Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25627 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30289-2018 proposto da:

K.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI N.

8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO ALEMANNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 28875/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto depositato il 12 settembre 2018 (n. 4457/2018) il Tribunale di Torino, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di K.V., cittadino ivoriano, volta al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria.

Il Tribunale, senza ravvisare l’esigenza di fissare udienza di comparizione delle parti, ha ritenuto che nella specie non si configurasse “alcun obbligo di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano e neppure alcun serio motivo che possa fondare il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta”.

2.- Per la cassazione del decreto K.V. ha proposto ricorso per un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensive nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il motivo presentato dal ricorrente assume “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis commi 9, 10, 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Tribunale disposto l’udienza di comparizione delle parti, nonostante l’assenza di videoregistrazione dell’audizione personale e l’esplicita richiesta di fissazione della prevista udienza sin dal ricorso”.

4.- Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più altre, Cass., 5 luglio 2018, n. 17717; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24100).

Il Tribunale ha quindi errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.

5.- Di conseguenza, va rinviata la controverso al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione di udienza, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia anche per le spese al Tribunale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 ottobre 2019

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