Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25625 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25625 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Ud. 09/10/2013

SENTENZA
PU

sul ricorso 30164-2007 proposto da:
ROMANO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio
dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MURITI MICHELE giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

MARCHETTO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell’avvocato AMICI
GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente

1

Data pubblicazione: 14/11/2013

all’avvocato TEGHIL ADRIANA giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 453/2007 del TRIBUNALE di
TRIESTE, depositata il 13/04/2007 R.G.N. 3898/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

09/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato GIANCARLO AMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

A seguito del prelevamento, da parte di Patrizia

Romano, di titoli appartenenti alla comunione legale fra la
medesima ed il coniuge Roberto Marchetto per il valore di
circa 175 milioni di lire, quest’ultimo otteneva dal Tribunale

titoli azionari in parte di proprietà esclusiva della Romano e
in parte della comunione legale fra i coniugi.
Con sentenza passata in giudicato il Tribunale di Venezia
– davanti al quale era stato promosso il conseguente giudizio
di merito – condannava la Romano a ricostituire, ai sensi
dell’art. 184, terzo comma, cod. civ., la comunione legale
nello stato in cui si trovava prima del prelevamento o, in
caso di impossibilità, al pagamento per equivalente.
A seguito di tale pronuncia, il Marchetto promuoveva
procedura di esecuzione forzata, davanti al Tribunale di
Trieste, chiedendo che, previa applicazione dell’art. 686 cod.
proc. civ., si procedesse alla vendita forzata delle azioni a
suo tempo sottoposte a sequestro.
2.

Avverso

tale

procedura

proponeva

opposizione

all’esecuzione la Romano e il Tribunale di Trieste, con
sentenza del 13 aprile 2007,

respingeva l’opposizione,

condannando l’opponente alle spese di lite.
Osservava il Tribunale che l’esecuzione oggetto di
opposizione trovava il proprio fondamento nel provvedimento di
sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Venezia.
3

di Venezia un provvedimento di sequestro conservativo di

Nel caso specifico, i coniugi Romano-Marchetto avevano
acquistato, nel corso del matrimonio, fondi di investimento ed
altri titoli per circa 350 milioni di lire, i quali, benché
formalmente intestati alla moglie, dovevano ritenersi
ricadenti nella comunione legale, in quanto proventi

che la Romano, liquidando titoli per un valore di circa 175
milioni di lire, aveva compiuto un atto di straordinaria
amministrazione senza il necessario consenso dell’altro
coniuge; di qui la decisione del Tribunale di Venezia di
confermare il sequestro, con condanna della moglie alla
ricostituzione della comunione nello status quo ante.
E poiché il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 686
cod. proc. civ., si converte

ipso iure

in pignoramento nel

momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna
esecutiva, l’opposizione doveva essere rigettata, siccome
infondata in fatto e in diritto.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Trieste propone
ricorso Patrizia Romano, con atto affidato a due motivi.
Resiste Roberto Marchetto con controricorso.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Col primo motivo di ricorso si lamenta, omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, oltre a violazione

4

dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. Ne conseguiva

dell’art.

132,

n.

4),

cod. proc.

civ. per motivazione

apparente.
La ricorrente, dopo aver riassunto le principali tappe
processuali della vicenda, rileva che la sentenza impugnata
non contiene alcun riferimento ai motivi dell’opposizione

rilievo per cui la sentenza del Tribunale di Venezia posta in
esecuzione non conteneva affatto un ordine alla Romano di
pagare alcunché a favore del Marchetto; la Romano era stata
condannata a ricostituire la comunione fra coniugi, comunione
che era divenuta ordinaria a seguito della separazione legale
tra i medesimi. L’esecuzione della sentenza, quindi, poteva
avere luogo solo assegnando i beni pignorati pro quota,

senza

che il Marchetto potesse pretendere la vendita forzata dei
titoli, poiché nella comunione, anche ordinaria, è necessario
il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione.
Il Tribunale, pur dimostrando di avere contezza di tali
argomentazioni nel provvedimento di sospensione
dell’esecuzione in un primo tempo disposto, ha poi rigettato
l’opposizione all’esecuzione con una motivazione del tutto
apparente, in quanto non idonea a far comprendere le ragioni
della decisione e senza tenere in alcun conto le prospettate
ragioni di opposizione.

5

all’esecuzione proposta. Quest’ultima, infatti, si fondava sul

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione
degli artt. 184, 191, 192, 1108 e 2910 cod. civ., nonché
dell’art. 491 del codice di procedura civile.
Rileva la ricorrente che l’esecuzione della sentenza
emessa dal Tribunale di Venezia implicava, a suo carico,

impossibilità, l’obbligo di pagamento dell’equivalente. Ora,
la ricostituzione non poteva avvenire versando somme all’ex
marito, ma solo versandole in favore della comunione; risulta,
quindi, «paradossale» la pretesa del Marchetto di pignorare le
azioni che già appartengono alla comunione legale,

allo scopo

di ottenerne la vendita forzata con destinazione del ricavato
alla medesima comunione.
3.

I due motivi di ricorso,

che vanno trattati

congiuntamente, sono fondati nei termini che ora verranno
precisati.
3.1. E’ pacifico che il Marchetto, ex coniuge della
Romano, aveva a suo tempo ottenuto un sequestro conservativo
di azioni della s.p.a. Assicurazioni generali per un valore
complessivo di lire 168.154.227, azioni appartenenti in parte
alla Romano ed in parte alla comunione legale (v. sentenza
impugnata alla p. 3, senza contestazioni sul punto). La
sentenza in esame aggiunge che il giudizio promosso dal
Marchetto nei confronti della Romano si era concluso con una
sentenza che condannava quest’ultima a ricostituire, ai sensi
dell’art. 184, terzo comma, cod. civ., la comunione legale
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l’obbligo di ricostituzione della comunione o, in caso di

nello stato in cui si trovava prima del prelevamento o, in
caso di impossibilità, al pagamento per equivalente.
Si può dunque affermare – alla luce di tali rilievi – che
il Marchetto aveva diritto di agire

in executivis

nei

confronti della Romano, sulla base del titolo costituito dalla

limiti dello stesso; tale diritto, però, era finalizzato ad
ottenere solo quanto il titolo stabiliva, ossia la
ricostituzione della consistenza del patrimonio della
comunione esistente tra gli ex coniugi, depauperata a causa
dai prelievi compiuti dalla Romano. Tale ricostituzione doveva
avvenire tramite l’aggressione, da parte del creditore
Marchetto, del patrimonio

individuale della debitrice, ma non

allo scopo di venderlo per soddisfarsi sul ricavato, bensì
allo scopo di ottenere che i beni della Romano andassero a
ricostituire, appunto, la consistenza della comunione nello
status quo ante.

3.2. A fronte di simile situazione, la sentenza impugnata
si snoda lungo due direttrici. Da un lato, essa si preoccupa
di ricostruire le tappe che hanno portato il Tribunale di
Venezia a pronunciare la sentenza che, come si è detto,
costituisce il titolo esecutivo; dall’altro, si sofferma a
lungo sulla natura del sequestro conservativo e sulla sua
conversione in pignoramento, secondo la previsione dell’art.
686 del codice di rito.

7

sentenza del Tribunale di Venezia appena richiamata e nei

Tali argomentazioni

in particolare quelle sulla

conversione del sequestro conservativo – sono completamente
inconferenti rispetto al

thema decidendum del giudizio che il

Tribunale di Trieste doveva compiere, che era appunto un
giudizio di opposizione all’esecuzione.

conto, come si è detto, del fatto che i beni aggrediti dal
Marchetto con il sequestro conservativo poi convertitosi in
pignoramento non erano beni esclusivi della Romano, ma anche,
in parte, beni della comunione a suo tempo esistente tra gli
ex coniugi. Ed il Marchetto, alla p. 11 del controricorso,
riconosce come pacifico che oggetto del sequestro, e poi
dell’esecuzione, erano

851 azioni delle Generali,

«anche

acquistate prima del matrimonio dalla ricorrente, che non
fanno parte della comunione e che quindi sono proprietà
esclusiva di Romano Patrizia»; con ciò ammettendo che sono
stati oggetto di pignoramento

anche beni che erano già parte

della comunione.
Né assume alcuna importanza, al riguardo, stabilire se la
comunione da ricostituire fosse la comunione legale tra
coniugi o, invece, una comunione ordinaria, perché il problema
della sorte ulteriori di tali beni, ivi compresa l’eventuale
divisione e successiva vendita, si porrà soltanto in un
secondo momento, cioè quando la Romano avrà reintegrato
propri beni

con

la comunione, in esecuzione del giudicato del

Tribunale di Venezia.
8

Nella specie, è lo stesso Tribunale di Trieste a dare

3.3. Risulta evidente, a questo punto, che la sentenza in
esame contiene una motivazione apparente e parzialmente errata
in diritto, perché non risponde in alcun modo alle
contestazioni fatte valere dalla Romano con l’atto di
opposizione. In tale atto l’odierna ricorrente da un lato

vendita forzata dei beni della Romano

allo scopo

di

incamerarne il ricavato, ma solo allo scopo di ricostituire il

patrimonio della comunione; dall’altro poneva in luce
l’evidente assurdità di procedere in esecuzione espropriando
beni che erano già, almeno in parte, appartenenti alla
comunione tra i coniugi.
4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza
impugnata è cassata nei limiti di cui in motivazione.
Al Giudice di rinvio che si designa nel medesimo
Tribunale di Trieste, in diversa composizione personale spetterà il compito di decidere l’opposizione all’esecuzione
proposta dalla Romano valutando se, ed in quale misura, siano
stati aggrediti anche beni già appartenenti alla comunione tra
coniugi, che dovrà essere ricostituita con beni appartenenti
esclusivamente alla Romano; entro tali limiti, infatti, dovrà
essere circoscritta l’esecuzione sostenuta dal titolo.
Al Giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

9

evidenziava che il Marchetto non aveva diritto di ottenere la

La Corte
motivazione,

accoglie

il ricorso nei limiti di cui in

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale

di Trieste, in diversa composizione personale, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Sezione Civile, il 9 ottobre 2013.

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