Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25624 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9583-2015 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., L.S., C.F., M.G.,

L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA

24, presso il dott. GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dagli

avvocati SALVATORE SPANO e ROBERTO GUALTIERO MARRA, per delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata e difesa come sopra;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 905/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

uditi gli avvocati Giuseppe TRISORIO LIUZZI, Antonio VALLEBONA per

delega dell’avvocato Salvatore Spano e Roberto Gualtiero MARRA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO

IACOVIELLO, che ha concluso per l’inammissibilità dei motivi

attinenti alla giurisdizione e rimessione alla Sezione semplice per

il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Puglia chiedeva al Tribunale del lavoro di Lecce dichiararsi la nullità della transazione della conciliazione (revocata in autotutela con Delib. 4 ottobre 2005, n. 1428) e degli atti conseguenti intervenuta il 1.2.2005 tra la detta Regione e i dipendenti attualmente intimati e ricorrenti incidentali con la quale era stata prevista l’attribuzione dell’ottavo livello con decorrenza giuridica dal 1.1.1983 ed economica dalla data dei vari contratti, transazione intervenuta dopo che il Tar aveva accertato la legittimità della retrodatazione dell’inquadramento dei dipendenti come Ispettore direttivo dal 24.3.1981, disposta dalle Delib. Giunta Regionale del 24 giugno 1988. La Regione Puglia riteneva che la ricordata transazione avesse violato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in quanto aveva riconosciuto una superiore qualifica in relazione al mero svolgimento di mansioni superiori. I resistenti contestavano la fondatezza della domanda eccependo l’intangibilità della transazione e in via riconvenzionale chiedevamo il risarcimento dei danni provocati dal comportamento ostruzionistico della Regione o in subordine l’inquadramento nell’ottava qualifica dal 24.3.1981 e nel primo livello dirigenziale dall’1.1.1983 con condanna della Regione Puglia al pagamento delle dovute differenze retributive. Il Tribunale di Lecce con sentenza del 2.3.2012 dichiarava la nullità dell’accordo conciliativo del 1.2.2005 respingendo tutte le domande dei lavoratori. Per il Tribunale l’accordo violava, alla luce della sentenza n. 21744/09 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la L. n. 138 del 1984, art. 5 per il quale l’inquadramento in ruolo degli assunti ex L. n. 285 del 1977 (di contrasto della disoccupazione giovanile) deve avvenire con l’attribuzione della qualifica professionale per la quale sia stato superato l’esame di idoneità propedeutico all’ammissione in ruolo. I ricorrenti erano stati assunti nel 6^ livello e poi inquadrati nel 7^ livello ex L.R. n. 26 del 1984 ed avrebbero potuto conseguire l’ottavo livello solo sostenendo un altro esame; la conciliazione intercorsa tra le parti ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 66 era impugnabile per nullità non essendo lo strumento conciliativo applicabile agli atti disposti nella fase genetica del rapporto; circa le differenze stipendiali dichiarava il difetto di giurisdizione sino al 30.6.1988 in quanto il fondamento delle pretese doveva individuarsi nella Delib. del 24 giugno 1988 che aveva retrodatato l’inquadramento al 24.3.1981; per il periodo successivo le rivendicazioni economiche andavano respinte sia perchè non bastava a fondarle il possesso della laurea sia per la mancata articolazione della domanda ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. La domanda risarcitoria veniva inoltre respinta in quanto i dipendenti avevano ricevuto incarichi dirigenziali in epoca vicina all’avvenuta transazione. La Corte di appello di Lecce con la sentenza impugnata in questa sede del 26.3.2014 accoglieva parzialmente il ricorso dei lavoratori rigettando la domanda della Regione e confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale rigettava il settimo motivo sull’eccezione di improcedibilità perchè non più proponibile in appello, rilevava la fondatezza del terzo e del quinto motivo di appello in quanto osservava che, sebbene il bando prevedesse l’inquadramento nel sesto livello, ciò non era coerente con la tabella di equiparazione allegata alla L.R. n. 16 del 1980 già entrata in vigore. Osservava ancora sul punto che il settimo livello ex L.R. n. 18 del 1974 (cui andava riportata la qualifica attribuita di Direttivi tecnici parametro retributivo 218 ai lavoratori) corrispondeva in realtà all’ottavo livello ex L.R. n. 16 del 1980 (che era successiva alle assunzioni non definitive degli appellanti); le prove selettive previste a suo tempo per il “progetto irrigazione” (cui erano stati originariamente impegnati i lavoratori) erano per la posizione di Direttivi tecnici e, quindi, non era corretta l’equiparazione tra impiegati di prima categoria parametro 218 e quelli appartenenti al sesto livello come emergeva dalla L.R. n. 16 del 1980; il personale già settima fascia (situazione cui andava, come detto, ricondotta quella dei lavoratori appellanti) doveva essere ricondotto all’ottavo livello ed era quindi erroneo il sesto livello attribuito dal bando.

I lavoratori erano laureati ed abilitati prima dell’assunzione e dotati della specializzazione derivante dalla partecipazione al “progetto irrigazione”. Non era quindi in discussione l’attribuzione di un livello superiore in assenza di un concorso interno, ma l’erronea equiparazione prima ricordata nell’art. 4 del bando selettivo su cui la Regione nulla aveva dedotto. Nell’accordo transattivo il riferimento alla mansioni di fatto era puramente ricognitivo dell’errore nell’inquadramento iniziale che aveva comportato una protratta assegnazione dei ricorrenti nelle mansioni di sesto livello e quindi non si era attribuita nessuna qualifica superiore in relazione allo svolgimento di fatto delle relative mansioni: pertanto l’Accordo del 1.2.2005 non contrastava con alcuna norma regionale o nazionale. L’accoglimento dell’appello sul punto della legittimità della transazione comportava l’assorbimento della domanda di riconoscimento dell’ottavo livello ed alle differenze retributive conseguenti perchè con l’Accordo vi sta stata rinuncia a qualsiasi pretesa economica (La Corte territoriale dichiarava assorbiti i motivi nn. 1, 4, 6, 7, 8). Il nono motivo andava rigettato perchè non vi era stato alcun intento persecutorio ai danni dei dipendenti; con la Delib. del 2006 era stata adeguato il solo trattamento economico, ma tale condotta non era espressione di un atteggiamento persecutorio.

Ricorre per la cassazione di tale decisione la Regione con quattro motivi; resistono i lavoratori con controricorso con il quale si propone ricorso incidentale con il quale si ripropongono i motivi ritenuti assorbiti dalla Corte di appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla questione dell’inquadramento dei dipendenti regionali. I dipendenti non avevano impugnato il bando del 1981 e tutti i fatti costitutivi della domanda erano precedenti il 30.6.1998.

Il motivo va dichiarato inammissibile in quanto è stata la regione Puglia ad invocare la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla presente controversia, giurisdizione accettata anche in appello e contestata solo dopo la decisione sfavorevole in quest’ultima sede.

Questa Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza dell’11.10.2016 n. 21260, componendo un contrasto sul tema, ha affermato il seguente principio di diritto, che si condivide pienamente ed alla cui complessa motivazione si rinvia, secondo cui “L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto”. Pertanto la Regione Puglia avendo lei stessa individuato la giurisdizione del Giudice ordinario non può più rimetterla in discussione una volta rimasta soccombente.

Con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L.R. Puglia n. 16 del 1984, n. 138, art. 5 e della L.R. Puglia n. 12 del 1981. La Legge del 1984 e quella regionale del 1981 stabilivano che l’inquadramento in ruolo dei giovani assunti ex L. n. 285 del 1977 doveva avvenire unicamente nella qualifica professionale di assunzione e per la quale fosse stato superato l’esame di idoneità propedeuetico all’immissione in ruolo. Le prove concorsuali riguardavamo il 6^ livello mentre il verbale di conciliazione riconosceva loro l’8^ livello contravvenendo, quindi, alle norme prima ricordate.

Il motivo appare infondato posto che la sentenza impugnata ha osservato che in realtà vi era stata un’erronea equiparazione nell’art. 4 del bando selettivo tra la posizione di chi era stato assunto come impiegato di prima categoria – tecnici amministrativi – (parametro 218) ed il sesto livello non coerente con la stessa tabella di equiparazione allegata alla L. R. n. 16 del 1980 già entrata in vigore: tale legge aveva introdotto un livello in più rispetto al precedente ordinamento e pertanto l’attività, che nel vigore dell’inquadramento precedente (L.R. n. 18 del 1974) rientrava nel settimo, corrispondeva con la nuova legge regionale all’ottavo.

Proprio dalla tabella C) contenuta nella L.R. n. 16 del 1980 emergeva che l’ottavo livello era equiparato al settimo livello della L.R. del 1974 nel cui ambito andava riportata l’attività dei lavoratori e la loro attitudine professionale. Il sesto livello indicato dal bando (che riguardava solo una responsabilità di risultato da attività istruttoria e di insegnamento teorico con una preparazione di base) non era coerente con i requisiti posseduti dagli intimati che erano laureati ed abilitati prima dell’assunzione nel 1980 e dotati di specializzazione derivante dalla partecipazione al Progetto irrigazione come riferito dallo stesso bando. La Corte territoriale ha anche osservato che su tale erronea equiparazione la Regione Puglia non aveva replicato nulla; pertanto non vi era stata alcuna violazione delle normativa invocata con la transazione impugnata posto che con essa si era posto rimedio all’ erroneità del bando desumibile dalla ricordata tabella di equiparazione che raccordava il vecchio inquadramento al nuovo e che era stata mal interpretata con la conseguenza che il corretto inquadramento era quello rivendicato dai lavoratori, l’unico coerente con l’attività svolta ed i titolo posseduti e con il progetto nel quale erano stati coinvolti prima dell’immissione in ruolo. Nel motivo si ribadisce che il bando per l’immissione al ruolo faceva riferimento al sesto livello, ma su tale punto l’ampia e dettagliata motivazione della sentenza impugnata mostra che questa indicazione era frutto di un errore dovuto al fraintendimento della tabella di equiparazione della L. n. 16 del 1980; a questo accertamento non si oppone in sostanza nulla se non il mero richiamo alla lettera dell’art. 4 del bando. Thema decidendum non è stabilire in via diretta quale dovesse essere l’inquadramento degli intimati ma se l’atto di conciliazione abbia, o meno, violato il contenuto della legge statale e di quella regionale che stabiliva una correlazione tra prove concorsuali sostenute e livello acquisito, violazione che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logicamente coerente, ha escluso in quanto in realtà i lavoratori avevano i requisiti- per l’attività svolta prima dell’immissione in ruolo ed i titoli di studio- per essere inquadrati nel livello rivendicato che era l’unico coerente alla luce delle disposizioni regionali vigenti al momento in cui era stato disposta la definitiva assunzione. Appare peraltro inconferente il richiamo alla decisione di questa Corte n. 21744/2009 secondo la quale il datore di lavoro non può derogare alle disposizioni del contratto collettivo neppure in melius perchè in questo caso l’atto di conciliazione ha stabilito un inquadramento in un livello che in realtà spettava e che non era stato attribuito per un errore di valutazione.

Con il terzo motivo si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 145 c.p.c. e L.R. n. 18 del 1974, art. 43. Non era emerso da alcun documento o elemento processuale il possesso da parte dei dipendenti della settima qualifica di cui alla L.R. Puglia n. 18 del 1974 (che poi era stata ritenuta equiparabile all’ottava come definita dalla successiva legge regionale).

Il motivo, ai limiti dell’inammissibilità, appare comunque infondato in quanto contesta genericamente il complesso e dettagliato accertamento da parte della Corte di appello circa la riconducibilità dell’attività svolta prima dell’immissione in ruolo e vantata nel bando dai lavoratori e dei requisiti posseduti alla settima qualifica funzionale di cui alla L.R. n. 18 del 1974 (che poi la Corte ha ritenuto corrispondente all’ottavo qualifica come introdotta dalla nuova normativa regionale del 1980 secondo la tabella di equiparazione già ricordata); la Corte di appello ha peraltro anche osservato che sul punto nulla era mai stato dedotto da parte della Regione.

Con l’ultimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1362 e 52: era stato mal interpretato il verbale di conciliazione che faceva riferimento alle mansioni svolte di fatto dai lavoratori con chiara violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Il motivo appare infondato avendo la Corte di appello osservato che nel verbale di conciliazione (che comunque non è stato nè prodotto, nè riprodotto, nè si è indicato l’incartamento ove sarebbe eventualmente reperibile in chiara violazione dell’art. 369 c.p.c.) il riferimento alle mansioni svolte in via di fatto aveva solo una funzione ricognitiva della pregressa e perdurante corrispondenza tra la corretta situazione giuridica di inquadramento e il contenuto della prestazione svolta e quindi aveva solo la funzione di denunciare l’iniziale errore nell’inquadramento iniziale.

Con il ricorso incidentale si ripropongono le richieste avanzate in primo grado in via riconvenzionale e ritenute assorbite dalla Corte di appello per via del rigetto della domanda originariamente proposta dalla Regione di dichiarazione di nullità dell’atto di conciliazione intervenuto tra le parti. Non sono stati formulati specifici motivi ma, comunque, le domande appaiono riguardare le differenze retributive maturate dal 24.3.1981, la disapplicazione della Delib. Giunta Regionale n. 1428 del 2006 per violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, l’accertamento dell’avvenuto mutamento novativo del rapporto tra la Regione e i 5 lavoratori che avevano avuto il riconoscimento della loro qualifica dirigenziale e da ultimo l’applicabilità della L.R. Puglia 6 luglio 2011, art. 19 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto con tale Legge sarebbero state cristallizzate le posizioni in godimento al 31.12.2010. Ora tali doglianze non sono accoglibili posto che con il rigetto della domanda di nullità della conciliazione la Corte di appello ha ritenuto che ogni altra domanda fosse assorbita posto che nell’atto di conciliazione i dipendenti rinunciavano a qualsiasi beneficio di carattere economico e/o indennitario e a qualunque pretesa di carattere economico derivante dalla ricostruzione della carriera anche con riferimento alla fase amministrativa ed alla decisione in questa sede intervenuta: su tale ritenuto assorbimento nulla si deduce per contestarla. In realtà il ricorso andrebbe qualificato come un ricorso incidentale condizionato al rigetto di quello principale visto che non si chiarisce il residuo interesse delle parti oggi intimate. Infine,la domanda di condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno biologico, già rigettata dalla Corte di appello, non è stata richiamata nel ricorso incidentale.

Si deve quindi rigettare i ricorsi; stante la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA