Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25624 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 685/2015 R.G. proposto da:
F.F., con l’avv. Silvia Siccardi, e con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Michele Aureli in Roma, via Ortigara n.
3;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per
l’Emilia Romagna, Bologna, n. 880/02, pronunciata il 13 gennaio 2014
e depositata il 7 maggio 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio
2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
Fatto
RILEVATO
1. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il patrono di parte ricorrente ha dichiarato aver aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali, senza versamento ulteriore, avendo nel frattempo corrisposto quanto fissato nella gravata sentenza. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria (non notificata al contraddittore costituito), pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021