 2014, n. 18598).

5.- Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

6.- All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della controversia alla Corte di Appello di Lecce che vi provvederà in diversa composizione, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il rimo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia anche per le spese alla Corte di Appello di Lecce che vi provvederà in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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