Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25625 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12180/2015 R.G. proposto da:
S.G., con l’avv. Giuseppe Stiscia, e con domicilio eletto
presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, sito in Roma, Viale
Regina Margherita n. 176/B;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Campania, Sez. staccata di Salerno, n. 9124/12, pronunciata il 06
ottobre 2014 e depositata il 24 ottobre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio
2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
Fatto
RILEVATO
1. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato – non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma a mezzo di semplice e tardivo “atto di costituzione” depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all’insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr. Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) – non gode delle garanzie che l’art. 372, comma 2, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 – 01).
2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021