Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. I, 30/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27121/2010 proposto da:
M.F. (OMISSIS), ricorrente che non ha
depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il
02/07/2009 nel procedimento n. 94/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.F. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari in data 2 luglio 2009, pronunciato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un processo, ma non ha provveduto a depositare il ricorso medesimo notificato a controparte il 22 luglio 2010. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato presso la (Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro cui è stato proposto, come da attestazione rilasciata dalla (Cancelleria medesima il 29 novembre 2010 (Cass. 2004/10699; 2006/1635).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011