Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25623 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 61-2020 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 12,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GRISPO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

03/12/2019, R.G.N. 287/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/7/202C dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto pubblicato il 3.12.2019 il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il ricorso proposto da D.D., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di rigetto da parte della competente Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale;

2. la statuizione di rigetto è stata motivata sulla considerazione che: a) le dichiarazioni rese dal ricorrente, sia davanti alla Commissione territoriale sia nel corso del giudizio, in merito alle ragioni dell’allontanamento dal Paese d’origine, ragioni che facevano riferimento a minacce di morte ricevute da alcuni criminali che avevano derubato il negozio presso cui lavorava e sequestrato il titolare, presentavano profili di incongruità temporale e si rivelavano generiche nel giustificare il timore di una eventuale futura aggressione da parte dei banditi; b) alla stregua di quanto narrato dal ricorrente medesimo era da escludere lo stato di rifugiato non essendo stato prospettato in alcun modo il rischio o pericolo di subire forme di persecuzione per motivi di razza, di religione, per motivi politici o in ragione dell’appartenenza ad un gruppo sociale; c) neppure era stato prospettato il rischio effettivo di subire un danno grave nel senso fatto proprio dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; d) le notizie raccolte da aggiornate ed affidabili fonti internazionali non consentivano di qualificare la condizione del (OMISSIS) e nello specifico della regione di (OMISSIS), regione di provenienza dell’aspirante alla protezione internazionale, come interessata da una situazione di conflitto armato o dalla presenza di gruppi armati che controllano il territorio e di difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria; le fonti riferivano, infatti di episodi di criminalità posti in essere da gruppi legati alla galassia jihadista i quali, per la loro sporadicità, non permettevano di qualificare la condizione del (OMISSIS), e in particolare della regione di (OMISSIS), come di violenza generalizzata; tanto conduceva al rigetto della domanda di protezione sussidiaria in quanto nei confronti del ricorrente non vi erano motivate ragioni per ritenere, in caso di rientro in (OMISSIS), l’esposizione al rischio effettivo di subire un danno grave; e) non era stata allegata, ai fini della protezione umanitaria, nessuna grave ed oggettiva situazione personale tale da integrare una possibile situazione di vulnerabilità e non consentire l’allontanamento dello straniero, ed in particolare non era stata dedotta in maniera credibile alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani idonea a giustificare l’allontanamento dal Paese d’origine, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria; f) la comprensione della lingua italiana e lo svolgimento documentato di attività lavorativa in Italia non configuravano una situazione di vulnerabilità personale attesa la presenza nel paese d’origine di un nucleo familiare di riferimento e lo svolgimento in quel paese di attività lavorativa;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.D. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,2,3,4,5,7,14,16 e 17 nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio rappresentati dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Premesso di non contestare la legittimità della statuizione del Tribunale in merito al mancato riconoscimento della protezione internazionale e di incentrare le proprie doglianze in relazione alle statuizioni inerenti le forme alternative della protezione sussidiaria e umanitaria, denunzia apparenza di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 3, lett. c) afferma che il giudice di merito non aveva fatto emergere passaggi di rilevante contraddittorietà intrinseca o estrinseca nel racconto fatto dal ricorrente ma solo il carattere generico e l’assenza di particolari nella relativa ricostruzione; deduce travisamento dei fatti narrati in relazione alla rilevata incongruità temporale del racconto del ricorrente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non avere il Tribunale non aveva attribuito alcuna valenza alla circostanza che il ricorrente, di giovane età, aveva cercato di ricostruire con il maggiore sforzo possibile i fatti drammatici che lo avevano spinto a fuggire. Invoca il dovere di cooperazione che impone di motivare l’accertamento della fondatezza della domanda di protezione internazionale non solo sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma anche sulla situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio dei poteri/doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale;

2. con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurando il decreto impugnato in relazione al mancato accoglimento della domanda di protezione umanitaria. Assume che il giudice aveva l’obbligo di esaminare con meticolosità il contesto attuale della situazione socio-politica dell’area geografica di provenienza al fine di acquisire riscontri estrinseci alle dichiarazioni del ricorrente e che era stata del tutto trascurata la buona volontà del D. il quale giunti in Italia in clandestinità, ancora minorenne, aveva tenuto una condotta esemplare e si era inserito nel tessuto socio – lavorativo del Paese; evidenzia infine la illogicità del riferimento alla esistenza di un nucleo familiare nel paese di origine e allo svolgimento in quel paese di un’attività lavorativa;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. invero la dedotta violazione di norme di diritto non è incentrata sul significato e sulla portata applicativa delle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007 ma intesa, in concreto a denunziare apparenza di motivazione e travisamento dei fatti. La censura articolata non è, pertanto conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 5353/2007, n. 11501/2006);

3.2. analogamente, la deduzione di vizio motivazionale non è conforme all’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nell’interpretazione consolidata di questa Corte (ex plurimis Cass. Sez. Un. 8053/2014) per la dirimente considerazione che non è neppure indicato lo specifico fatto storico, di rilievo decisivo, la cui omessa considerazione avrebbe indotto il giudice di merito a ritenere insussistenti i presupposti della protezione richiesta;

3.3. è da escludere, inoltre, che il provvedimento impugnato sia incorso in apparenza di motivazione in quanto sono chiaramente percepibili le ragioni del rigetto della domanda di protezione, sussidiaria e umanitaria, ancorate sia alla genericità del racconto relativo alle ragioni della fuga dal paese di origine sia all’assenza, nella regione di provenienza, di precisi indici di pericolosità tali da integrare la situazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 secondo quanto evincibile da fonti qualificate. Nel contesto argomentativo del provvedimento impugnato la rilevata incongruenza temporale del racconto fatto dall’aspirante alla protezione non è decisiva posto che nella valutazione alla base del rigetto assume rilievo dirimente la assenza della situazione di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 nella regione di provenienza, secondo quanto attestato dalle fonti consultate; esula pertanto dalle ragioni alla base del decisum ogni considerazione circa la “credibilità” del racconto fatto dal D. dovendosi escludere ogni incidenza di tale profilo sulla acquisizione, comunque effettuata, nell’espletamento del dovere di cooperazione, della documentazione relativa alla situazione nel Paese di origine;

3.4. non sussiste la prospettata incongruità della valutazione di non pericolosità della situazione nella regione di provenienza in ragione del limitato numero di incidenti violenti, rispetto ad altre parti del (OMISSIS), in quanto tale valutazione costituisce frutto di accertamento riservato al giudice di merito; essa non presenta vistosi profili di illogicità o incongruità rispetto a quanto riportato in ricorso circa le risultanze delle qualificate fonti circa l’assenza di un quadro di violenza generalizzato riferibile all’area di provenienza;

4. il secondo motivo di ricorso è infondato;

4.1. il provvedimento impugnato ha escluso il ricorrere dei presupposti per la protezione umanitaria evidenziando che l’interessato non aveva allegato alcuna oggettiva situazione personale, tale da integrare una possibile condizione di vulnerabilità e che non era stata dedotta in maniera credibile alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l’allontanamento del ricorrente dal Paese d’origine, ulteriormente osservando che la comprensione della lingua italiana e il documentato svolgimento di attività lavorativa in Italia non erano sufficienti per l’accoglimento del ricorso;

4.2. la critica articolata dal ricorrente non evidenzia alcuna specifica situazione di vulnerabilità riconducibile all’ambito della protezione umanitaria, o meglio richiama le medesime circostanze-stato di disperazione che aveva indotto il D., ancora minorenne ad affrontare un viaggio in clandestinità, minacce di morte ricevute ecc. – esaminate dal Tribunale il quale, con accertamento di merito a lui riservato, le ha ritenute in concreto inidonee ad integrare il presupposto del riconoscimento della protezione umanitaria, anche alla luce della prescritta valutazione comparativa riferita al livello di integrazione economico-sociale raggiunto dal D. in Italia;

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite atteso che il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare atto -tardivo – di costituzione ai soli fini dell’eventuale discussione;

6 sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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