Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25625 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11916-2015 proposto da:

D.M.S., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso io studio dell’avvocato TULLIO

ELEFANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DE SIO, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO RESTA, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,

rappresentata e difesa dagli. avvocati MARCO MERETO e PAOLO PIANA,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5414/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 31/20/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato Ciammaria CAMICI per delega dell’avvocato Marco

Mereto;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO

IACOVIELLO, che ha concluso per la cassazione con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, su ricorso di un gruppo di dipendenti della Fondazione IRCCS (Istituto nazionale neurologico Carlo Sesta), accertava il loro diritto di godere di un congedo ordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 5 CCNL Comparto sanità nella misura di 15 gg. lavorativi senza computo di sabato, domenica e festivi intermedi; la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 18 novembre 2009 e passava in cosa giudicata il 15 novembre 2011 (pag. 2 del provvedimento impugnato).

La Fondazione ottemperava alla sentenza riconoscendo per 4 periodo 2007-2010 il controvalore monetario delle ferie non godute e consentendo la fruizione dei periodi di ferie aggiuntive. In data 27 ottobre 2010 comunicava agli interessati che dal 1.1.2001 avrebbe, invece, applicato la sentenza della Corte di cassazione n. 26363/2009, emanata ex D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 64 che aveva stabilito un diverso criterio per il computo delle ferie aggiuntive.

I lavoratori promuovevano giudizio di ottemperanza lamentando la violazione del giudicato; il Tar con sentenza del 27.2.2014 accoglieva il ricorso; su appello della Fondazione, invece, il Consiglio di Stato con sentenza del 31.10.014 respingeva il ricorso dei lavoratori. Il Consiglio di Stato osservava che l’IRCSS aveva ottemperato alla decisione passata in cosa giudicata (sino a tutto il 2010) ma poi aveva correttamente seguito la decisione della Corte di Cassazione emessa con la particolare procedura dell’art. 64 che aveva diversamente interpretato l’art. 5 del CCNL, decisione che aveva carattere cogente onde evitare i contrasti interpretativi ed imporre certezza del diritto e parità applicativa nel settore del pubblico impiego. Nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza per cui la sentenza della Corte di appello di Milano era passata in cosa giudicata dopo la pronuncia n. 26363/09 della Corte di cassazione.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso due degli originari lavoratori con un motivo. Resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si allega la violazione dell’art. 111 Cost., comma 8: eccesso di giurisdizione del Consiglio di Stato in relazione all’art. 362 c.p.c.. Si era proceduto ad una diversa valutazione del giudicato o ad una sua integrazione, operazioni precluse per l’organo giurisdizionale amministrativo che poteva solo stabilire se l’amministrazione avesse o meno ottemperato al giudicato.

Il motivo appare fondato e pertanto va accolto alla luce dell’orientamento di queste Sezioni Unite, che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità, che hanno affermato il principio secondo cui “il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorchè attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario (nella specie, di accertamento del diritto di taluni pubblici dipendenti ad essere inquadrati in una certa posizione economica da una data determinata), abbia effettuato un sindacato integrativo – individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato (nella specie, posticipando la data di inquadramento in ragione della ritenuta rilevanza di elementi di fatto sopravvenuti), con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva – ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione” (Cass, Sez. Un. 27 dicembre 2011. n. 28812/2011; cfr. anche Cass. Sez. Un. 10 Ottobre 2012, n. 8513; Cass. Sez. Un. 26 aprile 2013, n. 10060/2013). Applicando il già citato e consolidato orientamento alla fattispecie in esame emerge dalla sentenza impugnata che il Consiglio di Stato non si è limitato ad esaminare la portata del giudicato emesso dal Giudice ordinario, ma ha considerato elementi a questo estranei come la sentenza della Corte di Cassazione n. 26363/2009 che aveva diversamente interpretato la norma contrattuale; il Consiglio di Stato, peraltro, non ha neppure valutato sino a quando l’accertamento svoltosi avanti il Giudice ordinario facesse stato tra le parti in ordine alla spettanza degli emolumenti riconosciuti (sino al momento della domanda, al momento della sentenza di appello o anche al momento in cui quest’ultima era passata in cosa giudicata per indicare delle mere ipotesi). Pertanto si tratta di un caso evidente di eccesso di potere giurisdizionale essendo stati valutati elementi non emergenti nella sentenza di appello emessa dal Giudice ordinario e passata in cosa giudicata di cui era stata chiesta l’ottemperanza al Giudice amministrativo.

Conseguentemente va accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa al Consiglio di Stato. Sussistono giusti motivi, in considerazione anche della delicatezza della questione affrontata e dell’alternanza delle decisioni emesse dai Giudici amministrativi, per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Consiglio di Stato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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