Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25628 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 27/03/2017, dep.27/10/2017),  n. 25628

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29260/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 35,

presso l’avvocato Licata Michele, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola

di Rienzo n. 69, presso l’avvocato Bersani Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.T., R.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4334/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. Licata che si riporta per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.L., quale tutore del proprio coniuge D’Addezio Luigi, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma R.D., P.T. e G.M. chiedendo dichiararsi la nullità ovvero annullarsi il contratto di cessione di quote di Effetto Radio Uno S.r.l., del 15 luglio 1998, da parte del D. in favore del R. contro il corrispettivo di 12 milioni di Lire.

M.L. ha sostenuto che il marito era all’epoca affetto dal morbo di Alzheimer, sicchè il P., commercialista della società, ed il R., il quale aveva poi ceduto le quote acquistate al subacquirente G., lo avevano indotto a sottoscrivere l’atto di cessione, contro un prezzo irrisorio e neppure pagato, profittando della sua incapacità cognitiva.

2. – Nel contraddittorio con i convenuti, che hanno resistito alla domanda, il Tribunale l’ha respinta.

3. – Con sentenza del 1 luglio 2014 la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio con i tre appellati, ha respinto l’impugnazione proposta dalla M., quale erede del medio tempore deceduto D. Luigi, compensando le spese del grado.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato:

-) che la produzione della certificazione medica effettuata in grado d’appello dall’appellante era inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di nuova documentazione che avrebbe potuto essere prodotta in primo grado, la quale neppure poteva essere considerata indispensabile;

-) che era inammissibile perchè nuova la domanda di nullità del contratto articolata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 643 c.p., in quanto non proposta in primo grado;

-) che dall’istruttoria espletata in primo grado non emergeva un quadro clinico di incapacità del D. nel luglio 1998;

-) che in senso contrario non potevano invocarsi nè il valore della quota oggetto dell’atto di cessione, nè le risultanze di un giudizio penale svoltosi a carico del P. e del R..

4. – Per la cassazione della sentenza M.L. ha proposto ricorso affidato a sette motivi illustrati da memoria.

G.M. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sette motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione di legge ex art. 360, n. 3, con riferimento all’omessa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3”, assumendo che la produzione dei documenti depositati in grado d’appello non era interdetta dal divieto di nuovi mezzi di prova di cui alla disposizione invocata in rubrica, trattandosi di prove precostituite.

2) Il secondo motivo denuncia “violazione di legge ex art. 360, n. 3, in relazione al combinato disposto dell’art. 1418 c.c. e art. 643 c.p.”, sostenendo che la nullità in discorso sarebbe stata rilevabile d’ufficio anche in grado d’appello.

3) Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: invalidità della sentenza per incongruenza della valutazione dei mezzi istruttori ammessi con riferimento alla valutazione dello stato di incapacità di intendere e volere del signor D. in relazione alle prove testimoniali assunte sul punto”, censurando la sentenza impugnata per aver mal valutato il materiale istruttorio dal quale emergeva l’incapacità di intendere e di volere del disponente al momento della stipulazione dell’atto di cessione.

4) Il quarto motivo denuncia “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., art. 428 c.c. e art. 1425 c.c. e per violazione del combinato disposto di cui all’art. 1418 c.c. e art. 1470 c.c.”, censurando la sentenza impugnata per essersi discostata dalla valutazione del giudice penale, che aveva ritenuto accertato il delitto di circonvenzione di incapace a carico del R. e del P..

5) Il quinto motivo denuncia: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: invalidità della sentenza per incongruenza della valutazione dello stato di incapacità di intendere e volere del signor D. in relazione alla incapacità di intendere e volere quale “fatto storico” desumibile anche dalla statuizione della sentenza penale e dai documenti di cui al grado di appello e richiamati di nella sentenza di interdizione depositata nel primo grado”, censurando ancora una volta la sentenza impugnata per non aver ritenuto che il disponente fosse incapace di intendere di volere all’epoca dei fatti.

6) Il sesto motivo denuncia: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: invalidità della sentenza per incongruenza delle argomentazioni in ordine alle prove in riferimento al prezzo di cessione”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il prezzo pattuito non fosse di 12 milioni di Lire, bensì di 150 milioni di Lire, effettivamente pagato.

7) Il settimo motivo denuncia: “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: invalidità della sentenza per incongruenza delle argomentazioni in ordine alle prove in riferimento ai bilanci societari”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la congruità di detto prezzo in relazione alla circostanza che i bilanci della società, in relazione al periodo in contestazione, facevano emergere perdite.

2. – G.M. ha formulato eccezione di giudicato, evidenziando la mancata proposizione di censure, da parte della ricorrente, avverso la sentenza della Corte d’appello nei punti concernenti la sua posizione.

L’eccezione è fondata, dal momento che la Corte territoriale, ha confermato in pieno la statuizione del primo giudice, il quale aveva disatteso la domanda formulata nei confronti di G.M. osservando che la M. non aveva neanche indicato il titolo della sua pretesa responsabilità.

Ebbene, tale segmento motivazionale (v. pagina 11 della sentenza), non è stato neppur lambito dai motivi sopra riassunti, sicchè il rigetto della domanda nei confronti del menzionato controricorrente deve ritenersi ormai coperto da giudicato.

3. – Il ricorso va per il resto respinto.

3.1. – Il primo motivo è infondato.

Stabilisce espressamente oggi l’art. 345 c.p.c., che nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, con disposizione applicabile ai giudizi introdotti a far data dal 4 luglio 2009: ma, com’è noto, la novella dell’art. 345 c.p.c., altro non ha rappresentato che il recepimento sul piano normativo dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi a partire da Cass., Sez. U., 20 aprile 2005, n. 8203 e Cass., Sez. U., 20 aprile 2005, n. 8203.

Sicchè l’assunto della ricorrente secondo la quale i documenti avrebbero potuto essere prodotti in quanto prove precostituite non ha fondamento, mentre il segmento della motivazione in cui la Corte d’appello ha escluso l’indispensabilità (la sentenza impugnata parla in realtà di decisività, ma nessun equivoco può sorgere in ordine al senso del ragionamento svolto a pagina 14, ultimo capoverso) non è stato neppur censurato.

3.2. – Il secondo motivo va respinto.

Indipendentemente dalla questione dell’ammissibilità della formulazione in appello di una domanda, quella fondata sul compimento, da parte di R. e P., del delitto di circonvenzione di incapace in danno del D., domanda che la stessa M. ha riconosciuto essere nuova, è difatti assorbente il rilievo che la Corte d’appello ha in radice escluso, come tra breve si dirà, la sussistenza dell’incapacità del D. e, dunque, dello stesso delitto riconosciuto in sede penale, peraltro in sentenza dichiarativa della prescrizione, come tale priva di autorità di giudicato, secondo quanto già rilevato dalla Corte d’appello, in questo giudizio.

3.3. – Gli altri motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, concernendo tutti quanti, al di là delle rubriche adoperate nell’intestazione delle singole censure, il governo del materiale istruttorio da parte del giudice di merito, sono inammissibili.

Ed invero, la Corte d’appello, recependo ed integrando la valutazione già compiuta dal Tribunale, ha ritenuto:

-) che all’epoca dei fatti il D. risultava affetto soltanto da turbe della memoria, non costanti, senza che risultassero pregiudicate le sue capacità cognitive, tant’è vero che il medesimo D. aveva compiuto atti di notevole importanza in epoca successiva alla cessione delle quote, quali la sottoscrizione di un contratto concernente la gestione di Effetto Radio Uno S.r.l. con Frelma S.r.l., la riscossione di notevoli somme in denaro dai conti della società, il rilascio di procura alle liti in tre distinti procedimenti civili;

-) che egli aveva inoltre risposto all’interrogatorio in un procedimento cautelare nel quale era stato coinvolto;

-) che tutto ciò non trovava smentita nè nelle testimonianze invocate dalla M., nè in ulteriori circostanze che la stessa aveva dedotto ma non aveva provato;

-) che nessuna attendibilità aveva la sentenza penale che, nel dichiarare la prescrizione del diritto di circonvenzione di incapace a carico del R. e P., aveva ritenuto che questi ultimi avessero approfittato delle condizioni di mente in cui versava il D., giacchè il giudice penale non aveva valutato gli elementi considerati invece dal Tribunale in sede civile, con particolare riguardo all’attività svolta dal D. successivamente alla stipulazione dell’atto di cessione;

-) che la vendita delle quote era stata preceduta da una scrittura privata del 29 giugno 1998 in cui il prezzo di vendita era stato concordato in 150 milioni di lire, quietanzati per 38 milioni di Lire, mentre la residua somma sarebbe stata versata in rate mensili di 10 milioni di Lire ciascuna, tanto più che dai bilanci risultavano per il 1998 perdite rilevanti e che andavano altresì considerate le contestazioni mosse dal R. alla precedente gestione in termini di ammanchi di cassa, quantificati in riferimento al 1998 in 36 milioni di Lire e dal 1999 in 182 milioni di Lire, laddove i ricavi generati dal contratto stipulato dal D. con Frelma S.r.l. non erano confluiti nelle casse sociali.

Orbene, a fronte di ciò sono indubbiamente fuori bersaglio tutte le censure svolte in riferimento all’art. 132 c.p.c., giacchè la sentenza impugnata è evidentemente motivata, così come lo è quella svolta in riferimento all’art. 2697 c.c., giacchè la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, mentre la censura che, come in questo caso, investe la valutazione delle prove può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360, n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), ovviamente nei limiti in cui detta disposizione lo consente.

Ciò detto, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, dunque, resta soltanto da dire che la motivazione addotta dal giudice di merito supera l’asticella del minimo costituzionale ed è dunque incensurabile in questa sede.

4. – Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente e controricorrente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna M.L. al rimborso, in favore di G.M., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA