Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25625 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12180/2015 R.G. proposto da:

S.G., con l’avv. Giuseppe Stiscia, e con domicilio eletto

presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, sito in Roma, Viale

Regina Margherita n. 176/B;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, Sez. staccata di Salerno, n. 9124/12, pronunciata il 06

ottobre 2014 e depositata il 24 ottobre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio

2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

1. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato – non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma a mezzo di semplice e tardivo “atto di costituzione” depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all’insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr. Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) – non gode delle garanzie che l’art. 372, comma 2, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 – 01).

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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