Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25627 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 24432-2007 proposto da:
EDITORIALE CENTONOVE S.R.L. 01799500838, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore dott. ENZO
BASSO, LOMBARDO GRAZIELLA, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA Q MAIORANA 9, presso lo studio legale
FAZZARI, rappresentati e difesi dall’avvocato
NOTARIANNI AURORA FRANCESCA giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

CALARCO ANTONINO;
– intimato –

Data pubblicazione: 14/11/2013

sul ricorso 28754-2007 proposto da:
CALARCO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio
dell’avvocato ARMENTANO ANTONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ENZO VAILATI, TROJA

– ricorrente contro

LOMBARDO GRAZIELLA,

EDITORIALE CENTONOVE S.R.L.

01799500838, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore dott. ENZO BASSO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA Q MAIORANA 9, presso lo
studio legale FAZZARI, rappresentati e difesi
dall’avvocato NOTARIANNI AURORA FRANCESCA giusta
delega in atti;
– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 40/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 22/01/2007 R.G.N. 420/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MASSERA;
udito l’Avvocato GREGORIO TROILO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento parziale del 3 ° motivo e rigetto
degli altri per il ricorso principale, rigetto del

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SANDRO giusta delega in atti;

ricorso incidentale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data l – 29 aprile 2003 il Tribunale di
Messina dichiarò la Editoriale Centonove S.p.A. tenuta al
risarcimento del danno derivante dalla commissione ad opera
di Nichi Vendola del reato di diffamazione a mezzo stampa e

Calarco, quantificato in C. 3.000,00 e alla sanzione
pecuniaria di C. 1.000,00; inoltre condannò Graziella
Lombardo, direttore responsabile del settimanale, al
pagamento di C. 1.000,00 per omesso controllo sul contenuto
del periodico e l’editore al pagamento de C. 1.000,00 a
titolo di riparazione pecuniaria.
.2 – Con sentenza in data 11 – 22 gennaio 2007 la Corte
d’Appello di Messina, respinti i contrapposti gravami,
confermò la sentenza impugnata.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa:
sussisteva l’interesse pubblico di conoscere le critiche
mosse da un parlamentare al responsabile di un quotidiano
notissimo a Messina; l’articolo conteneva opinioni personali
riguardanti fatti che nella stragrande maggioranza si erano
effettivamente verificati; non era stata rispettata la
continenza linguistica in almeno una parte dell’articolo
avente finalità denigratoria e offensiva del Calarco;
editore e direttore non si erano limitati a riportare il
pensiero altrui; inoltre non avevano svolto alcuna forma di

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la condannò al risarcimento del danno in favore di Antonino

controllo sui fatti che l’autore indicava e sulle opinioni
che esprimeva.
.3 – Avverso la suddetta sentenza l’Editoriale Centonove e
la Lombardo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
tre motivi ciascuno dei quali è articolato in due censure

Il Calarco ha proposto ricorso incidentale articolato in due
motivi.
Il ricorso, originariamente chiamato all’udienza del 29
maggio 2013, venne rinviato a causa dell’astensione dalle
udienze da parte degli avvocati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza,
sono riuniti ex art. 335 c.p.c.
.A) Ricorso principale Centonove e Lombardo
2.1 – Il primo motivo “sulla libertà di opinione, l’immunità
parlamentare, il diritto di cronaca, l’imparzialità e il
diritto di informare” denuncia: 1) violazione e falsa
applicazione degli artt. 21 e 68 Cost., 10 Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, 11 e 12 legge 8 febbraio 1948
n. 47, 51, 57 e 596 bis c.p.p.; 2) contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si
afferma la non imparzialità dell’editore e del direttore,
fatto decisivo del giudizio.
Si critica la sentenza impugnata per non aver riconosciuto
che l’esonero della responsabilità del parlamentare per le
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trattate congiuntamente.

opinioni espresse anche a mezzo della stampa si estende al
direttore del giornale e all’editore e per non aver
riconosciuto la sussistenza della scriminate del diritto di
cronaca. Inoltre si assume che la sentenza è errata laddove
ha ritenuto non imparziale il comportamento di direttore ed

2.2 – Il duplice motivo in esame contiene una pluralità di
censure e, quindi, si pone in contrasto con il principio
della specificità dei motivi che debbono caratterizzare il
ricorso per cassazione, prescritta dal n. 4 dell’art. 366
c.p.c.
Depurato dalle questioni implicanti apprezzamenti di fatto,
non consentiti in sede di legittimità, il tema principale da
esso trattato trova risposta nella giurisprudenza della
Corte secondo cui (Cass. Sez. III, n. 20285 del 2011) la
ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 68, primo comma,
Cost. non tocca l’oggettiva illiceità degli atti
parlamentari tipici dal contenuto diffamatorio; con la
conseguenza che sussiste la responsabilità civile dei terzi
estranei che abbiano concorso con il parlamentare e nel
diffondere, a mezzo della stampa, il contenuto degli atti
anzidetti che sia lesivo dell’altrui reputazione (a maggior
ragione la divulgazioni di scritti o interviste rilasciati
in sede diversa da quella parlamentare).
I temi della libertà di stampa e del diritto di cronaca sono
incongrui poiché non sono stati negati dalla sentenza
6

editore.

impugnata, la quale ha solo censurato le modalità attraverso
cui sono stati esercitati.
Il duplice quesito finale, prescritto dall’art. 366-bis
c.p.c. applicabile ratione temporis, non dà ragione delle
numerose norme indicate, risulta assolutamente astratto e

Difetta il momento di sintesi necessario allorché si
denuncino vizi di motivazione.
.3.1 – Il secondo motivo “sul diritto di critica politica,
la correttezza formale e il controllo” adduce: l) violazione
e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 10 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 61 c.p.; 2)
carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte
in cui afferma, per l’uso del termine “animale”, la
responsabilità dell’editore e del direttore, fatto decisivo
del giudizio.
.3.2 – La struttura del motivo e il duplice quesito finale
ripetono lo schema inidoneo già rilevato con riferimento
alla precedente censura. Le argomentazioni si muovono su un
piano squisitamente valutativo e risultano prive del
necessario collegamento con le norme indicate in rubrica .
.4.1 – Il terzo motivo “sulla responsabilità per omesso
controllo, la sanzione pecuniaria, il risarcimento del danno
e i criteri di liquidazione equitativa” lamenta: l)
violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., 12
legge 47/1948, 185 c.p., 1226 c.c. per la liquidazione
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prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata.

equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa; 2)
carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte
in cui non indica i criteri di liquidazione del danno, fatto
decisivo del giudizio.
.4.2 – Il motivo in esame contiene due censure che

alla liquidazione equitativa del danno e l’inapplicabilità
all’editore della sanzione pecuniaria prevista dalla legge
n. 47 del 1948.
Quanto alla prima, si osserva che, come già rilevato sopra,
l’esonero di responsabilità per il parlamentare non si
estende ai terzi.
Inoltre la doglianza implica apprezzamenti di merito ed è
inammissibile per l’inidoneità del quesito.
E’, invece, fondata la seconda. Infatti merita di essere
ribadito il principio che la pena pecuniaria accessoria
prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è
indefettibilmente collegata al reato di diffamazione a mezzo
stampa (giurisprudenza costante, confronta, per tutte, la
recente Cass. Sez. III, n. 6759 del 2013). per cui può
essere applicata solo nei confronti del responsabile di esso
e non anche al direttore del giornale, cui viene imputato
l’omesso controllo delle notizia pubblicate, o alla società
editrice cui, stante il carattere personale della
responsabilità penale,

non può essere attribuita la

consumazione del reato.
8

riguardano, rispettivamente, la mancanza di prova in ordine

.B) Ricorso incidentale Calarco
.5.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 595 c.p., 24 Cost. e 10 Convenzione
europea dei diritti dell’uomo; omessa o manifesta illogicità
della motivazione

sostanzialmente veri i fatti riferiti.
.5.2 – La censura poggia su argomentazioni generiche che non
prescindono dall’esame degli atti e da valutazioni di
merito.
Il quesito finale risulta assolutamente astratto. Manca il
momento di sintesi riferito ai denunciati vizi di
motivazione.
.6.1 – Il secondo motivo lamenta omessa e manifesta
illogicità della motivazione nella parte in cui limita la
diffamazione alla sola espressione animale, senza
considerare l’intero contesto dell’articolo.
.6.2 – Dal testo della sentenza impugnata risulta che la
Corte territoriale ha vagliato l’intero articolo ritenendo
di per sé diffamatoria solo la frase all’origine della
censura. Trattasi di una valutazione di merito
insindacabile.
Il motivo in esame risulta privo dal momento di sintesi
prescritto dall’art. 366-bis c.p.c.
.7 – Pertanto il ricorso principale merita accoglimento nei
limiti precisati al superiore punto .4.2, mentre il ricorso
9

Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto

incidentale è inammissibile. Poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito,
ai sensi dell’art. 384, comma 2 c.p.c., annullando la
condanna dell’Editoriale Centonove al pagamento della
sanzione pecuniaria di E. 1.000,00.
del

giudizio

di

cassazione

consiglia

la

compensazione delle relative spese; mentre va confermata la
statuizione al riguardo della Corte d’Appello.
P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso
principale, che rigetta nel resto e, pronunciando nel
merito, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha
confermato la condanna dell’Editoriale Centonove al
pagamento della somma di C. 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese del giudizio di cassazione compensate.
Roma 16.10.2013.

L’esito

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