Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25625 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. I, 30/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8916/2010 proposto da:

L.R.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 17, presso lo studio dell’avvocato

GALLO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LO GIUDICE

VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope lcgis;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 7.5.09,

depositata il 26.05.2009, nel procedimento n. 82/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R.B. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il provvedimento in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte di appello di Palermo ha rigettato il ricorso per equa riparazione da lui proposto, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar di Palermo il 14 febbraio 1995 e definito con sentenza di rigetto del 30 aprile 2008.

A fondamento del rigetto della domanda la Corte di merito ha affermato che nella specie l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per il prolungarsi del giudizio dovevano considerarsi “in radice escluse” in presenza dell’originaria consapevolezza da parte del ricorrente della inconsistenza delle proprie domande, in quanto, difettando una condizione soggettiva di incertezza, era venuto meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio. Inoltre, secondo la Corte di appello, il ricorrente non aveva mai sollecitato la trattazione del giudizio, mediante la presentazione di istanze di prelievo, così contribuendo all’inutile decorso del tempo.

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione non notificato al ricorrente.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e formula i seguenti quesiti di diritto:

se, ai sensi della legge 2001/89, il diritto all’indennizzo del danno patrimoniale per l’irragionevole durata del processo spetta anche a colui che sia rimasto soccombente nel giudizio o la cui domanda sia stata rigettata;

se il suddetto indennizzo spetti anche alla parte consapevole della probabile infondatezza delle proprie domande;

se la parte che non presenti ulteriori istanze di prelievo in un ricorso al Tar sia responsabile della lunghezza del processo.

Il ricorso è inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto.

Tale quesiti – formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, essendo stato il provvedimento impugnato depositato il 26 maggio 2009 – si risolvono nel mero e generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339). Nel caso di specie, i quesiti formulati dalla ricorrente sono del tutto generici e non tengono conto della complessiva ratio della decisione impugnata, incentrata, da un lato, sulla considerazione che la consapevolezza della inconsistenza delle proprie domande esclude la sussistenza di una condizione soggettiva di incertezza e quindi lo stato di disagio che da tale incertezza può derivare e, dall’altro, che detto stato di disagio è escluso anche dall’aver contribuito, con la mancata presentazione di istanze di prelievo, al protrarsi del processo, mentre nessun rilievo è stato attribuito nel provvedimento impugnato, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente con la formulazione dei quesiti in precedenza indicati, alla soccombenza del ricorrente, alla consapevolezza della “probabile infondatezza della domanda” o alla responsabilità del ricorrente in ordine alla lunghezza del processo in conseguenza della mancata presentazione di ulteriori istanze di prelievo. Inoltre, quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorrente non ha illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, attesa l’irrituale e inammissibile attività difensiva del Ministero intimato, che non ha depositato controricorso, ma ha resistito con atto di costituzione non notificato.

P.Q.M.

ha Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA