Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. I, 30/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27121/2010 proposto da:

M.F. (OMISSIS), ricorrente che non ha

depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il

02/07/2009 nel procedimento n. 94/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari in data 2 luglio 2009, pronunciato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un processo, ma non ha provveduto a depositare il ricorso medesimo notificato a controparte il 22 luglio 2010. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato presso la (Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro cui è stato proposto, come da attestazione rilasciata dalla (Cancelleria medesima il 29 novembre 2010 (Cass. 2004/10699; 2006/1635).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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