Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25624 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29168-2015 proposto da:

COOP. SOCIALE INVENTATEMPO S.C.A.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA UBALDINI

DUGATO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 448/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2015 R.G.N. 949/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 18 giugno 2015, in riforma della pronuncia di primo grado – per quanto qui ancora interessa – ha respinto “l’opposizione a cartella esattoriale proposta da Inventatempo Soc. Coop. a r.l.” nei confronti dell’INPS, anche quale mandatario di SCCI Spa;

2. la Corte ha ritenuto che, in ragione della carenza di specificità dei progetti contenuti nei contratti, “tutti i rapporti di lavoro oggetto del verbale di accertamento posto a fondamento della cartella esattoriale opposta ed aventi ad oggetto la prestazione di attività di badante devono essere considerati di lavoro subordinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 e che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata e l’opposizione respinta, rimanendo assorbito l’ulteriore motivo di gravame articolato dall’INPS”;

3. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso la Inventatempo soc. coop. a r.l. con 3 motivi; ha resistito l’INPS, anche per conto della SCCI Spa, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 448/2015, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.. Violazione di legge ai sensi art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e alla L. n. 92 del 2012, art. 1”; ci si duole che la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione solo uno dei motivi di appello proposti dall’INPS (quello che aveva ritenuto non specifici i contratti a progetto), non pronunciandosi sull’altra questione già decisa dal giudice di primo grado, da ritenersi “prioritaria” e “riguardante la qualificazione del rapporto badanti/cooperativa quale rapporto di mediazione atipica”;

2. il motivo, oltre i profili di inammissibilità derivanti dalla contemporanea invocazione dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 con l’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019), è privo di fondamento;

infatti la Corte bolognese ha accolto l’impugnazione dell’INPS, respingendo l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla società e, quindi, soddisfacendo pienamente l’interesse dell’Istituto, senza necessità di esaminare l’altro mezzo di gravame, in sentenza correttamente dichiarato “assorbito” per evidente difetto di interesse dell’Istituto appellante, mentre alcun corrispondente interesse può essere riconosciuto alla società che non aveva appellato e che neanche può dolersi in questa sede di una pretesa omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione proposto dalla controparte;

3. il secondo motivo denuncia: “Violazione di legge ai sensi art. 360, n. 3 e 5, in riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 24; L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 25, e violazione dei principi del diritto del lavoro, per aver escluso nei contratti a progetto stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, come quelli di cui è causa, il riconoscimento al datore di lavoro del diritto di fornire la prova della natura effettivamente autonoma del rapporto”;

4. il motivo, oltre al già evidenziato difetto di formulazione per “promiscuità”, cui si aggiunge una non meglio specificata “violazione dei principi di diritto del lavoro”, è infondato;

premesso che in tema di rapporti D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e ss. del l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1 medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142 del 2017), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio: “In tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. n. 17127 del 2016; Cass. n. 12820 del 2016);

si è successivamente chiarito che il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2016, art. 69, comma 1, (nel testo “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nè con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr. Cass. n. 9471 del 2019);

5. il terzo mezzo denuncia “violazione di legge art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e agli artt. 1362 e ss. sulla interpretazione dei contratti”; si critica come “generica ed errata” la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto privi di adeguata specificità i contratti a progetto in controversia;

6. la censura non è accoglibile;

come noto l’interpretazione di un atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (tra molte: Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013); le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);

orbene, nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale nell’interpretazione della clausola posta a base del “progetto”, non sono stati evidenziati da parte ricorrente obiettive deficienze o insanabili contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, ma la ricorrente cooperativa, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006);

7. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.250,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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