Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25626 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7383-2015 proposto da:

B.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, (Studio Scafarelli), presso lo studio

dell’avvocato LUIGI GAROFALO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti principali –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA

FORMAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

B.M., + ALTRI OMESSI;

– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –

e contro

B.L., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 533/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/09/2014 R.G.N. 925/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 533/2014, pubblicata in data 17 settembre 2014, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del Tribunale di Treviso, respingeva la domanda (tra gli altri) degli odierni ricorrenti inquadrati – con diversi profili professionali e in diverse fasce economiche – nelle aree seconda e terza di cui al c.c.n.l. del Personale del Comparto Ministeri del 14.9.2007 ed al c.c.n.i. del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29.7.2010, dirette ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in relazione alla mancata attivazione e completamento delle procedure di riqualificazione del personale in attuazione dell’impegno assunto con l’art. 15 lett. b) punto b) c.c.n.i. Comparto Ministeri 16.2.1999;

2. il Tribunale aveva ritenuto che fondasse il diritto dei ricorrenti proprio l’art. 15 del c.c.n.l. che subordinava la procedura di riqualificazione esclusivamente alla definizione in dettaglio delle modalità procedurali da parte della contrattazione integrativa, condizione avveratasi con il c.c.n. i. 5.4.2000, donde l’esistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di espletare procedure valide e legittime, vertendosi così in una tipica ipotesi di inesatto adempimento con onere per il creditore di provare solo la fonte negoziale del diritto ed il relativo termine di scadenza, gravando sul debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, cosa che, nello specifico, il Ministero non aveva fatto;

aveva così condannato il Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, del trenta per cento delle differenze stipendiali tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore con riconoscimento della prescrizione per il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo, richiamando, quanto alla prova del danno, Cass. n. 14820/2007;

3. la Corte territoriale, invece, escludeva che ricorresse nella fattispecie un colpevole inadempimento imputabile all’amministrazione e poneva l’accento sulla circostanza che i criteri di selezione fossero stati ritenuti illegittimi nell’ambito di giudizi intrapresi da altri soggetti e che tale illegittimità non potesse comunque essere imputata all’Amministrazione atteso che i criteri erano il risultato della contrattazione collettiva e non risultava che il Ministero ne avesse imposto l’adozione nè sussistevano elementi per ritenere che gli accordi per la riqualificazione avrebbero potuto essere raggiunti sulla base di altri criteri, presupponenti l’apertura delle procedure selettive a soggetti esterni, con danno statisticamente rilevante per i dipendenti già in servizio;

escludeva una qualche responsabilità del Ministero per non aver sollecitato la conclusione di accordi di diverso contenuto e per essere rimasto inerte dopo le prime pronunce giurisdizionali che avevano dichiarato l’illegittimità di alcune procedure atteso che erano stati convocati incontri con le sigle sindacali ed era stata la stessa controparte ad insistere perchè fosse data attuazione agli accordi come già stipulati ciò almeno fino a quando, a seguito di ulteriori incontri le parti avevano stabilito di abbandonare le procedure precedenti, dichiarate illegittime, per attivarne altre, semplificate ed accelerate;

in ogni caso escludeva l’esistenza di un danno evidenziando che i ricorrenti non avevano provato, neppure facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbero avuto di conseguire il nuovo inquadramento, non essendo al tal fine sufficiente il requisito del possesso della posizione economica di provenienza che era il medesimo per tutti i candidati che avrebbero partecipato alle selezioni;

4. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i soli lavoratori indicati in epigrafe con sei motivi;

5. gli altri lavoratori non hanno svolto alcuna attività difensiva;

6. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e formulato, altresì, ricorso incidentale condizionato cui i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso;

7. le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. per lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

sottolineano che la sentenza impugnata è caratterizzata da errori e sciatteria e sostengono che le premesse in fatto da cui la Corte territoriale è partita (e cioè che i ricorrenti avevano lamentato un inadempimento evidenziando che, dal momento in cui il datore di lavoro aveva manifestato la volontà di avviare una procedura di riqualificazione espressamente prevista dal c.c.n.l. di settore, aveva, poi, l’obbligo di portarla a termine e che per tale inerte comportamento doveva rispondere dell’affidamento risposto dai dipendenti nell’adempimento delle obbligazioni assunte ed ancora avevano ipotizzato una responsabilità del Ministero per aver prima concordato e poi scelto di dare attuazione ad una clausola con il contenuto illegittimo dell’art. 15 del c.c.n.l. 1998-2001) non corrispondono agli esiti del giudizio di primo grado sindacati dal Ministero, come se i giudici di appello avessero esaminato una sentenza diversa da quella impugnata;

rilevano che secondo la Corte territoriale il Tribunale avrebbe ricostruito la vicenda sulla base di argomenti che non si rinvenivano nella sentenza di primo grado;

evidenziano che anche il danno lamentato dai ricorrenti è stato considerato come dagli stessi quantificato nella misura del 30% della retribuzione del profilo superiore a quello posseduto laddove gli stessi avevano lamentato un danno da perdita di chance nella misura del 90%;

2. il motivo è inammissibile sia perchè non sono riportati tutti gli atti posti a fondamento dello stesso (la sentenza e ricorso di primo grado sono solo richiamati e non trascritti nelle parti utili a reggere le censure) sia perchè il vizio di extrapetizione ricorre solo quando il giudice di merito attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice d’appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (v. Cass. 7 maggio 2019, n. 12014) ovvero quando, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (v. Cass. 21 marzo 2019, n. 8048 ed anche Cass. 5 giugno 2018, n. 1444 secondo cui non sussiste il vizio di utltrapetizione in presenza di un obiter dictum, in quanto inidoneo ad incidere su tali elementi costitutivi della domanda giudiziale);

non risulta che nella specie, vi sia stata alterazione della causa petendi;

il riferimento, poi, al 30% delle differenze stipendiali tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore è indicato dalla Corte territoriale (pag. 9) quale oggetto della pronuncia di condanna del Tribunale e non quale originaria pretesa dei ricorrenti (petitum);

3. con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 12 preleggi;

censurano la sentenza impugnata per aver omesso di dichiarare la contumacia di M.G. e N.S.;

4. il motivo è innanzitutto inammissibile in quanto la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (v. Cass. 19 dicembre 2013, n. 28464);

in ogni caso, come da questa Corte già da tempo affermato, la mancata dichiarazione di contumacia della parte non costituita nel giudizio di appello non invalida la successiva pronuncia, giacchè la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell’avvenuto accertamento da parte del giudice della regolarità della notificazione dell’atto di appello alla parte non costituita (v. Cass. 28 marzo 1972, n. 999; Cass. 9 ottobre 1985, n. 4916; Cass. 25 febbraio 1997, n. 1697; Cass. 7 dicembre 2004, n. 22984; Cass. 3 agosto 2005, n. 16229; Cass. 18 settembre 2007, n. 19347; Cass. 14 dicembre 2010, n. 25238);

5. con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo;

censurano la sentenza impugnata per aver negato il diritto alla progressione economica sulla scorta di una nullità dell’art. 15 del c.c.n.l. in realtà insussistente in quanto affermata dalla decisione del TAR Lazio n. 12370/2004 poi riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6736 del 20 novembre 2006;

6. anche tale motivo è da disattendere;

innanzitutto i ricorrenti non hanno trascritto il contenuto delle decisioni del giudice amministrativo poste a fondamento dei rilievi nè hanno chiarito quando e con quali argomentazioni le stesse siano state sottoposte al giudice di merito;

nè invero si evince quale sia l’omesso esame imputabile alla Corte territoriale considerato che, come chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il vizio specifico ora denunciabile per cassazione è l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia), irrilevante essendo ogni questione afferente l’eventuale carenza motivazionale relativa ad un determinato fatto;

peraltro, dalla sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha incentrato la propria decisione non sulla nullità dell’art. 15 del c.c.n.l. ma sulla illegittimità dei criteri demandati da detto art. 15 alla contrattazione collettiva ed in relazione a questi ha escluso la responsabilità del Ministero per non aver dato corso alle procedure per i passaggi interni sulla base dei criteri già concordati, per essere stati questi ultimi dichiarati illegittimi nei giudizi analiticamente richiamati nella sentenza di primo grado, essendo l’adozione di tali criteri il risultato della contrattazione collettiva e non sussistendo elementi per ritenere che gli accordi per la riqualificazione del personale avrebbero potuto essere raggiunti sulla base di altri criteri;

7. con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 112,115,434 e 437 c.p.c.;

deducono che la Corte territoriale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda senza tener conto che la posizione difensiva del Ministero era solo intesa a sostenere l’insussistenza di un diritto alla riqualificazione in capo ai ricorrenti;

rilevano che il Tribunale aveva ritenuto incontroversa la circostanza che la Pubblica Amministrazione avesse assunto precisi obblighi contrattuali aventi ad oggetto la riqualificazione ed il Ministero non aveva impugnato, sul punto, tale passaggio motivazionale;

8. il motivo è infondato;

si evince, infatti, dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 26) che nella sentenza del Tribunale era stato dato atto che il Ministero, nelle proprie difese, aveva evidenziato che il blocco di fatto delle procedure non fosse imputabile all’Amministrazione ma alle numerose pronunce dell’Autorità che “sia in sede amministrativa sia in sede ordinaria avrebbero ravvisato numerosi profili di legittimità (recte illegittimità) nei criteri utilizzati, paralizzando le selezioni già avviate” ed è proprio in ordine a tale circostanza, ritualmente introdotta già nel giudizio di primo grado, che ruota il decisum della Corte d’appello;

9. con il quinto motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 15-20 del c.c.n.l. Comparto Ministeri per il personale non dirigenziale del 16 febbraio 1999 e degli artt. 16-18 nonchè dei Protocolli d’intesa n. 2 e n. 5 in calce all’Accordo Integrativo del c.c.n.l. del Comparto Ministeri per il personale non dirigenziale del 16 febbraio 1999, di data 5 aprile 2000, in relazione all’art. 12 preleggi ed agli artt. 1362 e 1366 c.c. nonchè omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio;

sostengono che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere la natura meramente programmatica delle disposizioni della contrattazione nazionale che, invece, ponevano a carico dell’amministrazione l’obbligo di attivare i percorsi di riqualificazione;

aggiungono che l’impegno era stato espressamente assunto in sede di contrattazione integrativa e pertanto non poteva essere escluso l’inadempimento ministeriale;

10. il motivo è inammissibile nella parte in cui, nella sostanza, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del c.c.n. i. nonchè delle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali;

i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis (Cass. 19 marzo 2004, n. 5565; Cass. 22 settembre 2006, n. 20599; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28859; Cass. 19 marzo 2010, n. 6748; Cass. 25 giugno 2013, n. 15934; Cass. 14 marzo 2016, n. 4921);

è noto, poi, che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.);

al di fuori di detta ipotesi, che non ricorre nella fattispecie perchè la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della decisione, è censurabile in sede di legittimità, ex art. 360 c.p.c., n. 5, solo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, omesso esame che pure non è riscontrabile avendo la Corte territoriale preso in considerazione, come già sopra evidenziato, il nucleo centrale della questione devoluta al suo esame, costituito dalle ragioni che avevano determinato il blocco delle assunzioni (irrilevante essendo ogni profilo di insufficienza della motivazione);

11. per il resto il motivo è infondato;

questa Corte ha già affermato (si vedano le recenti Cass. 23 giugno 2020, n. 12358; Cass. 17 gennaio 2020, n. 984) che il c.c.n.l. 16.2.1999, nel disciplinare i passaggi fra aree e all’interno dell’area, non poneva a carico delle Amministrazioni l’obbligo di indire le procedure perchè, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare “in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali…o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili” (art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall’esterno (art. 15, comma 2);

11.1. è indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosceva un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale nè obbligava l’amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, perchè, al contrario, la disciplina, al pari di quella relativa ad altri istituti (si rimanda a Cass. n. 28860 e 29269 del 2008 quanto alle posizioni organizzative), richiedeva di essere integrata da atti successivi, da compiere nel rispetto delle procedure indicate dall’art. 20 del c.c.n.l., che a sua volta rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle selezioni e, quanto alla individuazione dei contingenti, poneva a carico dell’amministrazione un obbligo di informazione preventiva e di concertazione;

11.2. nè si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perchè il principio secondo cui il bando, che costituisce un’offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante Cass. 24 giugno 20014, n. 14275 e Cass. 22 settembre 2015, n. 18685 e fra le più recenti Cass. 23 febbraio 2018, n. 4436), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l’avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all’evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius;

11.3. altrettanto correttamente la Corte territoriale, per escludere l’asserita responsabilità per inadempimento dell’amministrazione, ha attribuito rilievo alla circostanza che l’illegittimità degli atti compiuti derivava non dall’iniziativa unilaterale del Ministero bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa;

12. con il sesto motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. nonchè omesso, insufficiente e contraddittorio esame;

censurano la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza del danno e sostengono che, nella specie, le perdite economiche derivanti dalla mancata effettuazione della procedura concordata erano definitive ed irretrattabili e tali da giustificare ex se il riconoscimento della perdita di chance nella richiesta misura del 90%;

13. il motivo è infondato;

13.1. su analoghe domande avanzate da dipendenti del Ministero della Giustizia, che fondavano la pretesa risarcitoria sulla mancata conclusione dei passaggi disciplinati dall’art. 15 del c.c.n.l. 16.2.1999 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi a Sezioni Unite con la sentenza n. 21678 del 23 settembre 2013 nella quale è stato evidenziato che il principio che regola l’onere probatorio in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di chance, è che il ricorrente ha l’onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, “atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile” (Cass. 18 gennaio 2006, n. 852);

il principio è stato ribadito nelle successive Cass. 1 marzo 2016, n. 4014 e da Cass. 15 ottobre 2018, n. 25727;

13.2. i dati evidenziati nel ricorso non soddisfano tale requisito, sia in punto di fatto, secondo il giudizio espresso dal giudice di merito, con accertamento congruamente articolato e non censurabile in sede di legittimità, sia sul piano del diritto qui rilevante, atteso che parte ricorrente con la sua impugnazione non fa altro che confermare l’equazione ritenuta insufficiente dal giudice di merito, e cioè che l’esistenza delle condizioni per l’avviamento di corrette procedure di selezione, di fronte al perdurante inadempimento di per sè comporterebbe l’esistenza del danno e il diritto al risarcimento;

il mancato adempimento al richiamato onere probatorio giustifica, dunque, l’atteggiamento negatorio della Corte d’appello ed impone il rigetto del motivo di ricorso dovendosi, peraltro, evidenziare che già l’esclusione di una responsabilità del Ministero, anche sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza e buona fede, preclude, a monte, la possibilità di un risarcimento;

13.3. quanto al denunciato vizio di omesso esame valgano le considerazioni già espresse ai punti sub 6. e sub 10. che precedono;

14. in conclusione il ricorso principale va rigettato;

15. tale rigetto determina l’assorbimento del ricorso incidentale del Ministero con il quale quest’ultimo impugna il capo motivazionale con cui la Corte d’appello ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alle posizioni di quei ricorrenti che erano interessati a passaggi di area, affermando in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario;

ed infatti va richiamato quanto già affermato da questa Corte (v. Cass. 14 marzo 2018, n. 6139) secondo cui, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale;

16. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

17. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 11.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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