Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25624 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29418-2014 proposto da:
F.V., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO BRASILE, ROBERTO
CROGNALE;
– ricorrente –
contro
U.R., ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONELLA FANTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 603/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L.F.V. convenne U.R. ed U.A. innanzi al Tribunale di Lanciano e premesso di essere la moglie separata di U.V., deceduto il (OMISSIS) lasciando eredi essa moglie e la figlia U.A., espose che quest’ultimo con contratto del 9.6.2003 aveva alienato all’altra convenuta, sua nipote, la nuda proprietà del suo unico immobile, dietro l’obbligo di questa di fornirgli assistenza morale e materiale sino alla morte; affermò quindi che all’atto della cessione il coniuge si trovava in gravissime condizioni di salute, essendo affetto da un tumore gastrico con metastasi, e chiese pertanto che fosse dichiarata la nullità del contratto per assenza di alea;
– si costituirono U.A., che aderì alla domanda della madre, e U.R., che ne chiese invece il rigetto;
– il tribunale rigettò la domanda;
– L.F.V. propose appello avverso la sentenza, chiedendone l’integrale riforma; si costituì U.R. con richiesta di rigetto del gravame, mentre U.A. rimase contumace;
– la Corte d’Appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione, osservando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento, la cui nullità poteva dipendere soltanto dalla mancanza assoluta di alea in ragione di un prevedibile decesso a breve termine del vitaliziato; di tale circostanza, tuttavia, non era stata data valida prova- essendo invece emerso che costui fino a pochi giorni prima dell’evento letale conduceva una vita normale per la propria età – così com’era rimastra indimostrata l’affermazione dell’appellante secondo cui il valore della nuda proprietà trasferita superava notevolmente l’importo indicato nel contratto.
– la corte ritenne dunque sussistente il requisito dell’alea, costituita dall’impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro, e condannò la L.F. al pagamento delle spese;
– per la cassazione di tale sentenza ricorre L.F.V. sulla base di due motivi; resiste U.R. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., mentre U.A. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
– con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poichè attengono alla medesima questione, si deduce falsa applicazione dell’art. 1872 c.c. nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell’alea; la ricorrente sostiene, in particolare, che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle ridottissime possibilità di sopravvivenza del vitaliziato in ragione delle sue gravi e conclamate condizioni di salute;
– i motivi sono infondati;
– la Corte d’appello si è infatti uniformata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito (v. Cass. 28.9.2016 n. 19214), secondo cui il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile; sulla base di tale premessa, ha poi esaminato le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che al momento della stipula il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, più o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprietà del bene doveva confermarsi la sussistenza dell’alea considerato che l’eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del sinallagma in danno della odierna resistente;
– nel contesto di tale indagine non consta che la corte abbia omesso l’esame di circostanze o risultanze probatorie decisive; tant’è che sotto tale profilo la censura si risolve in una mera confutazione delle valutazioni operate in sentenza, non consentita in questa sede poichè avente ad oggetto apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (v. Cass. 19.7.2011 n. 15848);
ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.200,00 Euro di cui 3.000,00 Euro per compenso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017