Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25624 del 14/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 25624 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 29865-2007 proposto da:
DEROMA AMBROGIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ALBERTO CARONCINI, 58, presso lo studio
dell’avvocato MORABITO BARBARA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIRARI FRANCESCO
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1849
CHESSA ANGELO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA,
presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
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Data pubblicazione: 14/11/2013
DENTI OLIVIERO giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 184/2007 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il
23/04/2007 R.G.N. 42/07;
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilita’ sopravvenuta per la cessazione
della materia del contendere.
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Ambrogia Deroma conveniva in giudizio, davanti al
Tribunale di Nuoro, Sezione specializzata agraria, Angelo
Chessa, chiedendo la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n.
3), cod. proc. civ., della precedente sentenza
emessa dal
giudicato – con la quale era stata rigettata la sua domanda di
rilascio di un fondo rustico detenuto in affitto dal Chessa.
Il Tribunale rigettava la domanda.
2.
Su appello della Deroma, la Sezione specializzata
agraria della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata
di Sassari, rigettava l’appello e confermava l’impugnata
sentenza.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari
propone ricorso la Deroma, con atto affidato a due motivi.
Resiste Angelo Chessa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che le parti, con atto sottoscritto da
entrambe e depositato presso la cancelleria di questa Corte in
data 19 settembre 2013, hanno concordemente dichiarato che è
venuto meno il reciproco interesse alla decisione del presente
ricorso, sollecitando una pronuncia di inammissibilità con
compensazione integrale delle spese di lite.
Questa Corte ha più volte affermato
sulla scia
dell’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite 18 maggio
2000, n. 368, seguita da molte altre – che, quando nel corso
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medesimo giudice in data 22 settembre 2004 e passata in
del giudizio di legittimità intervenga una transazione od
altro fatto che determini la cessazione della materia del
contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio
e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione. Ciò
questo caso di impugnazione – deve sussistere non solo nel
momento in cui esso viene intrapreso, ma anche quando giunge
alla fase della decisione.
Va conseguentemente dichiarata l’inammissibilità del
ricorso, con compensazione delle spese del presente giudizio
di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa
integralmente tra le parti le spese di giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 9 ottobre 2013.
in quanto l’interesse alla proposizione del giudizio – in