Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 16/02/2017, dep.27/10/2017),  n. 25627

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7283/2012 R.G. proposto da:

CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., rappresentata e difesa dagli

avv.ti T.A. e V.G. e, con domicilio eletto in

Roma, via di Villa Albani, n. 8, presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Lombardo;

– ricorrente –

contro

ATERP DI CROTONE, ATERP DI CATANZARO;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 527,

depositata in data 24 gennaio 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 16 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentiti per la ricorrente gli avv.ti Villirillo e Tacus;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, la quale ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 96 del 2008 il Tribunale di CATANZARO, esclusa la legittimazione passiva dell’Aterp di Catanzaro ed affermata quella esclusiva dell’Aterp di Crotone in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento, proposta dalla S.p.a. Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a., di un appalto stipulato con l’IACP di Catanzaro per la realizzazione di 24 alloggi in località (OMISSIS), dichiarava risolto il contratto e condannava l’Aterp di Crotone al pagamento in favore dell’attrice delle somme di Euro 54.460,97 e 120.928,63, oltre rivalutazione e interessi.

2. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato le statuizioni relative alla legittimazione esclusiva dell’Ater di Crotone, e, in accoglimento dello specifico motivo di gravame proposto dalla stessa, ha rigettato la domanda proposta dalla società appaltatrice, ritenendo, in sostanza, che, essendo stato il contratto rescisso dall’IACP in data 3 luglio 1991, il comportamento di entrambe le parti aveva evidenziato un sostanziale disinteresse in ordine all’esecuzione dei lavori, e, quindi, non era predicabile un inadempimento grave da parte della stazione appaltante.

3. L’impresa Crotonscavi era stata immessa nel possesso dell’area sulla quale dovevano essere realizzati gli alloggi, e, nonostante le rivendicazioni verbali di tale S., il quale, affittuario dei terreni, aveva avanzato delle pretese di natura economica, aveva ultimato la struttura del fabbricato. A seguito dell’acuirsi delle proteste del predetto S., il quale aveva di fatto impedito l’accesso al cantiere, realizzando una recinzione, la società appaltatrice non aveva assunto alcuna iniziativa per riacquistarne il possesso, eventualmente chiedendo una proroga per l’ultimazione dei lavori, ma aveva abbandonato il cantiere, limitandosi a chiedere l’intervento dell’IACP.

4. Nè poteva assumere rilievo la circostanza, eccepita dall’impresa solo in corso di causa, relativa alla consegna di un’area inferiore a quella necessaria per l’esecuzione dell’intera opera, in quanto tale circostanza, in base all’art. 10 del capitolato generale, le consentiva la facoltà, nella specie non esercitata, di recedere dal contratto, deponendo la relativa rinuncia nel senso dell’eseguibilità del contratto.

5. Per la Cassazione di tale decisione la società Crotonscavi propone ricorso, affidato a due motivi.

Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1206 e 1207 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione, la società, dopo aver ribadito che l’esecuzione delle opere in appalto era stata impedita da due circostanze, inerenti, la prima, alla presenza di un affittuario e alla sua condotta impeditiva della prosecuzione dei lavori, la seconda, all’insufficienza del terreno del quale era stata disposta l’occupazione temporanea, sostiene che la corte distrettuale avrebbe erroneamente omesso di considerare gli specifici obblighi al riguardo facenti capo alla stazione appaltante.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.: erroneamente sarebbe stata ritenuta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, osservandosi che sarebbe stato disatteso il principio secondo cui ogni debitore non deve subire per l’attuazione dell’interesse altrui, cui sia tenuto, un sacrificio maggiore di quanto a norma di legge sia strettamente necessario.

3. Il ricorso, dovendosi le censure, fra loro collegate, esaminare congiuntamente, è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

3.1. Deve invero rilevarsi che le questioni sottese alle ragioni in base alle quali la Corte distrettuale ha escluso la ricorrenza di attengono al merito, e non sono sindacabili in questa sede, ove, come nella specie, sorrette da adeguata motivazione.

3.2. Premesso, invero, che nell’appalto di opere pubbliche il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 340, all. F non impedisce all’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l’inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass., 27 ottobre 2015, n. 21882), va ribadito che la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento, prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo, è rimessa al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Cass., 7 giugno 2011, n. 12296; Cass., 22 marzo 2011, n. 6942).

3.3. Sotto altro profilo deve constatarsi che l’inammissibilità del motivo deriva dal fatto che esso non coglie la ragione della decisione, laddove pone l’accento esclusivamente sul comportamento inadempiente della stazione appaltante.

La Corte di appello di Catanzaro ha proceduto a una valutazione unitaria e comparata delle inadempienze di entrambe le parti, ed è pervenuta alla conclusione che nella vicenda era rilevabile l’assenza di reciproca collaborazione, fornendo al riguardo un’adeguata motivazione. Infatti, quanto alle intemperanze dell’affittuario, manifestatesi durante l’esecuzione dei lavori, la sentenza impugnata ha posto in evidenza la “colpevole inerzia” della Crotonscavi, che, “avendo il possesso del cantiere”, non si attivò mai per riottenerlo, “limitandosi tiepidamente a chiedere un intervento della committente”.

A tale considerazione, che trova fondamento nel principio, già affermato da questa Corte, secondo cui nel contratto d’appalto il committente non perde il possesso del bene, ma continua ad esercitarlo tramite l’appaltatore, ancorchè questi sia un detentore autonomo, legittimato ex. art. 1168 c.c., all’azione di reintegrazione contro il terzo autore dello spoglio (Cass., 15 maggio 1998, n. 4908), si è associato il rilievo circa il colpevole silenzio dell’IACP, poi ATERP, per non aver assunto una posizione dopo la comunicazione della Crotonscavi relativa alle rivendicazioni del S., con la conclusione che “nessuna delle due parti può affermare di essersi minimamente attivata per superare le difficoltà”, avendo “entrambe dimostrato di non avere più alcun interesse ad ottenere l’adempimento dell’altra”.

4. Il tema inerente alla minore estensione del terreno è stato adeguatamente affrontato dalla corte distrettuale, che ha correttamente applicato il principio, più volta affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, la consegna dei lavori costituisce obbligo dell’Amministrazione appaltante, il cui inadempimento, però, è disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (nè con domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c., nè a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c), nè di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell’art. 10 del capitolato generale cit., la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; sicchè il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento può venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante (Cass., 11 novembre 2004, n. 21484).

5. Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA