Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9888-2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONIO

SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GIAMBRONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO POLIZZI e ALESSANDRO

GRAVANTE, per delega in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO, CONSIGLIO

DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il

24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Filippo POLIZZI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con decisione del 16 giugno 2014 il Consiglio dell’ordine palermitano infliggeva all’avvocato G.G., iscritto nel relativo albo e gerente una società professionale britannica, la sanzione della sospensione di sei mesi dall’esercizio dell’attività forense per alcuni illeciti disciplinari addebitatigli e segnatamente per la mancata restituzione e/o la mancata consegna ad alcuni clienti di somme di danaro e per l’omessa restituzione dei documenti relativi a incarichi revocati.

Il professionista adiva, quindi, il Consiglio li nazionale che, con sentenza del 24 dicembre 2015, respingeva il ricorso. Rilevava, tra l’altro, che le vicende contestate riguardavano l’attività svolta dal professionista in Italia e non quella svolta nel Regno Unito nell’ambito della società facente capo a lui e già negativamente stigmatizzata dall’organo britannico di vigilanza; sicchè gli illeciti disciplinari in questione erano devoluti al Consiglio dell’ordine forense ove il professionista era iscritto in Italia.

Per la cassazione di tale decisione l’avvocato G.G. propone ricorso affidato a cinque motivi e corredato da istanza di sospensione della sentenza impugnata, disattesa da questa Corte con ordinanza n. 9287 del 3-9 maggio 2016 su conformi conclusioni scritte del P.G.. Indi il ricorrente si difende con ulteriore memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

All’esito dell’odierna udienza la Corte ritiene il ricorso vada rigettato.

In primo luogo, riguardo alla trascurata assoluzione dal capo d’incolpazione 3), emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio nazionale e della presupposta decisione del Consiglio locale che il rilievo, anche se fondato, non ha avuto alcuna efficacia causale sulla conferma della decisione di condanna atteso che questa già teneva conto di detta assoluzione (motivo 1; art. 112 c.p.c.).

In secondo luogo, relativamente a pretesi errores in procedendo per violazione del diritto di difendersi provando (motivo 2; art. 24 Cost., artt. 112, 183, 244 e 281 ter c.p.c., R.D. n. 37 del 1934, art. 49), il rilievo coglie in gran parte e direttamente la fase amministrativa svoltasi dinanzi al Consiglio dell’ordine palermitano, alla quale peraltro non si applicano le ordinarie regole processuali eccetto che per la deliberazione della decisione (Cass., s.u., n. 6767 del 2003 e n. 23540 del 2015). Quanto alle altre censure sull’operato istruttorio, è in facoltà del C.n.f. procedere a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (R.D. n. 37 del 1934, art. 63) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’interessato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità (Cass., s.u., n. 9287 del 2016 e giur. ivi cit.).

In terzo luogo, riguardo alla pretesa devoluzione della potestà disciplinare all’autorità britannica di vigilanza e non al locale ordine italiano (motivo 3; art. 27 Cost., artt. 36 e 2697 c.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, art. 34 cod. deont., art. 8 nuovo cod. deont., art. 360 c.p.c., n. 2), emerge dalla sentenza impugnata che il C.n.f. ha ampiamente e persuasivamente argomentato nel senso della presenza di plurimi indicatori, tutti convergenti verso la riferi-bilità in ambito nazionale dell’attività svolta dal professionista in arco temporale più lungo e tale quindi da radicare in Italia la competenza disciplinare, al di là dei singoli e ben circoscritti episodi giudicati dall’organismo britannico di vigilanza circa la società professionale operante nel Regno Unito solo dal 5 aprile 2008 al 5 aprile 2009.

Inoltre, riguardo alle dichiarazioni scritte rilasciate da terzi (motivo 4; art. 2730 c.c. – R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56), si osserva che esse non possono essere apprezzate come confessioni, trattandosi di privati che non sono parti del procedimento disciplinare, ma hanno unicamente il valore proprio degli elementi indiziari che come tali sono valutati dal giudice disciplinare nel contesto probatorio emergente dagli atti. Il che può ridondare in eventuale errore di giustificazione della decisione di merito sul fatto ma non in violazione di norme di diritto sostanziali e/o processuali (Cass., s.u., n. 9287 del 2016).

Infine, riguardo al denunciato vizio di motivazione lacunosa, apparente o incongrua (motivo 5; art. 111 Cost., art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 5), dalla lettura della sentenza non emerge alcun eccesso o sviamento di potere (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56), ovverosia l’uso censurabile della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (Cass., s.u., n. 7103 del 2007), ma unicamente, rispetto alle aspettative del ricorrente, una difforme valutazione delle risultanze processuali, peraltro rispettosa di quel “minimo costituzionale” ritenuto, in tesi generale, il discrimine ultimo per lo scrutinio del deficit motivazionale in sede di legittimità (Cass., s.u., n. 8053 del 2014).

Di contro, il mezzo – al pari di gran parte del ricorso – comporterebbe un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., s.u., ult. cit. e n. 7931 del 2013).

Non essendovi costituzione di terzi intimati nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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