Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25628 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.V., ellett.te dom.to in Roma alla via F. Denza n. 27,
presso lo studio dell’avv. Antonella Tomassini rapp.to e difeso
dall’avv. RIZZA GIAMBATTISTA, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 150, depositata il 12/11/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. ZENO Immacolata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Scarti Vittorio contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Siracusa n. 461/02/2002 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef relativa all’anno 1996. Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, laddove la CTR non ha rilevato la tardività dell’impugnazione. Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; lo strumento parametrico non sarebbe stato idoneo a motivare adeguatamente l’avviso di accertamento.
Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. I risultati scaturenti dall’applicazione dei parametri non costituirebbero prova presuntiva.
Con quarto motivo il ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. La CTR avrebbe accolto la tesi dell’Ufficio nonostante l’assenza di ulteriori indizi.
Con quinto motivo il ricorrente assume la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione.
Inammissibili sono le censure di violazione di legge in quanto prive del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011