Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25626 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28876-2015 proposto da:

C.R.S. CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA S.P.A. (già C.R.S. CENTRO

RIABILITAZIONE SOLLO), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso

lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FULVIO MERLINO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) (già AZIENDA SANITARIA

LOCALE (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO NARDONE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3022/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

uditi gli avvocati Fulvio MERLINO e M. Ida LEONARDO, per delega

dell’avvocato Antonio Nardone;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO,

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 3022 del 2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla Soc. C.R.S. – Centro Riabilitazione Sanitaria S.p.A..

Ha motivato la pronunzia osservando, innanzitutto, che in relazione al prospettato errore di fatto (ovverosia avere il giudice d’appello affermato la esistenza di un fatto – cioè la concorde richiesta delle parti per il passaggio in decisione della causa – che la realtà processuale, quale documentata in atti, induceva ad escludere), non era stato fornito al collegio della revocazione alcun elemento che consentisse di apprezzarne la rilevanza e la decisività ai fini della contestata decisione.

Ha rilevato, infatti, la mancata deduzione di alcun rilievo destinato ad essere oggetto di apprezzamento nell’eventuale fase rescissoria, ivi affermandosi del tutto genericamente (così come del resto era stato fatto nell’istanza di rinvio di cui in sostanza si lamentava il mancato accoglimento) la “influenza e rilevanza sostanziale sul giudizio e sul suo esito” dei documenti, il cui deposito era stato con la stessa prospettato, così omettendo del tutto di concretizzare l’invocato diritto alla protezione giurisdizionale mediante la dimostrazione del possibile diverso approdo del giudizio in assenza del preteso errore e, dunque, in ipotesi di accoglimento dell’istanza di rinvio formulata.

Ha osservato, inoltre, che il giudice d’appello aveva ritenuto la causa matura per la decisione non solo sulla base del fatto, poi contestato, del concorde intento delle parti per il passaggio in decisione, ma anche sulla base della ulteriore circostanza, del tutto autonoma dalla prima, che, in udienza, “l’appellata non ha dato seguito alla richiesta” di rinvio. Il che, non censurando in alcun modo la società tale rilievo ed essendo incontestata l’assenza del suo difensore all’udienza pubblica, si risolveva in ipotesi di normale ed autonoma valutazione del comportamento processuale e delle istanze delle parti, non censurabile certo con il rimedio della revocazione per errore di fatto.

Ha osservato, infine, che non poteva nemmeno ipotizzarsi un vizio di omessa pronuncia sull’istanza di rinvio, giacchè a tal fine era necessario che al giudice d’appello fosse stata rivolta una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile in relazione al merito della controversia, ritualmente ed inequivocabilmente formulata; laddove, invece, l’impulso ufficioso che caratterizza lo svolgimento del processo innanzi al Consiglio di Stato, dopo la presentazione della domanda di fissazione d’udienza, e l’ineludibile rispetto dell’art. 111 Cost., comma 2 impedivano al giudice d’appello di adottare provvedimenti, che ritardassero inutilmente la definizione del giudizio senza utilità per il concreto atteggiarsi della difesa (che nella fattispecie aveva avuto tutto il tempo di dispiegarsi mediante il deposito dei risalenti documenti richiamati nell’istanza di rinvio). Invece la società ha inteso il giudizio di revocazione come un terzo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale decisione la Soc. C.R.S. – Centro Riabilitazione Sanitaria S.p.A. propone ricorso ai sensi dell’art. 110 c.p.a. denunciando il preteso mancato esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato nell’emettere la sentenza n. 3022 del 2015 sulla domanda di revocazione della sentenza sfavorevole n. 4706 del 2014. La ASL – (OMISSIS) resiste con controricorso.

La Soc. C.R.S. – Centro Riabilitazione Sanitaria S.p.A. replica con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Esso, nei ribadire il presunto abbaglio preso dal giudice d’appello nel ritenere esservi concorde istanza di decisione e sostanziale abbandono dell’istanza di rinvio, lamenta che la delibazione dell’errore revocatorio denunciato sul punto sarebbe stata (a) elusiva del ricorso e del diritto a un equo processo, (b) espressa in termini del mera legalità formale, (c) anomala per avere inteso legittimare un criterio logico-giuridico mutilante la fase rescissoria, (d) abnorme nella disarticolazione compiuta dei precetti della norma processuale di riferimento.

Tanto premesso, si osserva che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull’impugnazione per revocazione, può insorgere questione di giurisdizione solo con riguardo al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima (Sez. U, Sentenza n.16754 del 23/07/2014; conf. Sez. U, Ordinanza n.20600 del 30/07/2008 e Sentenze n.6891 del 24111/1986 e n.1049 del 19/02/1982).

Più in dettaglio, qualora vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, non è consentito il ricorso per cassazione giacchè con esso non verrebbe in rilievo la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso ricorrere in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 9150 del 08/04/2008).

Nella specie è testualmente affermato dal Consiglio di Stato che la domanda di revocazione avanzata dalla Soc. C.R.S. – Centro Riabilitazione Sanitaria S.p.A. “va dichiarata inammissibile”, e ciò afferma perchè l’errore, che sarebbe stato commesso dal collegio che ha pronunziato la decisione revocanda riguardo alla istanza di rinvio e alla richiesta di spedizione a sentenza, non ha influito sul contenuto dispositivo della decisione nè sulla complessiva ratio decidendi. Tutte le altre asserzioni contenute nella sentenza n. 3022 del 2015 sono meramente esplicative della ritenuta inammissibilità della domanda di revocazione e null’altro di più.

Peraltro, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 39 c.p.a. e all’impulso officioso della fase decisionale in appello di cui agli artt. 71, 73 e 104 c.p.a., l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa richiede normalmente un grave impedimento della parte e/o del difensore e deve far riferimento, ad esempio, all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto problemi attinenti all’organizzazione professionale e difensiva, non rilevanti ai fini del differimento dell’udienza (conf. in generale Sez. U, Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012). Si tratta, però, di situazioni che riguarderebbero eventuali errores in procedendo e giammai errori di fatto revocatori.

Costituisce, peraltro, jus receptum il principio secondo cui, ai fini dell’individuazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca.

Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l’operazione che consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale (Sez. U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008). Però il controllo del limite esterno non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo (Sez. U, Sentenza n. 14042 del 08/07/2016, in motiv.).

I motivi inerenti alla giurisdizione – in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione – vanno identificati o nell’ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l’ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione sull’erroneo presupposto che la domanda non potesse formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale), o nell’ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione (ipotesi, questa, che ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell’erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito) (Sez. U, Sentenza n. 11378 del 31/05/2016, in motiv.)

Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci, nella sostanza, un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere dedotto dinanzi alle sezioni unite della Corte suprema (conf. in generale Cass Sez. U, Sentenze n. 8882 del 29/04/2005 e n. 6417 del 11/03/2008), rimanendo perciò esclusa ogni possibilità di sindacato anche su eventuali errores in iudicando (Sez. U, Ordinanza n. 16537 del 18/06/2008).

Nella specie, il Consiglio di Stato, nel dichiarare inammissibile la domanda di revocazione, ha motivato la pronunzia osservando, innanzitutto, che in relazione al prospettato errore di fatto (sulla concorde richiesta delle parti per la spedizione della causa a sentenza), non era stato offerto alcun elemento che consentisse di apprezzarne la rilevanza e la decisività anche in relazione a “influenza e rilevanza sostanziale sul giudizio e sul suo esito” dei documenti, il cui deposito era stato prospettato con richiesta di rinvio.

Ha aggiunto, inoltre, che il giudice d’appello aveva ritenuto la causa matura per la decisione anche sulla base della ulteriore circostanza, del tutto autonoma, che, in udienza, “l’appellata non ha dato seguito alla richiesta” di rinvio, il che, alla luce dell’assenza del suo difensore all’udienza pubblica, si risolveva in ipotesi di normale ed autonoma valutazione del comportamento processuale e delle istanze delle parti atteso l’impulso ufficioso del processo amministrativo d’appello e del necessario rispetto art. 111 Cost., comma 2 che impedivano di adottare dilazioni dei tempi processuali. Si tratta, dunque, di considerazioni calibrate su principi giuridici consolidati e certamente non censurabili per motivi attinenti al negativo esercizio della giurisdizione.

Stante l’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per borsuali, oltre alla spese generali (15%) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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