Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25626 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10828-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 6845/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.M., cittadino del Ghana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale della medesima città, che non gli ha riconosciuto nè la protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), nè la protezione di carattere umanitario.

Con decreto del 16 febbraio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento di diniego della Commissione. Ha rilevato, in particolare, il giudice che nella specie non constano atti persecutori nei confronti del richiedente; che il Paese del Ghana non risulta attualmente caratterizzato da situazioni riconducibili al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c); che dal certificato medico prodotto “non emergono patologie suscettibili di valutazione” in relazione alla protezione umanitaria”.

2.- Avverso questo decreto Moses A. ha presentato

ricorso, per un motivo di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il motivo assume “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5”. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di svolgere i compiti di “ricerca, di indagine e di approfondimento”, che seguono al dovere di cooperazione istruttoria posto dal vigente sistema a carico delle autorità amministrative e giudiziarie per la materia della protezione internazionale (umanitaria compresa).

4.- Il ricorso è inammissibile.

In effetti, lo stesso non risulta enunciare censure specifiche nei confronti della pronuncia impugnata, limitandosi a un’osservazione di tratto meramente generico e in buona sostanza apodittica.

D’altronde, la pronuncia impugnata si è pur fatta carica di esaminare, nello specifico, l’attuale situazione sociale e politica del Ghana, in particolare riscontrando che “anche con riferimento allo scontro tribale tra Mamprusi e Kusasi, cui ha fatto riferimento il ricorrente, dal report EASO del 29 dicembre 2016, pubblicato il 18 gennaio 2017, risulta che la fase acuta dello scontro risale ormai al periodo tra il 2007 e il 2011” e anche richiamando le notizie fornite dall’Unità COI riferito al Ghana del 29 dicembre 2016.

5.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (oltre a Euro 100,00 per esborsi), oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 ottobre 2019

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