Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25623 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7330/2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VAL PELLICE 53, presso lo studio dell’avvocato CRUCITTI

DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRUCITTI NICOLA PAOLO

giusta procura, in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1073/2009 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

del 21/12/2009 depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito, per il ricorrente l’Avvocato Crucitti Nicola che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, per la complessità della questione trattata, risolta difformemente dai due giudici di merito, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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