Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25623 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25623
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7330/2010 proposto da:
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VAL PELLICE 53, presso lo studio dell’avvocato CRUCITTI
DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRUCITTI NICOLA PAOLO
giusta procura, in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di REGGIO CALABRIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1073/2009 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 21/12/2009 depositata il 23/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito, per il ricorrente l’Avvocato Crucitti Nicola che si riporta
agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, per la complessità della questione trattata, risolta difformemente dai due giudici di merito, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011