Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25626 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. I, 30/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19097/2010 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo studio TITOMANLIO – ABBAMONTE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ZUPPARDI EZIO MARIA, GUIDO

CICCARELLI, RUSSO STEFANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 13.5.09,

depositato il 28/05/2009 nel procedimento n. 6783/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento del 1 e del 2 motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. ricorre per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 28 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 9.527,40 a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata di un processo dal medesimo proposto davanti alla Corte di conti con ricorso del 21 dicembre 1985 e definito con sentenza depositata il 3 giugno 2008.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo il ricorrente si duole dell’applicazione da parte della Corte di merito della prescrizione decennale per il danno non patrimoniale patito anteriormente al 24 novembre 1998. Con il terzo motivo si censura il criterio di determinazione dell’ammontare dell’indennizzo, stabilito dalla Corte di appello nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole.

Il ricorso è inammissibile, in quanto notificato all’Amministrazione intimata a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 10 luglio 2010, senza che il ricorrente abbia provveduto a depositare l’avviso di ricevimento di detta raccomandata e non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Osserva al riguardo il collegio che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. S.U. 2008/627).

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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