Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25623 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15621/14) proposto da:

B.T. (cf.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giovanni Itro; con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Jasonna, in

Roma, via Kircher n.7;

– ricorrente –

contro

– PROZZO s.r.l. (c.f. (OMISSIS)) – in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. P.L.; rappresentata e

difesa, in forza di procura a margine del controricorso, Giacomo

Papa; con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo

Placidi in Roma, via Cosseria n.2;

– controricorrente –

avente ad oggetto ricorso avverso la sentenza n. 1570/2014 della

Corte di Appello di Napoli;

depositata i15 aprile 2014; non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

uditi gli avv.ti Itro per la ricorrente e Manzi, con delega dell’avv.

Papa, per la controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha chiesto accogliersi il

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – B.T., lamentando che la impresa edile srl Prozzo, nell’eseguire lavori sulla strada comunale latistante il proprio terreno, aveva proceduto all’illecito sbancamento del confine verso la strada, promosse ricorso per essere reintegrata nel possesso della porzione interessata da tale attività. La convenuta resistette, assumendo di essersi attenuta strettamente alle istruzioni del committente Comune di Morcone e che la propria opera aveva interessato esclusivamente terreno di proprietà comunale.

Negato l’interdetto possessorio, nella successiva fase di merito l’adito Tribunale rigettò il ricorso; la B. propose appello; la società Prozzo avanzò a sua volta gravame incidentale, insistendo, per quello che ancora conserva di interesse, per la declaratoria di difetto di giurisdizione: tale motivo venne accolto dalla Corte di Appello di Napoli la quale mise in rilievo che: a – l’opera dell’appaltatrice società, era in diretta e fedele esecuzione di un provvedimento amministrativo e che dunque non si trattava di verificare una condotta senza potere (da parte del Comune appaltante) o esorbitante i limiti dell’incarico (da parte dell’appaltatrice), bensì di accertare se vi fosse stato un uso legittimo di un potere autoritativo; b – che in ogni caso la delibazione della legittimità dell’attività della società Prozzo rientrava nella giurisdizione esclusiva del G.A. in quanto interessante – in via mediata – il governo del territorio.

Contro tale decisione la B. ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 1, sulla base di due motivi; la società Prozzo ha resistito con controricorso; involgendo questioni di giurisdizione la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Con due motivi che esaminano, sotto diversi aspetti, la questione di giurisdizione – e che quindi è d’uopo esaminare congiuntamente – parte ricorrente mette in rilievo che aveva proposto il ricorso a tutela della immutabilità dello stato dei luoghi e, in particolare, del mantenimento del naturale declivio del terreno posto a confine, avente la funzione di sostegno della sua sovrastante proprietà: dunque si era lamentata che per eseguire l’opera di “decespugliamento” la società appaltatrice avrebbe inciso sulla situazione di fatto oggetto di possesso; assume altresì che non vi sarebbe stata la paventata violazione del principio che inibisce al giudice ordinario, di emettere provvedimenti di condanna ad un Tacere nei confronti della Pubblica Amministrazione che non abbia esorbitato dai propri poteri: ciò in quanto la condotta dell’appaltatrice non era diretta esecuzione del provvedimento amministrativo che aveva deciso la manutenzione, essendo presidiata da autonoma volizione esecutiva.

p. 1.a – Il motivo è fondato e va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’AGO perchè la ricorrente censurava unicamente una condotta, direttamente attribuibile all’appaltatrice, di lesione di un pregresso stato di fatto, oggetto di possesso, senza che detta condotta espoliativa fosse messa in collegamento – quanto meno nella fase esecutiva – con il provvedimento di affidamento dell’incarico, il quale pertanto, non era suscettibile di alcun controllo di legittimità del giudice ordinario (v. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 10375/2007); d’altro canto l’unico provvedimento amministrativo oggetto di eventuale delibazione – meramente incidentale – sarebbe potuto essere quello con il quale l’ente territoriale aveva manifestato la volontà di far eseguire opere di manutenzione della sottostante strada pubblica e non già l’atto negoziale (appalto) di affidamento dell’incarico con le prescrizioni operative (diretto al c.d. dece-spugliamento).

p. 2. La sentenza va dunque cassata, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario; il giudice del rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Napoli in diversa composizione soggettiva, provvederà anche alla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e per l’effetto dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia alla Corte di Appello di Napoli che provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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